Art. 46 
 
 
                   Verifica delle marche temporali 
 
  1. I certificatori accreditati forniscono ovvero indicano almeno un
sistema, conforme al successivo comma 2, che consenta  di  effettuare
la verifica delle marche temporali. 
  2. L'Agenzia con i  provvedimenti  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
stabilisce le regole di interoperabilita' per la verifica della marca
temporale, anche associata al documento informatico cui si riferisce.