Art. 20 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai commi 1, lettera c), e 5 dell'art. 5 e all'art. 14, comma 3, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; b) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti di cui all'art. 13, comma 3, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore; c) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; d) l'attivita' di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione, o trasferita in territori non coperti dall'agevolazione di cui al presente Titolo prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; e) l'impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; f) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; g) l'impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 21 e h) negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale di cui all'art. 5, comma 9, nonche' nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.