Art. 11
Misura dell'imposta
1. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492 e' determinata
nella misura stabilita nella tabella 3 allegata alla legge 24
dicembre 2012, n. 228, ed e' ridotta ad 1/5 per le operazioni che
avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione. Tale riduzione opera anche nel caso di acquisto degli
strumenti e dei valori mobiliari di cui all'art. 7, tramite
l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le
parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un
mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione,
sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia
coincidenza di prezzo, quantita' complessiva e data di regolamento.
Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e
sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad
operazioni concordate, ai sensi dell'art. 19 del regolamento CE n.
1287/2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate
operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi
multilaterali di negoziazione quelle concluse bilateralmente dagli
intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di
internalizzazione e nei cosiddetti crossing network.
2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente e'
riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul
sito internet dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese
successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della vigilanza
da parte dell'Autorita' pubblica nazionale.