Art. 6 
 
              Adempimenti preliminari delle commissioni 
 
  1. Nelle  scuole  legalmente  riconosciute,  in  cui  continuano  a
funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio  2006,  n.  27,  abbinate  a  classi  di  scuola  statale  o
paritaria, le Commissioni si insediano due giorni  prima  dell'inizio
delle prove scritte per operare un  diretto  riscontro  dei  progetti
sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti
adempimenti: 
  esame del documento del consiglio di classe previsto  dal  comma  2
dell'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  23  luglio
1998, n. 323, con  particolare  riferimento  ai  contenuti  specifici
della sperimentazione ed ai risultati  raggiunti  in  relazione  agli
obiettivi prefissati; 
  riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente
o in gruppo; 
  esame di tutti gli atti  relativi  allo  scrutinio  finale  e  alla
carriera  scolastica  di  ciascun  alunno,   rilevata   dal   credito
scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio. 
  2. Parimenti, nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti
di cui al precedente comma, le commissioni si  insediano  due  giorni
prima dell'inizio delle prove scritte.