Art. 18
Dipartimento per le politiche europee
1. Il Dipartimento per le politiche europee e' la struttura di
supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti
del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il
Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo,
per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa
europea e per le attivita' inerenti all'attuazione degli obblighi
assunti nell'ambito dell'Unione.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attivita' di
coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da
sostenere, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in sede di
Unione europea; monitora il processo decisionale europeo; assicura al
Parlamento, alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle
attivita' dell'Unione; assicura, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in
Italia della strategia 'UE 2020'; cura, d'intesa con il Ministero
degli Affari Esteri, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli
organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della
concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e
l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento
dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso
e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo;
promuove l'informazione sulle attivita' dell'Unione e coordina e
promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza
tecnica.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non
piu' di otto servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il
nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle
frodi nei confronti dell'Unione europea.