Art. 23 
 
 
              Dipartimento per le riforme istituzionali 
 
  1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali e' la struttura che
assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di
indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative,  nonche'  ad
ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti   disposizioni   al
Presidente  nell'area  funzionale  delle  riforme   istituzionali   e
federali. 
  2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in
materia di riforme istituzionali ed  elettorali.  In  particolare  si
occupa  di  riforma  degli  organi  costituzionali  e  di   rilevanza
costituzionale, nonche'  di  riforme  in  materia  di  rappresentanza
italiana  al  Parlamento  europeo,  di  ordinamento  delle  autonomie
territoriali, di federalismo fiscale,  di  conferimento  di  funzioni
amministrative a comuni, province, citta' metropolitane e regioni, di
forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni  a
statuto ordinario. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto  con
le  sedi  istituzionali  e   politiche   nazionali   e   degli   enti
territoriali, nonche' con  gli  organismi  europei  e  internazionali
competenti. Cura inoltre la verifica  della  coerenza  delle  diverse
iniziative normative concernenti le riforme istituzionali. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di un Ufficio e non piu'
di due servizi.