Art. 22 Dipartimento per i rapporti con il Parlamento 1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le Camere. 2. Il Dipartimento cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi; l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonche' sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente; le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri dell'Unione europea, i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; l'espressione unitaria della posizione del Governo, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu' di sei servizi.