Art. 20 
 
 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
                              economica 
 
  1. Il Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento  della
politica economica e' la struttura  di  supporto  al  Presidente  che
svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria  per  l'esame  da
parte del Comitato delle proposte di deliberazione  presentate  dalle
Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto  dal  regolamento
interno del Comitato. Il Dipartimento  svolge  inoltre  attivita'  di
analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di  indirizzo
e programmazione della spesa per  investimenti  nonche'  funzioni  di
coordinamento  e  gestione  delle  banche  dati  sugli   investimenti
pubblici. 
  2. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del  CIPE,  presso  il
Dipartimento  operano,  inoltre,  la  Segreteria   tecnica   per   la
programmazione economica (STPE) di cui all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, e al decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22  luglio  2008  e  successive
modifiche e integrazioni; l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP)
di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  e  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008;  il  Nucleo
di consulenza per l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione
dei servizi di pubblica utilita' (NARS)  di  cui  alla  deliberazione
CIPE 8 maggio 1996 e al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 25 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni;  il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti  pubblici  (NUVV)
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, e
successive modifiche e integrazioni.  Tali  organismi,  in  relazione
alle  rispettive  competenze,  garantiscono   il   supporto   tecnico
all'attivita' del Comitato.  Il  Dipartimento  assicura  il  raccordo
tecnico-operativo di tali organismi con il  CIPE.  All'organizzazione
delle suddette strutture si provvede con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
  3. Il Capo del Dipartimento si avvale altresi'  di  un  consigliere
giuridico, scelto tra  i  magistrati  delle  giurisdizioni  superiori
ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato,  i  professori
universitari   di   ruolo   ovvero   tra   estranei   alla   pubblica
amministrazione, coadiuvato da  consulenti  ed  esperti  nominati  ai
sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto  legislativo,  a  valere  sul
contingente determinato con decreto del Presidente, per  le  esigenze
del Dipartimento. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e  in  non
piu' di sei servizi.