Art. 13 Soggetti beneficiari e programmi ammissibili 1. Ai soggetti che presentano i requisiti di cui all'art. 5, aventi sede legale e operativa nelle sole regioni dell'Obiettivo Convergenza, che operano nell'economia digitale e' riconosciuta un'agevolazione a fronte della realizzazione dei programmi di investimento direttamente connessi all'avvio dell'attivita' di impresa. Analoga agevolazione e' altresi' riconosciuta ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e aventi sede legale e operativa nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, che realizzano programmi di investimento a contenuto tecnologico, finalizzati a valorizzare economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. 2. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, che abbiano richiesto le agevolazioni di cui Titolo II e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono altresi' accedere alle agevolazioni di cui al presente Titolo. 3. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere realizzati nei tempi, non superiori a diciotto mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse. 4. Ulteriori specificazioni relative ai requisiti richiesti ai soggetti di cui al comma 1 e ai programmi di investimento ammissibili ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente Titolo sono fissate dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 9.