Art. 26 
 
 
Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti  tra
   lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. L'Ufficio  di  segreteria  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi  del
Presidente della Conferenza, ai sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  2. L'Ufficio in particolare provvede: 
    a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della
Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle  determinazioni
assunte; 
    b)  all'attivita'  istruttoria   connessa   all'esercizio   delle
funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti,
assicurando il necessario raccordo  e  coordinamento  dei  competenti
Uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome; 
    c)  alle  attivita'  strumentali  al  raccordo,  alla   reciproca
informazione ed alla  collaborazione  tra  le  Amministrazioni  dello
Stato, le regioni e le province autonome; 
    d) agli  adempimenti  strumentali  all'attivita'  dei  gruppi  di
lavoro o comitati, sia politici che  tecnici,  istituiti  nell'ambito
della  Conferenza,  a  norma  dell'art.  7,  comma  2,  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    e) all'attivita' istruttoria e di supporto per  il  funzionamento
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281; 
    f) allo svolgimento di funzioni di segreteria  della  Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e  negli  enti
locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'art. 14,  comma
3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    g) all'attivita' di coordinamento  del  Tavolo  di  consultazione
permanente sulla sanita'  penitenziaria  e  del  Comitato  paritetico
interistituzionale  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per   gli
interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari  e  nelle  case  di
cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 1° aprile 2008; 
    h)  all'attivita'  istruttoria  e  di  supporto  degli  organismi
costituiti,  ai  sensi  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,   per
l'attuazione  del  federalismo  fiscale  operanti  nell'ambito  della
Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata; 
    i) all'attivita' istruttoria delle questioni di competenza  della
Struttura tecnica di supporto in  materia  sanitaria,  costituita  ai
sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  3.   Il   responsabile   dell'Ufficio,   ovvero   il   responsabile
dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, puo'  essere  incaricato,  con  decreto  del  Presidente,  di
svolgere  altresi'  le  funzioni  di  segretario   della   Conferenza
unificata e di coordinare l'attivita' istruttoria e di supporto posta
in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art.  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. L'Ufficio si articola in non piu' di sei  servizi  e  si  avvale
altresi' di un ulteriore dirigente di seconda fascia con  compiti  di
consulenza, studio e ricerca.