Art. 18 
 
                      Modalita' di concessione 
                   ed erogazione dell'agevolazione 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto  gestore  ed  erogate
sulla base di un provvedimento di concessione che  ne  regolamenta  i
tempi e le modalita' di erogazione. 
  2. L'erogazione del contributo avviene su  richiesta  del  soggetto
beneficiario in due stati di avanzamento lavori, di cui il  primo  di
importo  non  inferiore  al  40%  (quaranta  percento)  della   spesa
complessiva.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  per   il   soggetto
beneficiario di richiedere al  Soggetto  gestore  l'erogazione  della
prima quota  di  agevolazione  a  titolo  di  anticipazione,  con  le
modalita' e condizioni indicate nella circolare di  cui  all'art.  5,
comma 9 e nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. 
  3. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative alle  modalita',
tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal  Ministero  con
la circolare di cui all'art. 5, comma 9.