Art. 17 
 
 
                      Disposizioni particolari 
 
  1. Il Segretario generale e i vice Segretari generali si  avvalgono
di proprie segreterie particolari. 
  2. I vice Segretari generali forniscono il necessario  supporto  al
Segretario generale nelle attivita' di  competenza,  con  particolare
riferimento a quanto disposto dagli articoli 16, comma 2, e 42, comma
1,  lettera  a),  del   decreto   legislativo   n.   66   del   2010.
Nell'espletamento delle loro funzioni, il vice Segretario generale si
avvale dei dipendenti Reparti I, II e VI, mentre il  vice  Segretario
generale-vice Direttore nazionale  degli  armamenti,  si  avvale  dei
dipendenti Reparti III, IV e V. 
  3. I direttori di reparto, i capi  ufficio  generale,  i  direttori
delle direzioni del Segretariato  generale  assicurano  il  reciproco
coordinamento per quanto riguarda gli aspetti di comune interesse. 
  4.  I  direttori  delle   direzioni   del   Segretariato   generale
assicurano, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  95,
comma 1, lettera b), del testo unico, la realizzazione dei  programmi
tecnico-finanziari di  investimento  nonche',  quando  richiesto,  di
quelli finalizzati ad assicurare l'approntamento e il mantenimento in
disponibilita'  operativa  dei   mezzi,   dei   materiali   e   delle
infrastrutture di supporto, in  aderenza  agli  indirizzi  tecnici  e
operativi emanati da parte del Capo di stato maggiore  della  Difesa,
dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri. 
  5. Sono attribuiti a specifici servizi di livello non dirigenziale,
i compiti relativi  al  coordinamento,  sulla  base  della  normativa
vigente, delle attivita' connesse alla tutela della  salute  e  della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  del  Segretariato  generale,   in
relazione all'articolo 249 del testo unico e  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 246 del medesimo. 
  6. I vice direttori di reparto e i vice direttori  delle  direzioni
del Segretariato generale provvedono alla trattazione  delle  materie
di volta in volta  loro  delegate,  alla  rilevazione  periodica  dei
carichi di lavoro nonche' ai conseguenti  adeguamenti  strutturali  e
procedurali; inoltre, formulano proposte circa l'adozione di progetti
e la definizione dei criteri generali di organizzazione di  uffici  e
divisioni. 
  7. I capi reparto delle Direzioni, ciascuno  per  le  attivita'  di
competenza di divisioni e servizi sotto ordinati: 
    a) definiscono le linee progettuali delle attivita' di  carattere
generale, assicurando l'omogeneita' di indirizzo; 
    b) curano la verifica periodica dell'andamento della gestione  in
relazione agli obiettivi prefissati  e  alle  risorse  assegnate  dal
direttore; 
    c) individuano, in base alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive  modificazioni,  i   responsabili   dei   procedimenti   e
verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto  dei
termini e il corretto svolgimento delle attivita' connesse agli altri
adempimenti; 
    d)  indirizzano,  coordinano  e  controllano  le   attivita'   di
pertinenza.