Art. 23 Dipartimento per le riforme istituzionali 1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali e' la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali. 2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali. In particolare si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di federalismo fiscale, di conferimento di funzioni amministrative a comuni, province, citta' metropolitane e regioni, di forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni a statuto ordinario. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonche' con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura inoltre la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di un Ufficio e non piu' di due servizi.