Art. 43
Elenco pubblico dei certificatori accreditati
1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto
dall'Agenzia ai sensi dell'art. 29, comma 6, del Codice, e del
decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, contiene per ogni
certificatore accreditato almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) indirizzo della sede legale;
d) indirizzi internet ove il certificatore pubblica in lingua
italiana e lingua inglese informazioni inerenti all'attivita' svolta;
e) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
f) indirizzo di posta elettronica;
g) data di accreditamento volontario;
h) eventuale data di cessazione;
i) eventuale certificatore sostitutivo.
2. L'elenco pubblico e' sottoscritto e reso disponibile per via
telematica dall'Agenzia al fine di verificare le firme elettroniche
qualificate e digitali e diffondere i dati dei certificatori
accreditati. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta,
solo per le finalita' consentite dalla legge. L'Agenzia stabilisce il
formato dell'elenco pubblico attraverso propria deliberazione.
3. L'elenco pubblico e' sottoscritto elettronicamente dal
Presidente dell'Agenzia o dai soggetti da lui designati.
4. L'Agenzia pubblica sul proprio sito istituzionale i manuali
operativi di cui all'art. 40, sottoscritti ai sensi del comma 3.
5. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' dato
avviso:
a) dell'indicazione dei soggetti preposti alla sottoscrizione
dell'elenco pubblico di cui al comma 3;
b) del valore dei codici identificativi del certificato relativo
alle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico,
generati attraverso gli algoritmi di cui all'art. 4;
c) con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla scadenza
del certificato, della sostituzione delle chiavi utilizzate per la
sottoscrizione dell'elenco pubblico;
d) della revoca dei certificati utilizzati per la sottoscrizione
dell'elenco pubblico sopravvenuta per ragioni di sicurezza.