Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. Per quel che concerne la prima e la terza  prova  scritta  e  il
colloquio valgono le disposizioni  relative  allo  svolgimento  degli
esami nei corsi ordinari. 
  2.  La  seconda  prova  scritta,  che  per  i  corsi   sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata
puo' essere grafica o scrittografica, verte su una  delle  discipline
caratterizzanti il corso di studio per le quali  le  disposizioni  in
materia di sperimentazione prevedono verifiche  scritte,  grafiche  o
scrittografiche. 
  3. Per l'anno scolastico 2012-2013, la seconda prova scritta  degli
esami  di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche   su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio  non
preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2012-2013, la
disciplina o le discipline oggetto  di  seconda  prova  scritta  sono
indicate nel decreto  ministeriale  di  cui  al  precedente  art.  2,
corredato, ove  necessario,  di  note  contenenti  indicazioni  sulle
modalita' di svolgimento della prova medesima. 
  4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti  d'arte
e licei artistici le modalita' di  svolgimento  della  seconda  prova
scritta tengono conto, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3,  comma
2,  della  legge  11   gennaio   2007,   n.   1,   della   dimensione
tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e  possono
articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro. 
  5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale  presso  i
conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del
colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e  per
il tempo  occorrente  per  la  relativa  realizzazione,  ha  una  sua
autonoma connotazione e non si svolge contestualmente  al  colloquio,
bensi'  in  tempi  diversi  e  con  docenti  esterni  specialisti  in
relazione  alle  diverse  tipologie  di  strumento,   come   previsto
dall'art. 252, comma 8 del decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.
297, citato nelle premesse. 
  6. Per l'effettuazione di tale prova,  i  candidati,  ripartiti  in
gruppi distinti corrispondenti alle tipologie  di  strumento  oggetto
della prova stessa,  sono  convocati  secondo  lo  stesso  ordine  di
chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio. 
  7. Sempre in  rapporto  alla  particolare  natura  della  prova  di
strumento, il presidente della commissione viene  individuato  tra  i
musicisti che operano in conservatori diversi da  quello  presso  cui
funziona l'indirizzo musicale sede di esame. 
  8. L'esito della prova  di  strumento  e'  riportato  con  giudizio
motivato nella certificazione di cui  all'art.  13  del  regolamento,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23  luglio  1998,
n. 323, facente parte integrante del diploma. 
  9. Per l'anno scolastico  2012/2013,  i  candidati  provenienti  da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
«Progetto Sirio» dell'istruzione  tecnica,  che,  in  relazione  alla
sperimentazione  stessa  e   in   presenza   di   crediti   formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine  di  un
corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree,  esami  di
abilitazione  all'esercizio  di  libere  professioni  -  siano  stati
esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie,
possono, a richiesta, essere esonerati  dall'esame  su  tali  materie
nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi  dovranno
comunque sostenere la prima prova scritta, la seconda  prova  scritta
nonche' la terza prova scritta e il colloquio. 
  10. Per l'effettuazione delle  prove  d'esame  degli  studenti  con
disturbi specifici di  apprendimento  (D.S.A.),  si  fa  rinvio  alle
disposizioni che  saranno  impartite  con  l'ordinanza  ministeriale,
recante norme  e  istruzioni  sugli  esami  di  Stato  di  istruzione
secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2012/2013.