Art. 8 Conclusione dell'operazione 1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'articolo precedente sono soggette ad imposta al momento della conclusione da intendersi, rispettivamente, come momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto e come momento di trasferimento della titolarita' dei valori mobiliari. Per modifica del contratto si intende una variazione del valore nozionale, delle parti o della scadenza. Qualora il valore nozionale subisca una modifica in aumento, in modo automatico e non discrezionale, in base a previsione definita nel contratto, l'imposta sara' applicata soltanto sulla variazione del valore nozionale. Al fine di determinare il momento a partire dal quale risulta avvenuto il trasferimento della titolarita' dei valori mobiliari, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 3.