Art. 8 
 
Norme per la prosecuzione delle attivita' di rimozione delle  macerie
  causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. 
 
  1.  Per  garantire  la  prosecuzione  delle  attivita'  volte  alla
rimozione  delle  macerie  nei  territori  della   regione   Abruzzo,
conseguenti  al  sisma  del  6  aprile   2009,   le   operazioni   di
movimentazione e trasporto ai  siti  di  stoccaggio  autorizzati  dai
comuni dei materiali derivanti dal crollo degli  edifici  pubblici  e
privati, dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli  edifici
pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi  edilizi
effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono  essere
svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati
in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  l'Ufficio  Speciale  per  la  citta'
dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni  del  cratere,  di  cui
all'articolo  67-ter  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sottoscrivono  con  il
Ministero dell'Interno -  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  e  con  il  Ministero  della
Difesa, appositi accordi, nei quali sono precisate le modalita' della
collaborazione,  compreso  il  rimborso  delle  spese   sostenute   e
documentate nei limiti previsti dalla normativa  vigente  nonche'  il
rimborso del compenso per le  ore  di  straordinario  autorizzato  ed
effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. 
  3. La demolizione e  l'abbattimento  di  immobili  appartenenti  al
demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma  del  6
aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale,  dagli
Uffici speciali di cui al comma 2. A tale  scopo  i  predetti  Uffici
sono  autorizzati  ad  affidare  l'incarico   della   demolizione   e
abbattimento al Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi
accordi, nei quali sono precisate le modalita' della  collaborazione,
compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate  nei  limiti
previsti dalla normativa vigente, nonche' il  rimborso  del  compenso
per le ore di straordinario autorizzato ed  effettivamente  prestato,
nei limiti di 30 ore mensili. Per le attivita' che non possono essere
svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti  tecnici  specifici,
gli  Uffici  Speciali  per  la  Ricostruzione  procedono   ai   sensi
dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali  di
cui al comma  1  sono  considerati  rifiuti  urbani  con  codice  CER
20.03.99.   Non   costituiscono   rifiuto   i   beni   di   interesse
architettonico, artistico e storico, i  beni  ed  effetti  di  valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni,  le  ceramiche,  le  pietre  con
valenza di cultura locale , il legno lavorato, i metalli lavorati. 
  5. Il Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco  e  le  Forze  Armate
possono altresi' curare il  trasporto  dei  rifiuti  raggruppati  per
categorie   omogenee,   caratterizzati   ed   identificati   con   il
corrispondente codice CER verso impianti di  recupero  e  smaltimento
autorizzati. 
  (( 5-bis. Le disponibilita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate  per  l'anno
2013. Alla copertura del relativo onere, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2013, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. )) 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  da  1  a  5  si
provvede, quanto a euro  4.983.000,00,  con  le  risorse  disponibili
sulle contabilita' speciali degli Uffici speciali di cui al comma  2,
secondo le modalita'  stabilite  con  decreto  emanato  dal  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro  per  la
coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis,  comma  5,
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  e,  quanto  a  euro
6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE  n.  135
del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento  a  quelle  di  cui
all'articolo 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori  esigenze  di
carattere obbligatorio". 
  7. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal
1o gennaio 2013 e fino  al  31  dicembre  2013,  un  contingente  non
superiore a 135  unita'  di  personale  delle  Forze  armate  per  la
prosecuzione  dei  servizi  di  vigilanza   e   protezione   di   cui
all'articolo 16  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 9  aprile  2009,  n.  3754.  A  tale  contingente,  posto  a
disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24  luglio  2008,  n.
125, nonche' il trattamento economico previsto dal  decreto  adottato
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge  n.
92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135. Per l'applicazione del presente comma e' autorizzata la spesa
nel limite di euro 2.200.000. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  7,  si  provvede
con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre
2012, con particolare riferimento a quelle  di  cui  all'articolo  1,
comma 1.1.,  voce  «per  la  gestione  dell'ordine  pubblico»,  nella
disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione.