Art. 18 
 
 
                Dipartimento per le politiche europee 
 
  1. Il Dipartimento per le politiche  europee  e'  la  struttura  di
supporto al Presidente che opera nell'area  funzionale  dei  rapporti
del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della  quale  il
Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo,
per il coordinamento nella fase di  predisposizione  della  normativa
europea e per le attivita'  inerenti  all'attuazione  degli  obblighi
assunti nell'ambito dell'Unione. 
  2.  Il  Dipartimento,  in  particolare,  svolge  le  attivita'   di
coordinamento ai fini della definizione della posizione  italiana  da
sostenere, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in sede  di
Unione europea; monitora il processo decisionale europeo; assicura al
Parlamento, alle regioni ed agli  enti  locali  l'informazione  sulle
attivita'  dell'Unione;   assicura,   d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, il  coordinamento  dell'attuazione  in
Italia della strategia 'UE 2020'; cura,  d'intesa  con  il  Ministero
degli Affari Esteri, i rapporti con le istituzioni, gli organi e  gli
organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della
concorrenza;  cura  e  segue  la  predisposizione,  l'approvazione  e
l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti  di  adeguamento
dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso
e il contenzioso dell'Unione europea,  adoperandosi  per  prevenirlo;
promuove l'informazione sulle  attivita'  dell'Unione  e  coordina  e
promuove, in materia, le iniziative di  formazione  e  di  assistenza
tecnica. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e  in  non
piu' di otto servizi.  Dipende  funzionalmente  dal  Dipartimento  il
nucleo speciale della Guardia di finanza  per  la  repressione  delle
frodi nei confronti dell'Unione europea.