Art. 19 Cumulo delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, ivi incluse quelle di cui all'art. 6 se relative alle spese di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e c), concesse al soggetto beneficiario, laddove riferite alle stesse spese ammissibili, fatta salva, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitivita'.