Art. 19 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo  non  sono  cumulabili
con altre agevolazioni, ivi incluse  quelle  di  cui  all'art.  6  se
relative alle spese di cui all'art. 7, comma  1,  lettere  a)  e  c),
concesse al soggetto beneficiario, laddove riferite alle stesse spese
ammissibili, fatta salva,  nel  rispetto  dei  limiti  imposti  dalla
vigente normativa comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  la
garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitivita'.