(( Art. 6-octies 
 
                    Perdite d'esercizio anno 2012 
 
  1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per  le  imprese  che
hanno  sede  o  unita'  locali  nel  territorio  dei  comuni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o agosto  2012,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 67-septies del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  le
perdite relative all'esercizio in corso alla  data  del  31  dicembre
2012 non rilevano, nell'esercizio  nel  quale  si  realizzano  e  nei
quattro successivi, ai fini dell'applicazione  degli  articoli  2446,
2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per  il  testo  dell'articolo  1,  primo  comma,  del
          decreto-legge n.  74/2012  si  veda  la  nota  all'articolo
          6-quinquies. 
              -   Per   il   testo   dell'articolo   67-septies   del
          decreto-legge n.  83/2012  si  veda  la  nota  all'articolo
          6-quinquies. 
              - Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2446  del
          codice civile(Libro Quinto Del  lavoro  -  Titolo  V  Delle
          societa' - Capo V Societa' per azioni  -  Sezione  X  Delle
          modificazioni dello statuto): 
              «Art. 2446. (Riduzione del capitale per perdite) 
              Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
          terzo in conseguenza di perdite, gli  amministratori  o  il
          consiglio di gestione,  e  nel  caso  di  loro  inerzia  il
          collegio sindacale ovvero  il  consiglio  di  sorveglianza,
          devono  senza  indugio  convocare   l'assemblea   per   gli
          opportuni   provvedimenti.   All'assemblea   deve    essere
          sottoposta  una  relazione  sulla  situazione  patrimoniale
          della societa', con le osservazioni del collegio  sindacale
          o  del  comitato  per  il  controllo  sulla  gestione.   La
          relazione e le osservazioni devono  restare  depositate  in
          copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
          precedono l'assemblea, perche'  i  soci  possano  prenderne
          visione.  Nell'assemblea  gli  amministratori  devono  dare
          conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
          relazione. 
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita a meno di un terzo, l'assemblea  ordinaria  o  il
          consiglio di sorveglianza che approva il bilancio  di  tale
          esercizio deve ridurre il  capitale  in  proporzione  delle
          perdite accertate.  In  mancanza  gli  amministratori  e  i
          sindaci o il consiglio di sorveglianza devono  chiedere  al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
          provvede,  sentito  il  pubblico  ministero,  con   decreto
          soggetto a reclamo, che deve essere iscritto  nel  registro
          delle imprese a cura degli amministratori. 
              Nel caso in cui le azioni emesse dalla  societa'  siano
          senza valore nominale, lo statuto,  una  sua  modificazione
          ovvero  una  deliberazione  adottata  con  le   maggioranze
          previste per l'assemblea  straordinaria  possono  prevedere
          che la riduzione del capitale di cui  al  precedente  comma
          sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
          in tal caso l'articolo 2436». 
              - Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2447  del
          codice civile (Libro Quinto Del lavoro  -  Titolo  V  Delle
          societa' - Capo V Societa' per azioni  -  Sezione  X  Delle
          modificazioni dello statuto): 
              «Art. 2447. (Riduzione del capitale sociale al di sotto
          del limite legale) 
              Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,
          questo  si  riduce  al   disotto   del   minimo   stabilito
          dall'articolo 2327, gli amministratori o  il  consiglio  di
          gestione e, in  caso  di  loro  inerzia,  il  consiglio  di
          sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
          deliberare la riduzione del capitale  ed  il  contemporaneo
          aumento del medesimo ad una cifra non  inferiore  al  detto
          minimo, o la trasformazione della societa'». 
              - Si trascrive il testo vigente dell'articolo  2482-bis
          del codice civile (Libro Quinto Del lavoro - Titolo V Delle
          societa'  -  Capo  VII  Della  societa'  a  responsabilita'
          limitata  -  Sezione  V   Delle   modificazioni   dell'atto
          costitutivo), come modificato dal  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39: 
              «Art. 2482-bis. (Riduzione del capitale per perdite) 
              Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
          terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori  devono
          senza  indugio  convocare  l'assemblea  dei  soci  per  gli
          opportuni provvedimenti. 
              All'assemblea  deve  essere  sottoposta  una  relazione
          degli amministratori sulla  situazione  patrimoniale  della
          societa',   con   le   osservazioni   nei   casi   previsti
          dall'articolo 2477 del collegio sindacale  o  del  soggetto
          incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1).
          Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della
          relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella
          sede   della   societa'   almeno    otto    giorni    prima
          dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. 
              Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
          fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
          prevista nel precedente comma. 
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita  a  meno  di  un  terzo,  deve  essere  convocata
          l'assemblea  per  l'approvazione  del  bilancio  e  per  la
          riduzione  del  capitale  in  proporzione   delle   perdite
          accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o  il
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono  chiedere
          al tribunale che venga disposta la riduzione  del  capitale
          in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. 
              Il   tribunale,   anche   su   istanza   di   qualsiasi
          interessato, provvede con decreto soggetto a  reclamo,  che
          deve essere iscritto nel  registro  delle  imprese  a  cura
          degli amministratori. 
              Si  applica,  in  quanto  compatibile,  l'ultimo  comma
          dell'articolo 2446». 
              - Si trascrive il testo vigente dell'articolo  2482-ter
          del codice civile (Libro Quinto Del lavoro - Titolo V Delle
          societa'  -  Capo  VII  Della  societa'  a  responsabilita'
          limitata  -  Sezione  V   Delle   modificazioni   dell'atto
          costitutivo): 
              «Art. 2482-ter. (Riduzione del capitale al disotto  del
          minimo legale) 
              Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,
          questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
          4) dell'articolo  2463,  gli  amministratori  devono  senza
          indugio convocare l'assemblea per deliberare  la  riduzione
          del capitale ed il contemporaneo aumento  del  medesimo  ad
          una cifra non inferiore al detto minimo. 
              E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  deliberare   la
          trasformazione della societa'». 
              - Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2484  del
          codice civile (Libro Quinto Del lavoro  -  Titolo  V  Delle
          societa' - Capo  VIII  Scioglimento  e  liquidazione  delle
          societa' di capitali): 
              «Art. 2484. (Cause di scioglimento) 
              Le societa' per azioni, in accomandita per azioni  e  a
          responsabilita' limitata si sciolgono: 
              1) per il decorso del termine; 
              2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o  per  la
          sopravvenuta  impossibilita'  di  conseguirlo,  salvo   che
          l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
          le opportune modifiche statutarie; 
              3) per  l'impossibilita'  di  funzionamento  o  per  la
          continuata inattivita' dell'assemblea; 
              4) per la riduzione del capitale al disotto del  minimo
          legale, salvo quanto e'  disposto  dagli  articoli  2447  e
          2482-ter; 
              5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater  e
          2473; 
              6) per deliberazione dell'assemblea; 
              7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo  o
          dallo statuto. 
              La societa' inoltre si  scioglie  per  le  altre  cause
          previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
          seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. 
              Gli effetti dello scioglimento  si  determinano,  nelle
          ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5)  del  primo
          comma,  alla  data  dell'iscrizione  presso  l'ufficio  del
          registro delle imprese  della  dichiarazione  con  cui  gli
          amministratori  ne  accertano  la  causa  e,   nell'ipotesi
          prevista dal  numero  6)  del  medesimo  comma,  alla  data
          dell'iscrizione della relativa deliberazione. 
              Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono  altre
          cause  di  scioglimento,   essi   devono   determinare   la
          competenza a deciderle od accertarle, e ad  effettuare  gli
          adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma». 
              -  Si  trascrive   il   testo   vigente   dell'articolo
          2545-duodecies del codice civile (Libro Quinto Del lavoro -
          Titolo  VI  Delle  imprese  cooperative   e   delle   mutue
          assicuratrici - Capo I Delle societa' cooperative - Sezione
          IV Degli organi sociali): 
              «Art. 2545-duodecies. (Scioglimento) 
              La  societa'  cooperativa  si  scioglie  per  le  cause
          indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6)  e  7)  dell'articolo
          2484, nonche' per la perdita del capitale sociale».