(( Art. 6-bis 
 
                Deroga al patto di stabilita' interno 
                       per il sisma in Molise 
 
  1. Al fine di agevolare la definitiva  ripresa  delle  attivita'  e
consentire la completa attuazione dei piani per  la  ricostruzione  e
per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre
e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di
stabilita' interno sono ridotti, con le  procedure  previste  per  il
patto  regionale  verticale,  disciplinato  dai  commi  138   e   140
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di  15  milioni
di euro. Alla compensazione dei conseguenti  effetti  finanziari  sui
saldi di finanza pubblica  recati  dal  presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e  successive  modificazioni.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si trascrive il testo degli articoli 1, commi  138  e
          140,  della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita'  2011)»,  come
          modificato dall'articolo  1,  comma  434,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228: 
              «138. A decorrere dall'anno 2011, le  regioni,  escluse
          la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, possono autorizzare  gli  enti  locali
          del  proprio  territorio  a  peggiorare   il   loro   saldo
          programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in  conto
          capitale  e  contestualmente  e  per  lo   stesso   importo
          procedono   a   rideterminare    il    proprio    obiettivo
          programmatico  in  termini  di  cassa  o   di   competenza.
          Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
          dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
          cassa e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione  dei
          pagamenti finali in conto capitale soggetti ai  limiti  del
          patto e che la rideterminazione del  proprio  obiettivo  di
          competenza e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione
          degli  impegni  correnti  soggetti  ai  limiti  del  patto.
          Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto
          Adige e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          possono autorizzare gli enti locali del proprio  territorio
          a peggiorare il  loro  saldo  programmatico  attraverso  un
          aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
          procedono a rideterminare i propri obiettivi  programmatici
          in termini di competenza eurocompatibile  e  di  competenza
          finanziaria, riducendoli dello stesso importo». 
              «140. Ai fini dell'applicazione dei commi  138  e  139,
          gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle  regioni
          e alle province autonome, entro il 15 settembre di  ciascun
          anno, l'entita' dei pagamenti che  possono  effettuare  nel
          corso dell'anno.  Entro  il  termine  del  31  ottobre,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze,  con
          riferimento  a  ciascun  ente  beneficiario,  gli  elementi
          informativi occorrenti per  la  verifica  del  mantenimento
          dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  6,   comma   2,   del
          decreto-legge n. 154/2008  si  veda  il  testo  della  nota
          all'articolo 1.