Art. 46
Verifica delle marche temporali
1. I certificatori accreditati forniscono ovvero indicano almeno un
sistema, conforme al successivo comma 2, che consenta di effettuare
la verifica delle marche temporali.
2. L'Agenzia con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2,
stabilisce le regole di interoperabilita' per la verifica della marca
temporale, anche associata al documento informatico cui si riferisce.