Art. 9
Valore nozionale
1. Ai soli fini del presente decreto e dell'applicazione
dell'imposta, per valore nozionale dell'operazione si intende:
1) per i contratti futures su indici, trattati su mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di
contratti standard moltiplicato per il numero di punti indice in base
ai quali e' quotato il contratto per il valore assegnato al punto
indice;
2) per i contratti futures su azioni, trattati su mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di
contratti standard moltiplicato per il prezzo del futures per la
dimensione del contratto standard;
3) per le opzioni su indici, trattate su mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti
standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) espresso
in punti indice moltiplicato per il valore assegnato al punto indice;
4) per le opzioni su azioni, trattate su mercati regolamentati
o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti
standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio)
moltiplicato per la dimensione del contratto standard;
5) per le altre opzioni, il prezzo (premio) pagato o ricevuto
per la sottoscrizione del contratto;
6) per i contratti a termine (forward), qualora il sottostante
sia, anche indirettamente, costituito da un indice, il prodotto tra
il valore unitario a termine dell'indice e il numero di unita'
dell'indice cui si riferisce il contratto; qualora il sottostante
sia, anche indirettamente, costituito da azioni, il numero di azioni
moltiplicato per il prezzo a termine;
7) per i contratti di scambio (swaps), l'ammontare in base al
quale vengono determinati, anche indirettamente, i flussi di cassa
dello swap, rilevato al momento della conclusione dell'operazione;
8) per i contratti finanziari differenziali, il valore
dell'indice o delle azioni da cui dipendono, anche indirettamente, i
profitti o le perdite del contratto;
9) per i warrants, il numero di warrants acquistati,
sottoscritti o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o
vendita;
10) per i covered warrants, il numero di covered warrants
acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o
vendita;
11) per i certificates, il numero di certificates acquistati o
venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita;
12) per i titoli che comportano un regolamento in contanti
determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti,
indici o misure, l'ammontare in base al quale vengono determinati i
flussi di cassa o il profilo a scadenza o il risultato economico
dell'operazione, rilevato al momento della compravendita del titolo;
13) per le combinazioni di contratti o titoli sopraindicati, la
somma dei valori nozionali dei contratti e dei titoli che compongono
il contratto o titolo in esame.
2. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'art. 7,
diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4) 5), 9), 10) e 11) del
presente articolo, risulti amplificato a causa della struttura
dell'operazione, va rilevato il valore nozionale effettivo, pari al
valore nozionale di riferimento del contratto moltiplicato per
l'effetto di leva. Per i contratti con valore nozionale di
riferimento variabile, deve essere considerato il valore di
riferimento alla data in cui l'operazione e' conclusa.
3. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'art. 7,
diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4) 5), 9), 10) e 11) del
presente articolo, sia rappresentato anche da strumenti diversi da
azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi,
ai fini del presente comma si considera solo il valore nozionale
delle medesime azioni, strumenti e titoli.
4. In caso di operazioni su strumenti di cui all'art. 7 denominati
in valute diverse dall'euro, la base imponibile e' determinata con
riferimento al cambio effettivamente applicato alle operazioni aventi
regolamento in Euro; negli altri casi, la base imponibile e'
determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione
del sito internet della Banca Centrale Europea
(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html)
relativo al giorno della conclusione dell'operazione.
5. In alternativa alla determinazione del valore nozionale secondo
le regole dei commi precedenti, ai fini della determinazione della
misura dell'imposta il valore medesimo si presume pari a due milioni
di euro.