Art. 10 
 
 
                          Soggetto passivo 
 
  1. L'imposta e' dovuta  nella  misura  stabilita  dall'art.  11  da
ciascuna  delle  controparti   delle   operazioni   sugli   strumenti
finanziari ed i valori mobiliari di cui all'art. 7, indipendentemente
dalla residenza  delle  stesse  e  dal  luogo  di  conclusione  delle
operazioni.