(( Art. 6-ter 
 
          Incrementi di superfici in sede di ricostruzione 
 
  1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012,  n.
122, e' sostituito dal seguente: 
  «13-bis.  In  sede  di  ricostruzione  degli  immobili  adibiti  ad
attivita' industriale, agricola, zootecnica o  artigianale,  anche  a
seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento
massimo del 20 per cento della superficie utile, nel  rispetto  della
normativa   in   materia   di   tutela   ambientale,   culturale    e
paesaggistica». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo vigente dell'articolo 3 del decreto-legge n.
          74/2012, gia' modificato dal decreto-legge  n.  174/2012  e
          dal decreto-legge 14 gennaio 2013,  n.  1,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 1  febbraio  2013,  n.  11,  come
          ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata  e'  il
          seguente: 
              «Art. 3. (Ricostruzione e riparazione delle  abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  contributi  a
          favore  delle  imprese;  disposizioni  di   semplificazione
          procedimentale) 
              1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di  cui
          all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al  comma
          2 del medesimo articolo, d'intesa fra  loro,  stabiliscono,
          con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
          stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  sulla  base  dei
          danni effettivamente verificatisi, priorita',  modalita'  e
          percentuali  entro  le  quali   possono   essere   concessi
          contributi, anche in modo tale da coprire integralmente  le
          spese occorrenti per la riparazione,  il  ripristino  o  la
          ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
          scopo  finalizzate  a  valere  sulle  disponibilita'  delle
          contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
          peculiarita' regionali.  I  contributi  sono  concessi,  al
          netto   di   eventuali   risarcimenti   assicurativi,   con
          provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo  1,
          commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: 
              a) la concessione di contributi per la riparazione,  il
          ripristino o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia
          abitativa, ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
          privati e delle infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e
          attrezzature  pubbliche,  distrutti   o   danneggiati,   in
          relazione al danno effettivamente subito; 
              b) la  concessione,  previa  presentazione  di  perizia
          giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
          industriali,    agricole,     zootecniche,     commerciali,
          artigianali, turistiche,  professionali,  ivi  comprese  le
          attivita' relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti
          pubblici e alle organizzazioni, fondazioni  o  associazioni
          con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
          inclusi  i  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  sanitari,
          aventi sede o  unita'  produttive  nei  comuni  interessati
          dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
          e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
          La concessione di  contributi  a  vantaggio  delle  imprese
          casearie  danneggiate  dagli  eventi  sismici  e'  valutata
          dall'autorita'  competente  entro  il  31  marzo  2013;  il
          principio di certezza e di oggettiva  determinabilita'  del
          contributo  si  considera  rispettato  se   il   contributo
          medesimo e' conosciuto entro il 31 marzo 2013; 
              b-bis) la concessione, previa presentazione di  perizia
          giurata,  di  contributi  per  il  risarcimento  dei  danni
          economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
          di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
          Consiglio, del 20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione
          delle  indicazioni  geografiche   e   delle   denominazioni
          d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in  strutture
          ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma  1,  del
          presente decreto; 
              c) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  alle
          strutture adibite ad attivita' sociali,  socio-sanitarie  e
          socio-educative,   sanitarie,   ricreative,   sportive    e
          religiose; 
              d) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  agli
          edifici di interesse storico-artistico; 
              e) la concessione di contributi a soggetti che  abitano
          in locali sgombrati  dalle  competenti  autorita'  per  gli
          oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
          delle  risorse  necessarie  all'allestimento   di   alloggi
          temporanei; 
              f)  la  concessione  di  contributi  a   favore   della
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva; 
              f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici
          per garantire lo svolgimento  degli  interventi  sociali  e
          socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per  le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
          seguito degli eventi sismici; 
              f-ter)  la  concessione  di   contributi   a   soggetti
          pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
          persona, nonche' a soggetti privati, senza fine  di  lucro,
          che  abbiano  dovuto  interrompere  le  proprie   attivita'
          sociali, socio-sanitarie e  socio-educative  a  seguito  di
          danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici; 
              f-quater) la concessione di contributi ai  consorzi  di
          bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
          o la ricostruzione di strutture e impianti. 
              1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di
          contributi per l'esecuzione di lavori e per  l'acquisizione
          di beni e servizi connessi agli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), non  sono  ricompresi  tra  quelli  previsti
          dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
          ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
          di economicita' e trasparenza nell'utilizzo  delle  risorse
          pubbliche. Restano fermi  i  controlli  antimafia  previsti
          dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le  linee  guida
          del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
          grandi opere. 
              2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali
          eventi sismici su  costruzioni  esistenti  o  in  corso  di
          realizzazione alla data del  20  maggio  2012  deve  essere
          verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
          giurata, a cura  del  professionista  abilitato  incaricato
          della progettazione degli  interventi  di  ricostruzione  e
          ripristino degli edifici, ai sensi di quanto  disposto  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  maggio
          2011. Restano salve le verifiche da parte delle  competenti
          amministrazioni. 
              3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
          limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e
          alla riparazione degli immobili  dichiarati  inagibili,  e'
          vincolato  alla  documentazione   che   attesti   che   gli
          interventi sono stati realizzati ai sensi  dell'articolo  5
          del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
              4. In deroga agli articoli 1120, 1121  e  1136,  quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
              5. Al fine di favorire il rapido rientro  nelle  unita'
          immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e
          di lavoro nei comuni interessati dal  sisma  del  20  e  29
          maggio 2012, nelle more che venga  completata  la  verifica
          delle  agibilita'  degli  edifici  e   strutture   ordinari
          effettuate  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  5   maggio   2011,   i   soggetti
          interessati possono,  previa  perizia  e  asseverazione  da
          parte  di  un  professionista  abilitato,   effettuare   il
          ripristino  della  agibilita'   degli   edifici   e   delle
          strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i
          dati delle schede AeDES  di  cui  al  decreto  sopracitato,
          integrate  con  documentazione  fotografica  e  valutazioni
          tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra  gli
          eventi sismici del 20-29  maggio  2012  e  lo  stato  della
          struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 
              6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          all'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,
          all'articolo 146 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, agli articoli 8  e  12  della  legge  della  Regione
          Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli  articoli  9,
          10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30
          ottobre  2008,   n.   19,   nonche'   alle   corrispondenti
          disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto,  i  soggetti
          interessati comunicano ai  comuni  delle  predette  regioni
          l'avvio dei  lavori  edilizi  di  ripristino  da  eseguirsi
          comunque nel rispetto dei  contenuti  della  pianificazione
          urbanistica comunale e  dei  vincoli  paesaggistici,  fatta
          eccezione, per i fabbricati rurali, per la  modifica  della
          sagoma  e  per   la   riduzione   della   volumetria,   con
          l'indicazione del progettista abilitato responsabile  della
          progettazione e della  direzione  lavori  e  della  impresa
          esecutrice,  purche'  le  costruzioni   non   siano   state
          interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per  i
          quali sono stati emessi i relativi ordini  di  demolizione,
          allegando   o   autocertificando   quanto   necessario   ad
          assicurare  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni   di
          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia
          edilizia, di sicurezza e sismica.  I  soggetti  interessati
          entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei  lavori
          provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata
          alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
          dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo
          edilizio  nonche'  per  la  presentazione  dell'istanza  di
          autorizzazione sismica ovvero per il deposito del  progetto
          esecutivo riguardante le strutture. 
              7.  Al  fine  di  favorire  la  rapida  ripresa   delle
          attivita' produttive e delle normali condizioni di  vita  e
          di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate,  nei  comuni
          interessati dai fenomeni  sismici  iniziati  il  20  maggio
          2012, di cui all'allegato 1 al  presente  decreto,  nonche'
          per le imprese con sede o unita' locali al di  fuori  delle
          aree individuate dal presente decreto  che  abbiano  subito
          danni a seguito degli eventi  sismici,  accertati  ai  soli
          fini di cui al presente comma sulla  base  delle  verifiche
          effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o
          da altra  autorita'  od  organismo  tecnico  preposti  alle
          verifiche, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto
          responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai  sensi
          del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modifiche  e
          integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al  comma  8,
          la  certificazione  di  agibilita'  sismica  rilasciata,  a
          seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi  delle
          norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del
          decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista
          abilitato,  e  depositare  la  predetta  certificazione  al
          Comune territorialmente competente.  I  Comuni  trasmettono
          periodicamente alle strutture di coordinamento istituite  a
          livello  territoriale  gli  elenchi  delle   certificazioni
          depositate. Le  asseverazioni  di  cui  al  presente  comma
          saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. 
              7-bis. In relazione a magazzini,  capannoni,  stalle  e
          altre  strutture   inerenti   alle   attivita'   produttive
          agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di
          prodotti  deperibili  oppure  alla   cura   degli   animali
          allevati,  eccetto  i  prefabbricati,  e'   necessaria   e,
          sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
          l'acquisizione   della    certificazione    dell'agibilita'
          ordinaria. 
              8. La certificazione di agibilita' sismica  di  cui  al
          comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte  in
          edifici che presentano una  delle  carenze  strutturali  di
          seguito precisate o eventuali altre  carenze  prodotte  dai
          danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato: 
              a) mancanza di collegamenti  tra  elementi  strutturali
          verticali e elementi strutturali orizzontali e  tra  questi
          ultimi; 
              b) presenza di elementi  di  tamponatura  prefabbricati
          non adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
              c) presenza di scaffalature non controventate  portanti
          materiali  pesanti  che   possano,   nel   loro   collasso,
          coinvolgere   la   struttura   principale   causandone   il
          danneggiamento e il collasso. 
              8-bis.  Ai  fini  della   prosecuzione   dell'attivita'
          produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
          della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
          tecniche vigenti, in via  provvisoria,  il  certificato  di
          agibilita'  sismica  puo'  essere  rilasciato  dal  tecnico
          incaricato, in assenza delle carenze di cui al  comma  8  o
          dopo che le  medesime  carenze  siano  state  adeguatamente
          risolte,    attraverso    appositi    interventi,     anche
          provvisionali. 
              9. La  verifica  di  sicurezza  ai  sensi  delle  norme
          vigenti dovra' essere effettuata entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              10. Per quanto concerne le imprese di cui al  comma  8,
          nelle  aree  che   abbiano   risentito   di   un'intensita'
          macrosismica, cosi' come rilevata  dal  Dipartimento  della
          protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle  aree
          colpite  dagli  eventi  sismici  del  maggio  2012  in  cui
          l'accelerazione  spettrale  subita  dalla  costruzione   in
          esame,  cosi'  come  risulta  nelle  mappe  di  scuotimento
          dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,  abbia
          superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione  spettrale
          elastica richiesta dalle  norme  vigenti  per  il  progetto
          della costruzione nuova e questa, intesa  come  insieme  di
          struttura, elementi non strutturali  e  impianti,  non  sia
          uscita  dall'ambito  del  comportamento  lineare  elastico,
          l'adempimento di cui al comma  9  si  intende  soddisfatto.
          Qualora l'accelerazione spettrale  come  sopra  individuata
          non abbia  superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione
          spettrale elastica richiesta dalla  norma  vigente  ad  una
          costruzione  nuova  di  analoghe  caratteristiche,  per  il
          profilo  di  sottosuolo  corrispondente,  tale  costruzione
          dovra' essere  sottoposta  a  valutazione  della  sicurezza
          effettuata  conformemente  al  capitolo  8.3  delle   norme
          tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  14  gennaio  2008,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4
          febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma  9
          del  presente  articolo,  tenendo  conto  degli  interventi
          locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il  livello
          di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60  per
          cento della  sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,
          dovranno  eseguirsi  interventi  di  miglioramento  sismico
          finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
          sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,  secondo  le
          seguenti scadenze temporali: 
              a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se
          la sicurezza mica risulta essere pari o inferiore al 30 per
          cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
              b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la
          sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per  cento
          della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
              c) entro un numero di anni ottenuto per  interpolazione
          lineare tra  quattro  e  otto  per  valori  di  livello  di
          sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30  e  il  50  per
          cento, secondo l'equazione: 
 
                          Ls-30 
                    4 + --------- 
                            5 
 
              11.    I    Direttori    regionali,    rispettivamente,
          dell'Agenzia regionale di Protezione civile  della  Regione
          Emilia-Romagna,  della  Direzione  generale  di  Protezione
          civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,
          nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile  della
          Regione  Veneto,  provvedono,  anche  per  il  tramite  dei
          Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per  le  eventuali
          espropriazioni delle aree pubbliche  e  private  occorrenti
          per  la   delocalizzazione   totale   o   parziale,   anche
          temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle
          opere e degli interventi di delocalizzazione sia  richiesta
          la    valutazione    di    impatto    ambientale     ovvero
          l'autorizzazione   integrata   ambientale,   queste    sono
          acquisite sulla base della normativa vigente,  nei  termini
          ivi  previsti  ridotti  alla  meta'.  Detti   termini,   in
          relazione alla somma urgenza che rivestono le opere  e  gli
          interventi di ricostruzione, hanno carattere  essenziale  e
          perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo
          n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato
          dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative
          norme regionali di attuazione. 
              12.  La  delocalizzazione  totale  o   parziale   delle
          attivita' in strutture esistenti e situate  in  prossimita'
          delle   aziende   danneggiate,   e'   autorizzata,   previa
          autocertificazione del mantenimento dei requisiti  e  delle
          prescrizioni previsti nelle  autorizzazioni  ambientali  in
          corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'
          dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle  normative
          vigenti. Le suddette aziende devono  presentare  entro  180
          giorni dalla delocalizzazione la documentazione  necessaria
          per l'avvio del procedimento  unico  di  autorizzazione  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 2. 
              13. Al fine di  consentire  l'immediata  ripresa  delle
          attivita' economiche i  Presidenti  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad  adottare  gli
          indispensabili  provvedimenti   volti   a   consentire   lo
          spostamento temporaneo dei mezzi,  materiali,  attrezzature
          necessari,  ferme  restando  le  procedure  in  materia  di
          sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
          ed integrazioni. 
              13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti
          ad   attivita'   industriale,   agricola,   zootecnica    o
          artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i  comuni
          possono prevedere un incremento massimo del  20  per  cento
          della superficie utile, nel  rispetto  della  normativa  in
          materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. 
              13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto
          dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001,  n.  380,  e  successive  modificazioni,   le   opere
          temporanee   dirette   a   soddisfare   l'esigenza    della
          prosecuzione  delle   attivita'   produttive   nei   comuni
          interessati  dal  sisma  sono  rimosse  al  cessare   della
          necessita' e comunque entro la  data  di  agibilita'  degli
          immobili produttivi ripristinati o ricostruiti».