Art. 17 
 
 
               Dipartimento per le politiche antidroga 
 
  1. Il Dipartimento per le politiche antidroga e'  la  struttura  di
supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di  Governo
in materia di politiche antidroga. 
  2.  Il  Dipartimento  in   particolare   provvede   a   promuovere,
indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a  contrastare  il
diffondersi    dell'uso    di    sostanze     stupefacenti,     delle
tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive  modificazioni,  nonche'  a  promuovere  e
realizzare   attivita'   in   collaborazione   con    le    pubbliche
amministrazioni competenti nello specifico settore, le  associazioni,
le comunita' terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo
della  prevenzione,  della   cura,   della   riabilitazione   e   del
reinserimento, provvedendo alla raccolta della  documentazione  sulle
tossicodipendenze,  alla  definizione   e   all'aggiornamento   delle
metodologie per la rilevazione,  all'archiviazione  ed  elaborazione,
alla valutazione e al trasferimento  all'esterno  dei  dati  e  delle
informazioni  sulle  tossicodipendenze.  Il  Dipartimento   cura   la
definizione  ed  il  monitoraggio  del  piano  di  azione   nazionale
antidroga,  coerentemente  con  gli  indirizzi  europei  in  materia,
definendo e concertando al contempo le forme di  coordinamento  e  le
strategie di intervento con le regioni, le  province  autonome  e  le
organizzazioni del privato  sociale  accreditato,  anche  promuovendo
intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attivita' di
informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia  di
politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di  allerta  precoce,
come previsto dagli indirizzi europei in materia,  all'evidenziazione
dei rischi e alla attivazione delle attivita'  di  prevenzione  delle
possibili conseguenze rilevanti per  la  salute  e  della  mortalita'
della  popolazione  derivanti  dalla  circolazione   delle   sostanze
stupefacenti,  provvedendo   alla   sorveglianza   e   al   controllo
dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati
richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee  competenti
nel settore e dalle regioni e dalle Amministrazioni centrali  nonche'
dagli altri organismi internazionali. Provvede  alla  preparazione  e
alla stesura della relazione al Parlamento in materia di  dipendenze.
Promuove,  finanzia  e  coordina  attivita'  di  studio,  ricerca   e
prevenzione nel campo dell'incidentalita' correlata all'uso di  droga
e alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza  del  Governo
nelle istituzioni internazionali competenti in materia  di  politiche
antidroga, promuovendo a tal fine il coordinamento interministeriale,
le attivita' internazionali in materia di politiche antidroga  e  gli
accordi  di  collaborazione  con  stati  esteri,  anche  mediante  la
promozione  di  progettualita'  europee  ed  internazionali   comuni,
d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri. 
  3. Nell'ambito  del  Dipartimento  opera  l'Osservatorio  nazionale
permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, di cui all'art.  1
del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990  e
successive modifiche, che cura e coordina la  raccolta  centralizzata
dei  dati,  i  flussi  dei  dati  provenienti  dalle  amministrazioni
centrali competenti, provvede all'archiviazione,  all'elaborazione  e
all'interpretazione      di      dati      statistico-epidemiologici,
farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo,
lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e  le
azioni di prevenzione e contrasto; provvede alle esigenze informative
e di documentazione. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di un Ufficio e  in  non
piu' di due servizi.