Art. 22 
 
 
            Dipartimento per i rapporti con il Parlamento 
 
  1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e' la struttura
di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti
del Governo con le Camere. 
  2. Il Dipartimento cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione
sull'andamento dei lavori  parlamentari;  l'azione  di  coordinamento
circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti  del  Governo;  la
partecipazione   del   Governo   alla   programmazione   dei   lavori
parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di  legge;  la
presentazione di emendamenti governativi; l'espressione unitaria  del
parere  del  Governo  sugli  emendamenti  parlamentari,  nonche'  sui
progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento  alla
sede legislativa o redigente;  le  relazioni  del  Presidente  o  del
Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con  i  suoi
omologhi degli Stati membri dell'Unione europea,  i  rapporti  con  i
gruppi parlamentari e gli altri organi  delle  Camere;  gli  atti  di
sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria  circa  gli  atti  di
sindacato ispettivo rivolti  al  Presidente  o  al  Governo  nel  suo
complesso; l'espressione unitaria della posizione  del  Governo,  ove
occorra, nella discussione di  mozioni  e  risoluzioni;  la  verifica
degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle
Camere di relazioni, dati, schemi di atti  normativi  e  proposte  di
nomine governative ai fini del parere parlamentare. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di sei servizi.