Art. 18 Modalita' di concessione ed erogazione dell'agevolazione 1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un provvedimento di concessione che ne regolamenta i tempi e le modalita' di erogazione. 2. L'erogazione del contributo avviene su richiesta del soggetto beneficiario in due stati di avanzamento lavori, di cui il primo di importo non inferiore al 40% (quaranta percento) della spesa complessiva. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, con le modalita' e condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 9 e nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. 3. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative alle modalita', tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 9.