Art. 27 
 
 
Ufficio di segreteria  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
                               locali 
 
  1.  L'Ufficio  di  segreteria  della  Conferenza   Stato-citta'   e
autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente  necessaria  allo
svolgimento  delle   attribuzioni   della   Conferenza   stessa,   in
particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle
riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa  alle
determinazioni   assunte;    all'attivita'    istruttoria    connessa
all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza
o  da  questa  svolti,   assicurando   il   necessario   raccordo   e
coordinamento dei competenti Uffici dello  Stato  e  delle  autonomie
locali;  alle  attivita'  strumentali  al  raccordo,  alla  reciproca
informazione ed alla  collaborazione  tra  le  Amministrazioni  dello
Stato e le autonomie locali. 
  2. L'Ufficio cura, d'intesa  con  la  segreteria  della  Conferenza
Stato-regioni, a norma dell'art. 26, comma 3, l'attivita' istruttoria
e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata. 
  3. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.