Art. 21 Dipartimento della protezione civile 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e dalla normativa in materia di protezione civile. 2. Il Dipartimento provvede inoltre a: a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale; b) garantire il supporto alle attivita' della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonche' del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile; d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di sette Uffici ed in non piu' di trentaquattro servizi e si avvale altresi' di un Vice Capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia e di un ulteriore dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca. Il Capo del Dipartimento si avvale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo, di un consigliere giuridico e di un coordinatore dell'Ufficio stampa.