Art. 11 
 
 
                  Conservazione delle registrazioni 
 
  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni della totalita' dei  programmi  trasmessi  nel  periodo
della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla  conclusione
della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla  conclusione
dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine
ai  quali  sia  stata  notificata  contestazione  di  violazione   di
disposizioni della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  del  codice  di
autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni  8  aprile  2004,  nonche'  di  quelle  emanate   dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.