Art. 21 
 
 
                Dipartimento della protezione civile 
 
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza,
nell'ambito degli  indirizzi  dettati  dal  Presidente,  esercita  le
funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24  febbraio
1992, n. 225; dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401;   dal
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; dal decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,  n.
100, e dalla normativa in materia di protezione civile. 
  2. Il Dipartimento provvede inoltre a: 
    a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita'
gia' di competenza del Servizio sismico nazionale; 
    b)  garantire  il  supporto  alle  attivita'  della   Commissione
nazionale per la previsione e  prevenzione  dei  grandi  rischi,  del
comitato operativo della  protezione  civile,  nonche'  del  Comitato
paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1,  del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
    c) curare le attivita' concernenti il volontariato di  protezione
civile; 
    d) sviluppare e  mantenere  relazioni  con  tutti  gli  organismi
istituzionali e scientifici internazionali operanti nel  campo  della
protezione   civile,   partecipando   attivamente   a   progetti   di
collaborazione internazionale. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di sette  Uffici  ed  in
non piu' di trentaquattro servizi e si avvale  altresi'  di  un  Vice
Capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di  prima  fascia  e  di  un
ulteriore dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio
e ricerca. Il Capo del Dipartimento si avvale, ai sensi  dell'art.  9
del  decreto  legislativo,  di  un  consigliere  giuridico  e  di  un
coordinatore dell'Ufficio stampa.