Art. 10 Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica 1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilita', e che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo. 2. La mobilita' nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente. 3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilita' internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilita' definiti a livello internazionale. 4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente e' alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni. 5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere in modalita' telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. ((All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita' telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per l'universita' (ISEEU)».)) 8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli ((studenti, di cui all'articolo 3 del)) decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonche' quella degli studenti e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe degli studenti e dei laureati accedono anche le universita'. L'anagrafe nazionale ((degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,)) e' altresi' alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia. 9. A decorrere dal 1o marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalita' informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi. 10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalita' per l'attuazione del comma 9, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.