Art. 45
Limitazioni d'uso
1. Il certificatore, su richiesta del titolare, del terzo
interessato o dell'Agenzia, e' tenuto a inserire nel certificato
qualificato eventuali limitazioni d'uso.
2. La modalita' di rappresentazione dei limiti d'uso e di valore di
cui all'art. 28, comma 3, del Codice e' definita dall'Agenzia con uno
dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.
3. Il certificatore e' tenuto ad indicare, in lingua italiana e
lingua inglese, la limitazione d'uso dei certificati utilizzati per
la verifica delle firme di cui all'art. 35, comma 3, del Codice.