Art. 18 Dipartimento per le politiche europee 1. Il Dipartimento per le politiche europee e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attivita' inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione. 2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attivita' di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in sede di Unione europea; monitora il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle attivita' dell'Unione; assicura, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia 'UE 2020'; cura, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attivita' dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non piu' di otto servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.