Art. 7 Ambito oggettivo di applicazione 1. L'imposta di cui al comma 492 si applica alle operazioni su: a) strumenti finanziari derivati indicati all'art. 1, comma 3, del TUF, sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' di tali strumenti finanziari; b) valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del TUF che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491, o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad uno o piu' titoli di cui al comma 491. 2. Gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente sono soggetti ad imposta a condizione che il sottostante o il valore di riferimento sia composto per piu' del 50 per cento dal valore di mercato degli strumenti di cui al comma 491 rilevato alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ed alla data di conclusione dell'operazione su tali strumenti negli altri casi. Qualora il sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodo precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di societa' ed altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario.