Art. 13 
 
            Soggetti beneficiari e programmi ammissibili 
 
  1. Ai soggetti che presentano i requisiti di cui all'art. 5, aventi
sede  legale  e   operativa   nelle   sole   regioni   dell'Obiettivo
Convergenza,  che  operano  nell'economia  digitale  e'  riconosciuta
un'agevolazione  a  fronte  della  realizzazione  dei  programmi   di
investimento  direttamente  connessi  all'avvio   dell'attivita'   di
impresa. Analoga agevolazione e' altresi' riconosciuta  ai  soggetti,
in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e aventi  sede  legale  e
operativa nelle regioni dell'Obiettivo  Convergenza,  che  realizzano
programmi di investimento  a  contenuto  tecnologico,  finalizzati  a
valorizzare economicamente i  risultati  del  sistema  della  ricerca
pubblica e privata. 
  2. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, i soggetti  di  cui
all'art. 6, comma 1, che abbiano richiesto  le  agevolazioni  di  cui
Titolo II e che siano in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
possono altresi'  accedere  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
Titolo. 
  3. I programmi di investimento di cui  al  comma  1  devono  essere
realizzati nei tempi, non superiori a  diciotto  mesi,  indicati  nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni, pena la revoca delle
agevolazioni concesse. 
  4. Ulteriori specificazioni  relative  ai  requisiti  richiesti  ai
soggetti di cui al comma 1 e ai programmi di investimento ammissibili
ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente Titolo  sono
fissate dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 9.