Art. 20 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  Titolo  sono  revocate,  in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui  ai  commi  1,
lettera c), e 5 dell'art. 5 e all'art. 14, comma 3, prima  che  siano
trascorsi tre  anni  dalla  data  di  ultimazione  del  programma  di
investimento; 
    b) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i  tempi  previsti
per la realizzazione del programma di investimenti  di  cui  all'art.
13, comma 3, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate
dal Soggetto gestore; 
    c) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni  o  destini
ad usi diversi da quelli  previsti  nel  programma  di  investimenti,
senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti
aziendali ammessi alle agevolazioni prima  che  siano  trascorsi  tre
anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; 
  d) l'attivita' di impresa agevolata venga a cessare,  sia  alienata
in tutto o in  parte,  o  concessa  in  locazione,  o  trasferita  in
territori non coperti dall'agevolazione di  cui  al  presente  Titolo
prima che siano trascorsi tre anni  dalla  data  di  ultimazione  del
programma di investimento; 
    e)  l'impresa   beneficiaria   venga   sottoposta   a   procedure
concorsuali  prima  che  siano  trascorsi  tre  anni  dalla  data  di
ultimazione del programma di investimento; 
    f) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e  in
qualunque  altra  fase  del  procedimento,  dichiarazioni  mendaci  o
esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    g)  l'impresa  beneficiaria   non   adempia   gli   obblighi   di
monitoraggio e controllo di cui all'art. 21 e 
    h) negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale  di
cui all'art. 5, comma 9, nonche'  nel  provvedimento  di  concessione
delle agevolazioni.