Art. 24 Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane 1. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche e delle attivita' finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane. 2. Il Dipartimento in particolare opera in materia di conoscenza delle situazioni economiche ed occupazionali territoriali, proponendo, anche in collaborazione con le istituzioni locali, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori ovvero a superare le crisi d'area ed aziendali. Nell'ambito di tale attivita', il Dipartimento provvede all'organizzazione delle informazioni economiche territoriali anche mediante banche dati e siti web. Promuove riunioni con le amministrazioni pubbliche interessate e con le parti sociali e cura i rapporti con le istituzioni e le associazioni datoriali e sindacali che operano nel territorio. Valuta l'impatto economico e occupazionale, derivante da interventi significativi in termini di investimenti in infrastrutture. Il Dipartimento svolge attivita' di analisi e monitoraggio dell'evoluzione dell'andamento economico, a livello locale, delle piccole e medie imprese. 3. Il Dipartimento assicura, altresi', le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quella di coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo dell'area del cratere aquilano, ai sensi dell'art. 67-ter, comma 4, del medesimo decreto-legge. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu' di cinque servizi.