Art. 8 
 
 
                     Conclusione dell'operazione 
 
  1.  Le  operazioni  su  strumenti  finanziari  derivati  e   valori
mobiliari di cui all'articolo precedente sono soggette ad imposta  al
momento  della  conclusione  da  intendersi,  rispettivamente,   come
momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica  del  contratto  e
come momento di trasferimento della titolarita' dei valori mobiliari.
Per modifica del contratto  si  intende  una  variazione  del  valore
nozionale, delle parti o della scadenza. Qualora il valore  nozionale
subisca  una  modifica  in  aumento,  in  modo   automatico   e   non
discrezionale, in base a previsione definita nel contratto, l'imposta
sara' applicata soltanto sulla variazione del  valore  nozionale.  Al
fine di determinare il momento a partire dal quale  risulta  avvenuto
il trasferimento  della  titolarita'  dei  valori  mobiliari,  si  fa
riferimento a quanto disposto dall'art. 3.