Art. 27 Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali 1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. 2. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 26, comma 3, l'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata. 3. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.