Art. 15 Disposizione transitoria 1. I commi da 6 a 9 dell'art. 1 del presente decreto trovano applicazione a partire dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2013. 2. Il presente decreto si applica alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia del d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni, citato in premessa. Alle istanze presentate prima di tale data si applica il d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni. 3. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, il d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni, nonche' il relativo d.m. 30 dicembre 2010 di sospensione del medesimo a partire dal 1° gennaio 2011, sono abrogati. 4. A decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 22 marzo 2012, recante modalita' tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 8 febbraio 2013 Il Ministro: Ornaghi Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 282