Art. 7 Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle "spese obbligatorie". 1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009: a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito E, ovvero e' ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unita' immobiliare classificata con esito "B" o "C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, e' riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti; b) i contratti di locazione di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualita', e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito E, ovvero e' ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti; c) i benefici di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilita' di un'unita' abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'articolo 1, comma 1.1, voce «assistenza alla popolazione» nella disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione. 3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicita' le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, e' assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'articolo 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" nella disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione. (( 3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicita' le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, e' assegnato alla provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1 della delibera CIPE n. 135/2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci ivi indicate. )) 4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, articolo 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" e' altresi' disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare, l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalita' della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.. 5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio. 6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della citta' di L'Aquila e' competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere e' competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonche' dei comuni fuori cratere. (( 6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma ed al fine di contenere le relative spese, il sindaco dell'Aquila e' autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei gia' disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro e' cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non e' stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i quali per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune dell'Aquila. Il sindaco puo' inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune localita' anche a nuclei familiari con gravi difficolta' sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalita' sociali e di volontariato. 6-ter. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila e' autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio speciale della citta' dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo. 6-quater. Sono altresi' autorizzati la proroga e il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente. 6-quinquies. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «costi sostenuti o delle minori» sono sostituite dalle seguenti: «costi sostenuti e/o delle minori». 6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «costi sostenuti o delle minori» sono sostituite dalle seguenti: «costi sostenuti e/o delle minori». 6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal presidente del consorzio o dall'amministratore di condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unita' immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento. ))
Riferimenti normativi - La delibera CIPE 135 del 21 dicembre 2012, recante Regione Abruzzo - Ricostruzione post - sisma dell'aprile 2009 - ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015 e' stata pubblicata nella Gazz.Uff. del 15 marzo 2013, n. 63. - Si riporta l'articolo 13, comma 1, dell'O.P.C.M n. 4013 del 23 marzo 2012, recante Misure urgenti per la semplificazione, il rigore nonche' per il superamento dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009, pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 2012, n. 81 "Art. 13 Proroga CAS e assistenza in alberghi 1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, e' prorogato al 30 giugno 2012 se l'unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito B o C, ed al 31 dicembre 2012 se l'unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito E, ovvero e' ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero se trattasi di unita' immobiliare classificata con esito «B» o «C» appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale Pubblica nei Comuni. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.". Si riporta l' articolo 7 dell'O.P.C.M n. 3820 del 12 novembre 2009 recante Misure urgenti per la semplificazione, il rigore nonche' per il superamento dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009, pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 2012, n. 81. "Art. 7. Acquisizione offerte 1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 giugno 2009 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonche' di almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi negli elenchi di cui al successivo articolo 8 al fine di consentire valutazioni comparative. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli affidamenti di lavori e gli incarichi professionali successivi alla data di pubblicazione della presente ordinanza. 3. Nelle more dell'istituzione degli elenchi di cui al successivo articolo 8 le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 presentate ai sensi delle ordinanze di cui al comma 1 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonche' da almeno tre offerte acquisite da imprese e progettisti scelti dai committenti tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilita' e professionalita'.". - Si riporta l' articolo 1, dell' O.P.C.M., n. 3769 del 15 maggio 2009, recante Criteri e modalita' di assegnazione di alloggi in affitto a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 2009, n. 117. "Art. 1. 1. Il Commissario delegato provvede a reperire, anche per il tramite dei sindaci interessati, alloggi ad uso abitativo non utilizzati, arredati e non arredati e dotati di impianto di riscaldamento, nel territorio della regione Abruzzo e in altre regioni limitrofe. 2. Il rapporto di locazione e' disciplinato in base all'allegato schema di convenzione tipo aperta all'adesione dei proprietari degli immobili resi disponibili, per la locazione temporanea di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, i cui componenti dichiarino in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di non disporre di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio. 3. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, in qualita' di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, provvedono ad assegnare le singole unita' abitative ai beneficiari secondo criteri di priorita' che tengono conto dei seguenti requisiti: vicinanza dell'immobile al comune di residenza del beneficiario, numero dei componenti del nucleo familiare, presenza di persone disabili o portatori di handicap, di anziani e di minori di eta'. 4. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, gli assegnatari degli alloggi stipulano appositi contratti di locazione temporanea con i proprietari degli immobili in relazione ai quali i sindaci di cui al comma 3 provvedono al pagamento del canone indicato nel comma 5. La durata temporale della locazione e' di sei mesi, rinnovabile di ulteriori sei mesi, fino al limite di diciotto mesi complessivi. Il diritto di godimento dell'immobile locato cessa in ogni caso decorsi trenta giorni dalla comunicazione al locatore ed all'assegnatario della revoca dell'assegnazione dell'alloggio disposta dai sindaci per sopravvenuta dichiarazione di agibilita' dell'abitazione principale dell'assegnatario ovvero per effetto della ricostruzione della stessa. Non e' previsto alcun deposito cauzionale. Non e' consentita la sublocazione. 5. Il canone di locazione del contratto, a meno di diversa e specifica dichiarazione di congruita' acquisita dalla competente Agenzia del territorio, viene determinato, tenuto conto della misura della superficie coperta calpestabile, nella misura massima di seguito indicata: a) monolocale - 2 posti letto circa 30 mq - fino a euro 400; b) bilocale - min. 3 posti letto circa 50 mq - fino a euro 500; c) trilocale - min. 4 posti letto circa 60 mq - fino a euro 600; d) quadrilocale - min. 5 posti letto circa 80 mq - fino a euro 800. 6. Gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche (es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura ove del caso dei contatori, nonche' la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio. 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. I sindaci provvedono a comunicare al Dipartimento della protezione civile i relativi fabbisogni ai fini del trasferimento delle risorse occorrenti. I medesimi sindaci trasmettono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile un'analitica rendicontazione delle spese sostenute. 8. Gli assegnatari degli alloggi non possono godere dei benefici previsti dall'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e successive integrazioni e modificazioni. 9. I sindaci di cui al comma 3 provvedono, altresi', a ratificare con proprio provvedimento l'accordo avente ad oggetto la locazione temporanea di immobili sottoscritto dai soggetti di cui al comma 2, alle stesse condizioni previste ai commi 4, 5, 6 ed 8. 9. Nel caso in cui gli alloggi di cui alla presente ordinanza non siano arredati, gli importi di cui al comma 5 sono ridotti del 10%. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.". Si riporta il comma 2, dell'articolo 13 dell' O.P.C.M. n. 3827 del 27 novembre 2009 recante Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2009, n. 284: "2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 sono autorizzati a reperire un alloggio temporaneo ovvero a concedere il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni a coloro i quali hanno perso la disponibilita' di un'unita' abitativa classificata con esito A, B o C, essendo venuto meno, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi.". - La delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, recante Regione Abruzzo - Ricostruzione post - sisma dell'aprile 2009 - ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015, e' pubblicata nella Gazz.Uff. del 15 marzo 2013, n. 63. - Il Decreto Legislativo 6-9-2001, n. 368, recante Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235. - Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e' stato convertito nella L. 30-7-2010 n. 122 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O. - Il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. - Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - La L. 27-12-2006 n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. - Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 2008, n. 133, e' stato Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del paese (pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.), cosi' come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.: " Art. 67-ter Gestione ordinaria della ricostruzione (Omissis). 5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.". - Si riporta il comma 12-septies, dell'articolo 23, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135D.L. 6-7-2012 n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.: "Art. 23. Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili (Omissis). 12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Si riporta il comma 289, dell'articolo 1, della Legge 24-12-2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.: "289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonche' delle disponibilita' finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell' Aquila, e destina le predette residue disponibilita' allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilita' urbana.". Il D.P.R. 28-12-2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.