Art. 26 Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'Ufficio in particolare provvede: a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome; c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome; d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di lavoro o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; f) allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'attivita' di coordinamento del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008; h) all'attivita' istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata; i) all'attivita' istruttoria delle questioni di competenza della Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 3. Il responsabile dell'Ufficio, ovvero il responsabile dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, puo' essere incaricato, con decreto del Presidente, di svolgere altresi' le funzioni di segretario della Conferenza unificata e di coordinare l'attivita' istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. L'Ufficio si articola in non piu' di sei servizi e si avvale altresi' di un ulteriore dirigente di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.