Art. 25 Ufficio per il programma di Governo 1. L'Ufficio per il programma di Governo e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative. 2. L'Ufficio in particolare cura: l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonche' del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione delle attivita' e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 3. L'Ufficio provvede, inoltre, all'attivita' di supporto del Comitato tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni. 4. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.