Art. 9 Requisiti e finalita' dei programmi 1. Al fine di rafforzare la struttura produttiva del Paese, il Fondo interviene a sostegno di programmi a carattere strategico volti ad una delle seguenti finalita': a) incrementare, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie di cui all'art. 7, comma 1, la produttivita' e la capacita' di innovazione in settori e comparti produttivi che necessitano, alla luce della competizione internazionale, di un riposizionamento competitivo e di una riqualificazione dei sistemi di produzione e dei relativi prodotti; b) incrementare e potenziare la base produttiva delle aree territoriali di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri; c) riqualificare e riconvertire aree che versano in una situazione di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83/2012. 2. Per i programmi di cui alla lettera a) del comma 1, i settori o comparti oggetto dell'intervento sono individuati dai bandi o dalle direttive di cui all'art. 15. 3. Per i programmi di cui alla lettera c) del comma 1, il Fondo interviene a sostegno degli interventi di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83/2012 per la quota parte a carico del Ministero.