Art. 9 
 
 
                          Valore nozionale 
 
  1.  Ai  soli  fini  del  presente   decreto   e   dell'applicazione
dell'imposta, per valore nozionale dell'operazione si intende: 
    1) per  i  contratti  futures  su  indici,  trattati  su  mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il  numero  di
contratti standard moltiplicato per il numero di punti indice in base
ai quali e' quotato il contratto per il  valore  assegnato  al  punto
indice; 
    2) per  i  contratti  futures  su  azioni,  trattati  su  mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il  numero  di
contratti standard moltiplicato per il  prezzo  del  futures  per  la
dimensione del contratto standard; 
    3) per le opzioni su indici, trattate su mercati regolamentati  o
sistemi  multilaterali  di  negoziazione,  il  numero  di   contratti
standard moltiplicato per il prezzo del contratto  (premio)  espresso
in punti indice moltiplicato per il valore assegnato al punto indice; 
      4) per le opzioni su azioni, trattate su mercati  regolamentati
o sistemi multilaterali  di  negoziazione,  il  numero  di  contratti
standard  moltiplicato  per  il   prezzo   del   contratto   (premio)
moltiplicato per la dimensione del contratto standard; 
      5) per le altre opzioni, il prezzo (premio) pagato  o  ricevuto
per la sottoscrizione del contratto; 
      6) per i contratti a termine (forward), qualora il  sottostante
sia, anche indirettamente, costituito da un indice, il  prodotto  tra
il valore unitario a  termine  dell'indice  e  il  numero  di  unita'
dell'indice cui si riferisce il  contratto;  qualora  il  sottostante
sia, anche indirettamente, costituito da azioni, il numero di  azioni
moltiplicato per il prezzo a termine; 
      7) per i contratti di scambio (swaps), l'ammontare in  base  al
quale vengono determinati, anche indirettamente, i  flussi  di  cassa
dello swap, rilevato al momento della conclusione dell'operazione; 
      8)  per  i  contratti  finanziari  differenziali,   il   valore
dell'indice o delle azioni da cui dipendono, anche indirettamente,  i
profitti o le perdite del contratto; 
      9)  per  i  warrants,  il  numero   di   warrants   acquistati,
sottoscritti o venduti moltiplicato  per  il  prezzo  di  acquisto  o
vendita; 
      10) per i covered  warrants,  il  numero  di  covered  warrants
acquistati o  venduti  moltiplicato  per  il  prezzo  di  acquisto  o
vendita; 
      11) per i certificates, il numero di certificates acquistati  o
venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita; 
      12) per i titoli che  comportano  un  regolamento  in  contanti
determinato con riferimento alle azioni  e  ai  relativi  rendimenti,
indici o misure, l'ammontare in base al quale vengono  determinati  i
flussi di cassa o il profilo a  scadenza  o  il  risultato  economico
dell'operazione, rilevato al momento della compravendita del titolo; 
      13) per le combinazioni di contratti o titoli sopraindicati, la
somma dei valori nozionali dei contratti e dei titoli che  compongono
il contratto o titolo in esame. 
  2. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui  all'art.  7,
diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4)  5),  9),  10)  e  11)  del
presente  articolo,  risulti  amplificato  a  causa  della  struttura
dell'operazione, va rilevato il valore nozionale effettivo,  pari  al
valore  nozionale  di  riferimento  del  contratto  moltiplicato  per
l'effetto  di  leva.  Per  i  contratti  con  valore   nozionale   di
riferimento  variabile,  deve  essere  considerato   il   valore   di
riferimento alla data in cui l'operazione e' conclusa. 
  3. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui  all'art.  7,
diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4)  5),  9),  10)  e  11)  del
presente articolo, sia rappresentato anche da  strumenti  diversi  da
azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli  rappresentativi,
ai fini del presente comma si  considera  solo  il  valore  nozionale
delle medesime azioni, strumenti e titoli. 
  4. In caso di operazioni su strumenti di cui all'art. 7  denominati
in valute diverse dall'euro, la base imponibile  e'  determinata  con
riferimento al cambio effettivamente applicato alle operazioni aventi
regolamento  in  Euro;  negli  altri  casi,  la  base  imponibile  e'
determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita  sezione
del    sito     internet     della     Banca     Centrale     Europea
(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html)
relativo al giorno della conclusione dell'operazione. 
  5. In alternativa alla determinazione del valore nozionale  secondo
le regole dei commi precedenti, ai fini  della  determinazione  della
misura dell'imposta il valore medesimo si presume pari a due  milioni
di euro.