Art. 12 
 
 
                            Esportazione 
 
  1. La banca presso la quale le CSE sono conservate o il  Centro  di
raccolta presso il quale le  CSE  sono  raccolte,  a  fronte  di  una
richiesta da parte di un Centro Trapianti o registro estero, presenta
una  specifica  istanza  al  Ministero  della  Salute,  per  ricevere
l'autorizzazione all'esportazione. 
  2. Ai fini dell'esportazione la  Banca  o  il  Centro  di  raccolta
verifica: 
    la presenza di  documentazione  e  dati  relativi  al  ricevente,
comprensivi dei requisiti specifici di compatibilita'  biologica  tra
donatore e ricevente, dell'attestazione  firmata  dell'idoneita'  del
donatore, che dovranno essere conservate dalla Banca o dal Centro  di
raccolta che ha richiesto l'importazione; 
    la presenza della documentazione  comprovante  la  provenienza  e
l'idoneita' delle CSE  fornite  e  la  conformita'  ai  requisiti  di
qualita' e sicurezza previsti dalla normativa vigente nazionale. 
  3. Nella richiesta di autorizzazione devono essere riportate: 
    a) generalita' del ricevente per il quale le CSE sono richieste e
la patologia da cui e' affetto; 
    b) identificazione del donatore o dell'unita' di CSE richiesta; 
    c)  indicazione  del  tipo  di  CSE  (midollari,  periferiche   o
cordonali); 
    d) numero di unita' e/o numero di aliquote della stessa unita'; 
    e) indicazione della struttura presso la quale le CSE sono  state
raccolte e conservate; 
    f) nazione e struttura di destinazione; 
    g) attestazione da  parte  dell'IBMDR  che  il  Centro  Trapianti
estero sia riconosciuto nel circuito WMDA; 
    h)  attestazione  da  parte  del  Centro  Trapianti   di   essere
autorizzato dalla rispettiva  Autorita'  competente  nazionale  e  di
operare in conformita' alle normative e agli  standard  nazionali  ed
internazionali; 
    i) data del trasporto; 
    j) modalita' di conservazione; 
    k) mezzo e modalita' di trasporto; 
    l) identificazione del corriere; 
    m) piano di viaggio del corriere e frontiera di passaggio (porto,
aeroporto o frontiera); 
    n) esito dei test sierologici e  molecolari  per  la  ricerca  di
agenti infettivi previsti dalla normativa vigente per i  donatori  di
sangue e dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16; 
    o) esito dei test genetici a conferma  della  compatibilita'  tra
donatore e ricevente. 
  4. L'importazione e  l'esportazione  di  CSE  prelevate  da  sangue
midollare, periferico e cordonale a scopo di trapianto allogenico non
consanguineo,  avviene  in  conformita'  alle   procedure   operative
previste  dagli  standard  dell'IBMDR.  Gli   standard   IBMDR   sono
annualmente revisionati e conformi agli standard internazionali WMDA. 
  5. Il registro IBMDR, in stretta collaborazione con il  CNT  ed  il
Centro Nazionale Sangue (CNS), per i rispettivi ambiti di competenza,
svolge altresi'  la  funzione  di  garante  per  tutta  la  procedura
relativa all'identificazione del donatore e i contatti con Registri o
Centri Trapianto esteri appartenenti al circuito WMDA.