Art. 15 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. I commi da 6 a  9  dell'art.  1  del  presente  decreto  trovano
applicazione a partire dall'esercizio finanziario avente inizio il 1°
gennaio 2013. 
  2. Il presente decreto si applica alle istanze presentate a partire
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia  del  d.m.  10  giugno
2004, e successive modificazioni, citato in  premessa.  Alle  istanze
presentate prima di tale data si applica il d.m. 10  giugno  2004,  e
successive modificazioni. 
  3. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto, fatto salvo quanto previsto  nel  comma  2  del
presente  articolo,  il   d.m.   10   giugno   2004,   e   successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo  d.m.  30  dicembre   2010   di
sospensione  del  medesimo  a  partire  dal  1°  gennaio  2011,  sono
abrogati. 
  4. A decorrere dalla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale,
il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale
22 marzo 2012, recante modalita' tecniche di sostegno all'esercizio e
alle industrie tecniche cinematografiche. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 8 febbraio 2013 
 
                                                 Il Ministro: Ornaghi 

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 2, foglio n. 282