Art. 10 
 
                       Priorita' di intervento 
 
  1. Gli  interventi  del  Fondo  di  cui  al  presente  Titolo  sono
definiti,  secondo  le  modalita'  attuative  di  cui  all'art.   15,
attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali  sono  individuate
le finalita', tra quelle indicate nell'art. 9, comma 1, dei programmi
oggetto dell'intervento e sono  attribuite  specifiche  priorita'  ai
programmi: 
    a) realizzati nelle Regioni Obiettivo Convergenza; 
    b) che prevedono il coinvolgimento di PMI; 
    c)  che  prevedono  la  creazione  di  nuova  occupazione  e   la
salvaguardia dell'occupazione esistente; 
    d)  che  prevedono  l'applicazione  di  tecnologie   e   processi
produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali.