Art. 8
Conclusione dell'operazione
1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori
mobiliari di cui all'articolo precedente sono soggette ad imposta al
momento della conclusione da intendersi, rispettivamente, come
momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto e
come momento di trasferimento della titolarita' dei valori mobiliari.
Per modifica del contratto si intende una variazione del valore
nozionale, delle parti o della scadenza. Qualora il valore nozionale
subisca una modifica in aumento, in modo automatico e non
discrezionale, in base a previsione definita nel contratto, l'imposta
sara' applicata soltanto sulla variazione del valore nozionale. Al
fine di determinare il momento a partire dal quale risulta avvenuto
il trasferimento della titolarita' dei valori mobiliari, si fa
riferimento a quanto disposto dall'art. 3.