Art. 11 
 
 
                 Libri e centri scolastici digitali 
 
  1. All'articolo 15  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  «  Il
collegio  dei  docenti  adotta  per  l'anno  scolastico  2014-2015  e
successivi, esclusivamente libri  nella  versione  digitale  a  norma
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in
formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure  da  una
combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili
o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di  cui  al
primo periodo riguarda le nuove adozioni a  partire  progressivamente
dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe
della scuola secondaria di primo grado e dalla prima  e  dalla  terza
classe della scuola secondaria di  secondo  grado.  La  delibera  del
collegio dei docenti relativa all'adozione della  dotazione  libraria
e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali  e  limitatamente
alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma  3-bis,
al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123. »; 
  b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) alla lettera a), le parole: « a stampa » sono  sostituite  dalla
seguente: « cartacea » e sono aggiunte in fine  le  seguenti  :  «  ,
tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione  mista
»; 
  2) alla lettera b), le parole: « nelle versioni on line e  mista  »
sono sostituite dalle seguenti: « nella versione digitale,  anche  al
fine di un'effettiva  integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i
contenuti digitali integrativi »; 
  3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole:  «  ,
tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi  dell'intera   dotazione
libraria  derivanti  dal  passaggio  al  digitale  e   dei   supporti
tecnologici di cui al comma 3-ter »; 
  3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  « c-bis) i criteri per  ottimizzare  l'integrazione  tra  libri  in
versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto  delle  specifiche
esigenze didattiche »; 
  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  « 3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti  digitali  di
cui al comma 2, con oneri a loro carico  entro  lo  specifico  limite
definito dal decreto di cui al comma 3. 
  3-ter.  La  scuola  assicura   la   disponibilita'   dei   supporti
tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al
comma 2, su richiesta delle famiglie  e  con  oneri  a  carico  delle
stesse entro lo specifico limite definito con il decreto  di  cui  al
comma 3. ». 
  2. A decorrere dal 1o settembre 2013 e' abrogato l'articolo  5  del
decreto-legge  1o   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
  3. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  « 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli  enti  locali
interessati  stipulano,  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente,  convenzioni  con  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione
di  centri  scolastici   digitali   collegati   funzionalmente   alle
istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di  nuove
tecnologie al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  agli
studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle  comunita'
di scuole. ». 
  4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente: 
  « a)  Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  le
regioni e i competenti enti locali,  al  fine  di  garantire  edifici
scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano tempestivamente
iniziative di  rigenerazione  integrata  del  patrimonio  immobiliare
scolastico, anche attraverso  la  realizzazione  di  nuovi  complessi
scolastici, e promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione
di societa', consorzi o  fondi  immobiliari,  anche  ai  sensi  degli
articoli 33  e  33-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  I
predetti strumenti societari o finanziari possono essere  oggetto  di
conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie
di immobili destinati ad uso scolastico e di  immobili  complementari
ai  progetti  di  rigenerazione,  in  coerenza  con  le  destinazioni
individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalita' di  cui  al
presente comma, sono utilizzate le risorse di  cui  all'articolo  33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' le  risorse  a
valere sui fondi di cui all'articolo 33,  comma  3,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, gia' destinate con delibera CIPE n. 6/2012 del
20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  88  del  14
aprile 2012, alla  costruzione  di  nuove  scuole.  Per  favorire  il
contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e,  ove
possibile, la contestuale  messa  a  norma  dello  stesso,  gli  enti
locali, proprietari di immobili  scolastici,  possono  ricorrere,  ai
fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di  servizio
energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri  a
carico dell'ente locale in conformita'  alle  previsioni  di  cui  al
decreto legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  anche  nelle  forme
previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163; ». 
  4-bis.  Per  consentire  il  regolare  svolgimento   del   servizio
scolastico   in   ambienti   adeguati   e   sicuri,    il    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   con   proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita'
strategiche, le modalita' e i termini per la  predisposizione  e  per
l'approvazione di appositi piani  triennali,  articolati  in  singole
annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i  relativi
finanziamenti. 
  4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari
degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo  quanto
indicato nel decreto di cui al  comma  4-bis,  domanda  alle  regioni
territorialmente competenti. 
  4-quater.  Ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  valutata  la
corrispondenza con le disposizioni indicate nel  decreto  di  cui  al
comma  4-bis  e  tenuto  conto  della   programmazione   dell'offerta
formativa,  approva  e  trasmette   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il proprio  piano,  formulato  sulla
base delle richieste pervenute. La  mancata  trasmissione  dei  piani
regionali nei termini  indicati  nel  decreto  medesimo  comporta  la
decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento. 
  4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle  province
autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da'
loro  comunicazione  ai  fini  della  relativa   pubblicazione,   nei
successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali. 
  4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a  4-quinquies,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  il  Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica,   nel   quale
confluiscono tutte le  risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Stato
comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
  4-septies. Nell'assegnazione delle risorse  si  tiene  conto  della
capacita' di spesa dimostrata dagli  enti  locali  in  ragione  della
tempestivita',  dell'efficienza  e  dell'esaustivita'   dell'utilizzo
delle  risorse  loro  conferite   nell'annualita'   precedente,   con
l'attribuzione, a livello regionale,  di  una  quota  aggiuntiva  non
superiore al 20 per cento di quanto sarebbe  ordinariamente  spettato
in sede di riparto. 
  4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti
locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad  includere
l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie. 
  4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c),  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « dell'intera dotazione libraria
» e' inserita la seguente: « necessaria ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo15 del D.L. 25-6-2008,
          n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n.  147,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 15. Costo dei libri scolastici 
              1.  A  partire  dall'anno  scolastico  2008-2009,   nel
          rispetto della normativa vigente e fatta salva  l'autonomia
          didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole  di
          ogni  ordine  e  grado,  tenuto  conto  dell'organizzazione
          didattica  esistente,  i  competenti   organi   individuano
          preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in
          parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai  testi
          disponibili  tramite  internet,  gratuitamente   o   dietro
          pagamento a  seconda  dei  casi  previsti  dalla  normativa
          vigente. 
              2.  Al  fine  di  potenziare  la  disponibilita'  e  la
          fruibilita',  a  costi  contenuti  di  testi,  documenti  e
          strumenti didattici da parte delle scuole, degli  alunni  e
          delle  loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,   a
          decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di  testo
          per le scuole del primo ciclo dell'istruzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59,  e  per  gli
          istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
          versioni a stampa,  on  line  scaricabile  da  internet,  e
          mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
          2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione
          digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
          costituita da: un testo in formato cartaceo e da  contenuti
          digitali  integrativi,  oppure  da  una   combinazione   di
          contenuti digitali e  digitali  integrativi  accessibili  o
          acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo  di
          cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni  a  partire
          progressivamente dalle classi prima e quarta  della  scuola
          primaria, dalla prima classe  della  scuola  secondaria  di
          primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
          s econdaria di secondo grado. 
              La  delibera  del   collegio   dei   docenti   relativa
          all'adozione della dotazione libraria e' soggetta,  per  le
          istituzioni  scolastiche  statali  e   limitatamente   alla
          verifica del rispetto del tetto di spesa di  cui  al  comma
          3-bis, al controllo contabile di cui  all'articolo  11  del
          decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.  Sono  fatte
          salve le disposizioni relative  all'adozione  di  strumenti
          didattici per i soggetti diversamente abili. 
              3. I libri di testo sviluppano i  contenuti  essenziali
          delle Indicazioni nazionali dei piani di studio  e  possono
          essere realizzati in sezioni tematiche,  corrispondenti  ad
          unita' di apprendimento, di costo contenuto e  suscettibili
          di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto  di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sono determinati: 
              a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
          versione  cartacea,  anche  al  fine  di   assicurarne   il
          contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti  digitali
          integrativi della versione mista; 
              b) le caratteristiche tecnologiche dei libri  di  testo
          nella versione digitale,  anche  al  fine  di  un'effettiva
          integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i   contenuti
          digitali integrativi; 
              c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e
          i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun
          anno della scuola secondaria di I e II grado, nel  rispetto
          dei  diritti  patrimoniali  dell'autore   e   dell'editore,
          tenendo  conto  della  riduzione  dei   costi   dell'intera
          dotazione libraria derivanti dal passaggio  al  digitale  e
          dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter. 
              c-bis) i criteri  per  ottimizzare  l'integrazione  tra
          libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto
          delle specifiche esigenze didattiche. 
              3-bis. La scuola assicura  alle  famiglie  i  contenuti
          digitali di cui al comma 2, con oneri a loro  carico  entro
          lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. 
              3-ter.  La  scuola  assicura  la   disponibilita'   dei
          supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
          digitali di cui al comma 2, su richiesta delle  famiglie  e
          con oneri a carico delle stesse entro lo  specifico  limite
          definito con il decreto di cui al comma 3. 
              4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione
          artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
          autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
          di cui ai commi 1, 2 e 3.".