Art. 20 Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e' la struttura di supporto al Presidente che svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l'esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Il Dipartimento svolge inoltre attivita' di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti nonche' funzioni di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici. 2. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, presso il Dipartimento operano, inoltre, la Segreteria tecnica per la programmazione economica (STPE) di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni; l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008; il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) di cui alla deliberazione CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni; il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni. Tali organismi, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono il supporto tecnico all'attivita' del Comitato. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. All'organizzazione delle suddette strutture si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Il Capo del Dipartimento si avvale altresi' di un consigliere giuridico, scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, coadiuvato da consulenti ed esperti nominati ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo, a valere sul contingente determinato con decreto del Presidente, per le esigenze del Dipartimento. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e in non piu' di sei servizi.