Art. 45 
 
 
                          Limitazioni d'uso 
 
  1.  Il  certificatore,  su  richiesta  del  titolare,   del   terzo
interessato o dell'Agenzia, e'  tenuto  a  inserire  nel  certificato
qualificato eventuali limitazioni d'uso. 
  2. La modalita' di rappresentazione dei limiti d'uso e di valore di
cui all'art. 28, comma 3, del Codice e' definita dall'Agenzia con uno
dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2. 
  3. Il certificatore e' tenuto ad indicare,  in  lingua  italiana  e
lingua inglese, la limitazione d'uso dei certificati  utilizzati  per
la verifica delle firme di cui all'art. 35, comma 3, del Codice.