Art. 7 
 
Utilizzo delle risorse programmate  con  delibera  CIPE  135  del  21
  dicembre del 2012 relative alle "spese obbligatorie". 
 
  1. Al fine  di  assicurare  la  prosecuzione  dell'assistenza  alla
popolazione della regione Abruzzo colpita  dal  sisma  del  6  aprile
2009: 
    a)   il   contributo   per   l'autonoma    sistemazione    ovvero
all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di  cui
all'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri  n.  4013  del  23  marzo  2012,  previsto  se  l'unita'
immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e'  classificata  con
esito E, ovvero e' ricompresa  in  un  aggregato  edilizio  ai  sensi
dell'articolo 7  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3820 del 12 novembre 2009,  o  in  area  perimetrata  dei
centri storici, ove non si siano  realizzate  le  condizioni  per  il
rientro nell'abitazione, ovvero se  trattasi  di  unita'  immobiliare
classificata con esito "B" o "C" appartenente all'ATER e all'Edilizia
Residenziale pubblica nei Comuni, e' riconosciuto nel limite  massimo
di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli
altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti; 
    b) i contratti di locazione di cui all'articolo 1  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3769 del 15 maggio 2009,
possono essere prorogati, previo espresso assenso  del  proprietario,
nel limite di due annualita', e comunque nel limite massimo  di  euro
8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unita' immobiliare
abitata alla data del 6 aprile 2009  e'  classificata  con  esito  E,
ovvero e' ricompresa in una delle fattispecie di cui alla  precedente
lettera a). Resta ferma, in ogni  caso,  la  permanenza  degli  altri
requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti; 
    c) i benefici di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3827 del 27  novembre  2009,
concessi  nei  confronti  di  coloro   i   quali   hanno   perso   la
disponibilita' di un'unita' abitativa classificata con esito B  o  C,
essendo venuto meno il rapporto di  locazione,  a  causa  dell'evento
sismico del 6 aprile 2009  proseguono  nel  limite  massimo  di  euro
300.000,00. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b)
e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro  62
milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n.
135 del 21 dicembre 2012, di cui  all'articolo  1,  comma  1.1,  voce
«assistenza  alla  popolazione»  nella  disponibilita'  degli  uffici
speciali per la ricostruzione. 
  3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere  con  la
massima efficienza ed  economicita'  le  funzioni  istituzionali,  in
attesa della  ricostruzione  delle  sedi  destinate  ad  ufficio  del
predetto ente, gravemente danneggiate  dal  sisma,  e'  assegnata  al
comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013
per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse
programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012,  di  cui
all'articolo 1, comma 1.1, voce "affitti  sedi  comunali  e  supporto
genio civile" nella  disponibilita'  degli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione. 
  (( 3-bis. Al fine  di  consentire  alle  sedi  istituzionali  della
provincia dell'Aquila  di  svolgere  con  la  massima  efficienza  ed
economicita' le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione
delle sedi destinate ad  ufficio,  e'  assegnato  alla  provincia  un
contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno  2013  per  provvedere  al
pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1 della delibera CIPE n.
135/2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in
relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole  voci
ivi indicate. )) 
  4. A valere  sulle  medesime  risorse  programmate  dalla  predetta
delibera CIPE n. 135/2012, articolo 1, comma 1.1, voce "affitti  sedi
comunali e supporto genio civile" e' altresi' disposta da parte degli
uffici speciali per la  ricostruzione  un'assegnazione  straordinaria
nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di  accelerare,
l'effettuazione delle spese necessarie ad  assicurare  il  definitivo
ripristino   della   funzionalita'   della   Prefettura   -   Ufficio
territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.. 
  5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza
alla popolazione che sono quantificate  mensilmente  dai  comuni,  al
presentarsi delle relative  esigenze,  sono  trasferite  agli  Uffici
Speciali per la Ricostruzione, per la  successiva  assegnazione  agli
enti attuatori sul territorio. 
  6.  Per  quanto  riguarda  i  trasferimenti  di  risorse  per   gli
interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione  effettuati
dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio  Speciale  della
citta' di L'Aquila e' competente per  gli  interventi  ricadenti  nel
territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio  Speciale  per  i
comuni del cratere e' competente per  gli  interventi  ricadenti  nel
territorio degli altri comuni del cratere nonche'  dei  comuni  fuori
cratere. 
  (( 6-bis. Al fine di adeguare le  norme  fissate  per  l'assistenza
alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni  dal  sisma
ed al fine di contenere le relative spese, il sindaco dell'Aquila  e'
autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP  del
comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate  dopo  il
sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un  componente  con
casa inagibile; a nuclei gia' disaggregati e non, che vivevano  nello
stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo  familiare,
o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza  domiciliare  il
cui contratto di  lavoro  e'  cessato  per  morte  dell'assistito,  e
comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a
coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in  quanto  il
proprietario della casa di origine non ha presentato il  progetto  di
ristrutturazione   o   a   coloro   ai   quali,    all'esito    della
ristrutturazione, non e' stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE
sia  inferiore  a  8.000  euro;  a  coloro   che   hanno   l'alloggio
classificato B - C in  aggregato  E,  unitamente  agli  alloggi  ATER
classificati B - C e classificati A  qualora  ricompresi  in  edifici
classificati B  e  C;  ai  residenti  e  dimoranti  in  altri  comuni
nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i  quali
per motivi  sanitari  e  di  lavoro  chiedono  l'assegnazione  di  un
alloggio nell'ambito del comune dell'Aquila. Il sindaco puo'  inoltre
disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in  eccesso
rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune localita' anche a  nuclei
familiari con gravi difficolta' sociali, opportunamente  documentate,
o ad associazioni con finalita' sociali e di volontariato. 
  6-ter. Al fine di assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei  comuni  del  cratere,  il  comune  dell'Aquila  e'
autorizzato alla proroga o al rinnovo del  contratto  di  lavoro  del
personale  a  tempo  determinato,  anche  con  profilo  dirigenziale,
assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso
l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche  in
deroga alle vigenti normative limitative  delle  assunzioni  a  tempo
determinato  in  materia  di  impiego  pubblico  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n.  368,  al  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  di
rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. La proroga  o  il  rinnovo  del  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e  non
oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali  di
personale. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa nel  limite  di
euro 1.200.000 per l'anno 2013,  a  valere  sulle  risorse  destinate
all'Ufficio speciale della citta' dell'Aquila e all'Ufficio  speciale
dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato,  ai  sensi  dell'articolo   67-ter,   comma   5,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle  medesime  risorse,
sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013,  i  comuni  del
cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree  omogenee  dei
comuni del cratere,  sentito  il  parere  del  titolare  dell'Ufficio
speciale sono autorizzati a prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa  stipulati  in  forza  delle
ordinanze emergenziali del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo. 
  6-quater. Sono altresi' autorizzati la proroga e il rinnovo fino al
31 dicembre 2013 del  contratto  di  lavoro  del  personale  a  tempo
determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla  provincia
dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale  ed  in  servizio
presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel
limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri  si  provvede  nel
limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente. 
  6-quinquies. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: «costi sostenuti o delle minori» sono
sostituite dalle seguenti: «costi sostenuti e/o delle minori». 
  6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, le parole: «costi sostenuti o delle minori»  sono  sostituite
dalle seguenti: «costi sostenuti e/o delle minori». 
  6-septies. I pagamenti degli  stati  di  avanzamento  lavori  (SAL)
degli edifici della ricostruzione privata, successivi al  primo  SAL,
vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, rilasciata  dal  presidente  del  consorzio  o
dall'amministratore di condominio, o  dal  proprietario  beneficiario
nel caso in  cui  l'unita'  immobiliare  non  sia  ricompresa  in  un
consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui  si
attesti l'avvenuto pagamento di tutte le  fatture  degli  appaltatori
fornitori e subappaltatori relative  ai  lavori  effettuati  sia  nel
precedente   SAL   che   in    quello    oggetto    del    pagamento.
L'autocertificazione non si applica alla rata finale  del  pagamento.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La delibera CIPE 135 del 21  dicembre  2012,  recante
          Regione Abruzzo - Ricostruzione post  -  sisma  dell'aprile
          2009 - ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e  la
          coesione,  periodo  2013-2015  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazz.Uff. del 15 marzo 2013, n. 63. 
              - Si riporta l'articolo 13, comma  1,  dell'O.P.C.M  n.
          4013 del 23 marzo  2012,  recante  Misure  urgenti  per  la
          semplificazione,  il  rigore  nonche'  per  il  superamento
          dell'emergenza  determinatasi  nella  regione   Abruzzo   a
          seguito del sisma del  giorno  6  aprile  2009,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 5 aprile 2012, n. 81 
              "Art. 13 Proroga CAS e assistenza in alberghi 
              1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per
          l'autonoma sistemazione di cui all'articolo  11,  comma  3,
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3754 del  9  aprile  2009  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   ovvero   all'assistenza   gratuita   presso
          strutture private o pubbliche, e' prorogato  al  30  giugno
          2012 se l'unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile
          2009 e' classificata con esito B o C,  ed  al  31  dicembre
          2012 se l'unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile
          2009 e' classificata con esito E, ovvero e'  ricompresa  in
          un   aggregato   edilizio   ai   sensi   dell'articolo    7
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri
          storici, ove non si siano realizzate le condizioni  per  il
          rientro  nell'abitazione  ovvero  se  trattasi  di   unita'
          immobiliare classificata con esito «B» o  «C»  appartenente
          all'ATER e all'Edilizia Residenziale Pubblica  nei  Comuni.
          Resta ferma,  in  ogni  caso,  la  permanenza  degli  altri
          requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.". 
              Si riporta l' articolo 7 dell'O.P.C.M n.  3820  del  12
          novembre   2009   recante    Misure    urgenti    per    la
          semplificazione,  il  rigore  nonche'  per  il  superamento
          dell'emergenza  determinatasi  nella  regione   Abruzzo   a
          seguito del sisma del  giorno  6  aprile  2009,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 5 aprile 2012, n. 81. 
              "Art. 7. Acquisizione offerte 
              1. Al fine di favorire la concorrenza e la  trasparenza
          nell'affidamento dei lavori e  di  prevenire  infiltrazioni
          malavitose, le domande di contributo per la  riparazione  o
          la ricostruzione di edifici  danneggiati  o  distrutti  dal
          sisma  del  6  aprile  2009,  presentate  ai  sensi   delle
          ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779
          del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 giugno 2009 devono essere
          corredate anche  da  almeno  cinque  offerte  acquisite  da
          imprese,  nonche'  di  almeno  tre  offerte  acquisite   da
          progettisti, individuati tra quelli compresi negli  elenchi
          di cui al successivo  articolo  8  al  fine  di  consentire
          valutazioni comparative. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  per
          gli affidamenti di lavori  e  gli  incarichi  professionali
          successivi  alla  data  di  pubblicazione  della   presente
          ordinanza. 
              3. Nelle more dell'istituzione degli elenchi di cui  al
          successivo articolo 8  le  domande  di  contributo  per  la
          riparazione o la ricostruzione  di  edifici  danneggiati  o
          distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 presentate  ai  sensi
          delle ordinanze di cui al comma 1 devono  essere  corredate
          anche  da  almeno  cinque  offerte  acquisite  da  imprese,
          nonche' da  almeno  tre  offerte  acquisite  da  imprese  e
          progettisti  scelti  dai  committenti  tra   soggetti   che
          garantiscono   adeguati   livelli   di   affidabilita'    e
          professionalita'.". 
              - Si riporta l' articolo 1, dell' O.P.C.M., n. 3769 del
          15 maggio 2009, recante Criteri e modalita' di assegnazione
          di alloggi in affitto a favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli  eventi  sismici  del  6  aprile   2009,   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 28 aprile
          2009, n. 39, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 2009, n.
          117. 
              "Art. 1. 
              1. Il Commissario delegato provvede a  reperire,  anche
          per il tramite dei  sindaci  interessati,  alloggi  ad  uso
          abitativo non utilizzati, arredati e non arredati e  dotati
          di impianto di riscaldamento, nel territorio della  regione
          Abruzzo e in altre regioni limitrofe. 
              2. Il rapporto di locazione  e'  disciplinato  in  base
          all'allegato schema di convenzione tipo aperta all'adesione
          dei proprietari degli immobili  resi  disponibili,  per  la
          locazione  temporanea  di  alloggi  in  favore  dei  nuclei
          familiari  le  cui  abitazioni   principali   siano   state
          distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del  sisma,
          i   cui   componenti   dichiarino   in   conformita'   alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445 di non disporre di un'altra soluzione
          abitativa alternativa nel  territorio  della  provincia  di
          residenza o di domicilio. 
              3.  I  sindaci   dei   comuni   di   cui   all'art.   1
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3754 del 9 aprile 2009, in qualita' di  soggetti  attuatori
          ai sensi dell'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  n.  3761  del  1°  maggio   2009,
          provvedono ad assegnare  le  singole  unita'  abitative  ai
          beneficiari secondo criteri di priorita' che tengono  conto
          dei seguenti requisiti: vicinanza dell'immobile  al  comune
          di residenza del beneficiario, numero  dei  componenti  del
          nucleo familiare, presenza di persone disabili o  portatori
          di handicap, di anziani e di minori di eta'. 
              4. Sulla base della convenzione di cui al comma 2,  gli
          assegnatari degli alloggi stipulano appositi  contratti  di
          locazione temporanea con i proprietari  degli  immobili  in
          relazione ai quali i sindaci di cui al comma  3  provvedono
          al pagamento del canone indicato nel  comma  5.  La  durata
          temporale della locazione e' di sei  mesi,  rinnovabile  di
          ulteriori  sei  mesi,  fino  al  limite  di  diciotto  mesi
          complessivi. Il diritto di godimento  dell'immobile  locato
          cessa  in   ogni   caso   decorsi   trenta   giorni   dalla
          comunicazione al locatore ed all'assegnatario della  revoca
          dell'assegnazione dell'alloggio disposta  dai  sindaci  per
          sopravvenuta dichiarazione  di  agibilita'  dell'abitazione
          principale  dell'assegnatario  ovvero  per  effetto   della
          ricostruzione della stessa. Non e' previsto alcun  deposito
          cauzionale. Non e' consentita la sublocazione. 
              5. Il canone di locazione  del  contratto,  a  meno  di
          diversa e specifica dichiarazione di  congruita'  acquisita
          dalla competente Agenzia del territorio, viene determinato,
          tenuto  conto  della  misura   della   superficie   coperta
          calpestabile, nella misura massima di seguito indicata: 
              a) monolocale - 2 posti letto circa 30 mq - fino a euro
          400; 
              b) bilocale - min. 3 posti letto circa 50 mq -  fino  a
          euro 500; 
              c) trilocale - min. 4 posti letto circa 60 mq - fino  a
          euro 600; 
              d) quadrilocale - min. 5 posti letto circa 80 mq - fino
          a euro 800. 
              6.  Gli  oneri  condominiali,  quelli   relativi   alla
          manutenzione ordinaria e quelli derivanti  dal  consumo  di
          utenze  domestiche  (es.  acqua,  energia  elettrica,  gas,
          telefonia  fissa),  previa  lettura  ove   del   caso   dei
          contatori, nonche' la tassa per lo smaltimento dei rifiuti,
          restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio. 
              7. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente
          ordinanza, fatto salvo quanto previsto al comma 6,  sono  a
          carico delle risorse  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. I sindaci provvedono a
          comunicare  al  Dipartimento  della  protezione  civile   i
          relativi fabbisogni ai fini del trasferimento delle risorse
          occorrenti. I medesimi sindaci trasmettono  trimestralmente
          al  Dipartimento  della  protezione   civile   un'analitica
          rendicontazione delle spese sostenute. 
              8. Gli assegnatari degli alloggi non possono godere dei
          benefici   previsti   dall'art.   11   dell'ordinanza   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n.
          3754, e successive integrazioni e modificazioni. 
              9. I sindaci di cui al comma 3 provvedono, altresi',  a
          ratificare con proprio provvedimento  l'accordo  avente  ad
          oggetto la locazione temporanea  di  immobili  sottoscritto
          dai soggetti di cui al  comma  2,  alle  stesse  condizioni
          previste ai commi 4, 5, 6 ed 8. 
              9. Nel caso in cui gli alloggi  di  cui  alla  presente
          ordinanza non siano arredati, gli importi di cui al comma 5
          sono ridotti del 10%. 
              La presente ordinanza sara' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.". 
              Si riporta il comma 2, dell'articolo 13 dell'  O.P.C.M.
          n. 3827 del 27 novembre 2009 recante  Ulteriori  interventi
          urgenti  diretti  a   fronteggiare   gli   eventi   sismici
          verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile  2009
          e altre disposizioni di protezione civile, pubblicato nella
          Gazz. Uff. 5 dicembre 2009, n. 284: 
              "2. I sindaci  dei  comuni  di  cui  al  comma  1  sono
          autorizzati a reperire  un  alloggio  temporaneo  ovvero  a
          concedere il contributo per l'autonoma sistemazione di  cui
          all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  n.  3754  del  9   aprile   2009   e   successive
          modificazioni ed integrazioni a coloro i quali hanno  perso
          la disponibilita' di un'unita' abitativa  classificata  con
          esito A, B o C, essendo venuto meno,  a  causa  dell'evento
          sismico del 6 aprile 2009, il rapporto  di  locazione,  per
          una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel
          limite massimo di 12 mesi.". 
              - La delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, recante
          Regione Abruzzo - Ricostruzione post  -  sisma  dell'aprile
          2009 - ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e  la
          coesione, periodo 2013-2015, e' pubblicata nella  Gazz.Uff.
          del 15 marzo 2013, n. 63. 
              - Il Decreto  Legislativo  6-9-2001,  n.  368,  recante
          Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa  all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo determinato concluso  dall'UNICE,
          dal CEEP e dal CES, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff.  9
          ottobre 2001, n. 235. 
              - Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78,  e'  stato  convertito
          nella L. 30-7-2010 n. 122 recante Conversione in legge, con
          modificazioni, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
          recante  misure  urgenti  in  materia  di   stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica, pubblicata nella
          Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O. 
              - Il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, recante Testo unico delle
          leggi  sull'ordinamento  degli  enti   locali,   e'   stato
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. 
              - Il D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche, e' stato pubblicato nella  Gazz.
          Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - La L. 27-12-2006 n. 296, recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), e' stata pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              - Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112  recante  Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria,  convertito  in  legge,   con
          modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della  L.  6  agosto
          2008, n. 133, e'  stato  Pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  25
          giugno 2008, n. 147, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 67-ter,
          del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  recante  Misure
          urgenti per la crescita del paese (pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.), cosi' come  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.: 
              " Art. 67-ter Gestione ordinaria della ricostruzione 
              (Omissis). 
              5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni  del
          cratere sono  autorizzati,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          complessivamente   200   unita'   di   personale,    previo
          esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
          128 unita' assegnate al comune  dell'Aquila  e  fino  a  72
          unita' assegnate  alle  aree  omogenee.  In  considerazione
          delle suddette assegnazioni di  personale  e'  incrementata
          temporaneamente  nella  misura  corrispondente  la   pianta
          organica dei comuni  interessati.  Dal  2021  il  personale
          eventualmente  risultante  in  soprannumero  e'   assorbito
          secondo le ordinarie procedure vigenti.". 
              - Si riporta il comma 12-septies, dell'articolo 23, del
          D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135D.L.  6-7-2012  n.  95,
          recante 
              Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario, pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  6  luglio
          2012, n. 156, S.O.: 
              "Art. 23. Altre disposizioni di  carattere  finanziario
          ed esigenze indifferibili 
              (Omissis). 
              12-septies. Al fine di  concorrere  ad  assicurare  nel
          comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di  cui
          ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009
          e n. 11 del 17 luglio 2009  la  stabilita'  dell'equilibrio
          finanziario,  anche  per  garantire  la   continuita'   del
          servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  e'
          assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio
          2012, sulla base  dei  maggiori  costi  sostenuti  o  delle
          minori  entrate  conseguite,  derivanti  dalla   situazione
          emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per  il  comune
          di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per
          la provincia di L'Aquila mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14,  comma
          1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.". 
              - Si riporta il comma 289, dell'articolo 1, della Legge
          24-12-2012, n. 228 recante Disposizioni per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge  di
          stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz. Uff.  29  dicembre
          2012, n. 302, S.O.: 
              "289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita'
          dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e  negli
          altri comuni del cratere di cui ai decreti del  Commissario
          delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e  n.  11  del  17  luglio
          2009, pubblicati rispettivamente nelle  Gazzette  Ufficiali
          n. 89 del 17 aprile 2009 e  n.  173  del  28  luglio  2009,
          nonche'  per  garantire  la  continuita'  del  servizio  di
          smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani,  e'  assegnato  un
          contributo straordinario per il solo esercizio 2013,  sulla
          base dei maggiori costi sostenuti o  delle  minori  entrate
          conseguite derivanti  dalla  situazione  emergenziale,  nel
          limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila,  di
          4 milioni di euro per gli altri comuni e di  5  milioni  di
          euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica
          di eventuali situazioni pendenti ed obblighi  giuridici  in
          corso nonche' delle disponibilita'  finanziarie  esistenti,
          revoca il finanziamento statale di cui  alla  deliberazione
          CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma»  nel
          Comune  dell'  Aquila,  e  destina  le   predette   residue
          disponibilita' allo stesso Comune per il  finanziamento  di
          interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di
          mobilita' urbana.". 
              Il D.P.R. 28-12-2000, n. 445, recante Testo unico delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa, e'  stato  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.