Art. 25 
 
 
                 Ufficio per il programma di Governo 
 
  1. L'Ufficio per  il  programma  di  Governo  e'  la  struttura  di
supporto  al  Presidente  che  opera   nell'area   funzionale   della
programmazione strategica, del monitoraggio e  dell'attuazione  delle
politiche governative. 
  2. L'Ufficio  in  particolare  cura:  l'analisi  del  programma  di
Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare,
nell'ambito   dell'Unione   europea   o    derivanti    da    accordi
internazionali; la gestione e lo sviluppo di  iniziative,  finanziate
anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma  di
Governo; l'analisi delle direttive ministeriali in  attuazione  degli
indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo;
l'impulso  e  il  coordinamento  delle   attivita'   necessarie   per
l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli
obiettivi stabiliti; il  monitoraggio  e  la  verifica,  sia  in  via
legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle
politiche  settoriali  nonche'  del  conseguimento  degli   obiettivi
economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi,  delle
difficolta'   o    degli    scostamenti    eventualmente    rilevati;
l'informazione, la comunicazione e la promozione  delle  attivita'  e
delle iniziative del  Governo  per  la  realizzazione  del  programma
mediante   periodici   rapporti,   pubblicazioni   e   strumenti   di
comunicazione  di  massa  in  raccordo  con   il   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria. 
  3. L'Ufficio  provvede,  inoltre,  all'attivita'  di  supporto  del
Comitato tecnico scientifico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  4. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.