(( Art. 5-ter Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti 1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1o aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1o aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. - Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O. "5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.". - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 11-ter, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14: "11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato di dodici mesi.".