Art. 14 
 
                Forma e intensita' dell'agevolazione 
 
  1. Ai soggetti di cui all'art. 13 sono riconosciute, ai sensi e nei
limiti di quanto previsto dal Regolamento  de  minimis,  le  seguenti
agevolazioni: 
    a)  contributo  in  conto  impianti  per  la  realizzazione   dei
programmi di investimento di cui all'art. 13, comma 1; 
    b) servizi di tutoring tecnico-gestionale a sostegno  della  fase
di avvio dell'impresa. 
  2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del Regolamento
de minimis, ciascun soggetto puo' beneficiare delle  agevolazioni  di
cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia'
ottenute dal medesimo soggetto a titolo di de minimis  nell'esercizio
finanziario in corso alla data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite
massimo di euro 200.000,00 (duecentomila), ovvero di euro  100.000,00
(centomila) nel caso di imprese attive nel settore del  trasporto  su
strada. 
  3. Le agevolazioni di cui al comma 1,  lettera  a),  sono  concesse
nella  misura  del  65%   (sessantacinque   percento)   delle   spese
ammissibili di cui all'art. 15. Nel caso di societa' beneficiarie  la
cui  compagine,  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani
di eta' non superiore ai trentacinque anni o da donne, il  contributo
e' pari al 75% (settantacinque percento) delle spese ammissibili. 
  4.  I  servizi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  sono  erogati
direttamente dal  Soggetto  gestore  alle  imprese  beneficiarie.  Il
valore di tale servizio, posto a carico delle risorse di cui all'art.
3, comma 1, lettera b),  e'  pari  a  un  massimo  di  euro  5.000,00
(cinquemila) per  singola  impresa  beneficiaria.  Nel  caso  in  cui
l'importo delle agevolazioni di cui al  comma  1  superi  l'ammontare
massimo dell'aiuto concedibile ai sensi del Regolamento  de  minimis,
il Soggetto gestore provvede  a  ridurre  conseguentemente  l'importo
dell'agevolazione di cui al comma 1, lettera a). 
  5. Il Ministero, con la circolare esplicativa di  cui  all'art.  5,
comma 9, fornisce indicazioni e specificazioni in merito ai contenuti
di cui ai commi 1, 2 e 3.