(( Art. 8-bis 
 
 
              Deroga alla disciplina dell'utilizzazione 
                      di terre e rocce da scavo 
 
  1. Al fine di rendere piu' celere e piu' agevole  la  realizzazione
degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano
la necessita' di gestire  terre  e  rocce  da  scavo,  adottando  nel
contempo una disciplina semplificata di tale gestione,  proporzionata
all'entita' degli interventi da eseguire  e  uniforme  per  tutto  il
territorio nazionale, le  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce
da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione
integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  in  attesa  di  una
specifica disciplina  per  la  semplificazione  amministrativa  delle
procedure, alla gestione dei  materiali  da  scavo,  provenienti  dai
cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila
metri cubi  di  materiale,  continuano  ad  applicarsi  su  tutto  il
territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ))