Art. 11 Misura dell'imposta 1. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492 e' determinata nella misura stabilita nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed e' ridotta ad 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale riduzione opera anche nel caso di acquisto degli strumenti e dei valori mobiliari di cui all'art. 7, tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantita' complessiva e data di regolamento. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad operazioni concordate, ai sensi dell'art. 19 del regolamento CE n. 1287/2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing network. 2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente e' riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della vigilanza da parte dell'Autorita' pubblica nazionale.