Art. 46 Verifica delle marche temporali 1. I certificatori accreditati forniscono ovvero indicano almeno un sistema, conforme al successivo comma 2, che consenta di effettuare la verifica delle marche temporali. 2. L'Agenzia con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, stabilisce le regole di interoperabilita' per la verifica della marca temporale, anche associata al documento informatico cui si riferisce.