(( Art. 6-quinquies 
 
         Deroga al patto di stabilita' interno per i comuni 
                   e le province colpiti dal sisma 
 
  1. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del  patto  di
stabilita' interno dei comuni e delle province, individuati ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto  2012,  n.  122,
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
nonche' dall'articolo 1 del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
sono ridotti  con  le  procedure  previste  per  il  patto  regionale
verticale, disciplinato dai commi 138 e  140  dell'articolo  1  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro, per
gli enti locali della regione Emilia-Romagna, di 5  milioni  di  euro
per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di
30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini
dell'attuazione   della    presente    disposizione,    le    regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi
degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo
di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti  finanziari  sui
saldi di finanza pubblica  recati  dal  presente  comma,  pari  a  90
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  testo  vigente  dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge n. 74/2012, e' il seguente: 
              «1. Le disposizioni del presente decreto sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
          2, della legge 27 luglio 2000, n. 212». 
              -  Si  trascrive   il   testo   vigente   dell'articolo
          67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
          «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
          modificazioni dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  come
          modificato dal decreto-legge n. 74/2012: 
              «Art. 67-septies. (Interventi urgenti in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012) 
              1. Il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  recante
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
          del presente decreto si applicano anche  ai  territori  dei
          comuni  di   Ferrara,   Mantova,   nonche',   ove   risulti
          l'esistenza del nesso causale tra i danni  e  gli  indicati
          eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,  Commessaggio,
          Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino,  Castelnovo
          Bariano, Fiesso  Umbertiano,  Casalmaggiore,  Casteldidone,
          Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco  d'Oglio,
          Argenta. 
              1-bis. Le disposizioni previste dagli  articoli  2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e  dall'articolo  3-bis
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del
          29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e  al  comma
          1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74». 
              - Si trascrive il testo  vigente  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  recante  «Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici nella regione Abruzzo nel mese  di  aprile  2009  e
          ulteriori  interventi  urgenti   di   protezione   civile»,
          convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.
          77: 
              «Art. 1. (Modalita' di attuazione del presente decreto;
          ambito oggettivo e soggettivo) 
              1.  Le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge  24
          febbraio 1992, n.  225,  necessarie  per  l'attuazione  del
          presente decreto sono emanate di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  quanto  attiene  agli
          aspetti di carattere fiscale e finanziario. 
              2.  Le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 24
          febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del  comma  1  del
          presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3,  hanno
          effetto esclusivamente con riferimento  al  territorio  dei
          comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  nella
          regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
          dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
          Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
          intensita'  MSC  uguale  o  superiore   al   sesto   grado,
          identificati con il decreto  del  Commissario  delegato  16
          aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          89 del 17 aprile 2009. Le stesse  ordinanze  riguardano  le
          persone fisiche ivi residenti, le imprese  operanti  e  gli
          enti aventi sede nei predetti territori  alla  data  del  6
          aprile 2009. 
              3. Gli interventi di cui all'articolo 3,  comma  1,  ad
          eccezione  di  quelli  di  cui  alla  lettera  f),  possono
          riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
          dei comuni di cui al comma  2  del  presente  articolo,  in
          presenza di un nesso di causalita'  diretto  tra  il  danno
          subito e l'evento sismico, comprovato da  apposita  perizia
          giurata». 
              - Per il testo dei commi  138  e  140  dell'articolo  1
          della  legge  n.220/2010  si  veda  il  testo  della   nota
          all'articolo 6-bis. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  6,   comma   2,   del
          decreto-legge n. 154/2008  si  veda  il  testo  della  nota
          all'articolo 1.