Art. 14 Forma e intensita' dell'agevolazione 1. Ai soggetti di cui all'art. 13 sono riconosciute, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento de minimis, le seguenti agevolazioni: a) contributo in conto impianti per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 13, comma 1; b) servizi di tutoring tecnico-gestionale a sostegno della fase di avvio dell'impresa. 2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del Regolamento de minimis, ciascun soggetto puo' beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dal medesimo soggetto a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di euro 200.000,00 (duecentomila), ovvero di euro 100.000,00 (centomila) nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse nella misura del 65% (sessantacinque percento) delle spese ammissibili di cui all'art. 15. Nel caso di societa' beneficiarie la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di eta' non superiore ai trentacinque anni o da donne, il contributo e' pari al 75% (settantacinque percento) delle spese ammissibili. 4. I servizi di cui al comma 1, lettera b), sono erogati direttamente dal Soggetto gestore alle imprese beneficiarie. Il valore di tale servizio, posto a carico delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' pari a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) per singola impresa beneficiaria. Nel caso in cui l'importo delle agevolazioni di cui al comma 1 superi l'ammontare massimo dell'aiuto concedibile ai sensi del Regolamento de minimis, il Soggetto gestore provvede a ridurre conseguentemente l'importo dell'agevolazione di cui al comma 1, lettera a). 5. Il Ministero, con la circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 9, fornisce indicazioni e specificazioni in merito ai contenuti di cui ai commi 1, 2 e 3.