Art. 7 
 
 
                  Ambito oggettivo di applicazione 
 
  1. L'imposta di cui al comma 492 si applica alle operazioni su: 
    a) strumenti finanziari derivati indicati all'art.  1,  comma  3,
del  TUF,  sia  se  negoziati  su  mercati  regolamentati  e  sistemi
multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al  di
fuori di tali mercati, che abbiano come  sottostante  prevalentemente
uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491 o il  cui  valore
dipenda prevalentemente da uno o piu' di tali strumenti finanziari; 
    b) valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettere c)  e
d), del TUF che permettono di acquisire o di vendere  prevalentemente
uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491, o che comportano
un   regolamento   in   contanti    determinato    con    riferimento
prevalentemente ad uno o piu' titoli di cui al comma 491. 
  2. Gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui  al  comma
precedente sono soggetti ad imposta a condizione che il sottostante o
il valore di riferimento sia composto per piu' del 50 per  cento  dal
valore di mercato degli strumenti di cui al comma 491  rilevato  alla
data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori  mobiliari
di  cui  al  comma  precedente  che   sono   negoziati   su   mercati
regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ed  alla  data
di conclusione dell'operazione su tali strumenti  negli  altri  casi.
Qualora il sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati
da misure su azioni o su  indici,  la  verifica  di  cui  al  periodo
precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui  si
riferiscono le misure. Non  rileva,  ai  fini  di  tale  calcolo,  la
componente del sottostante o del valore di riferimento  rappresentata
da titoli diversi da azioni di societa' ed altri  titoli  equivalenti
ad  azioni  di  societa',  di  partnership  o  di  altri  soggetti  e
certificati di deposito azionario.