Art. 19 
 
               Disposizioni in materia di concessioni 
                         e defiscalizzazione 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 143: 
  1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «All'atto
della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre
di  tutte  le  autorizzazioni,  licenze,  abilitazioni,  nulla  osta,
permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti  dalla
normativa vigente  e  che  detti  atti  sono  legittimi,  efficaci  e
validi.»; 
  2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle
attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica
dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle  seguenti:  «o  che
comunque incidono sull'equilibrio del ((piano  economico-finanziario,
previa  verifica  del  CIPE  sentito  il  Nucleo  di  consulenza  per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' (NARS) ))»; 
  3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti
e le condizioni di base del ((piano  economico-finanziario))  le  cui
variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino  una
modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua  revisione.  La
convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio  economico
finanziario ((che fa)) riferimento ad indicatori di redditivita' e di
capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di verifica  e
la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»; 
  b) all'articolo 144: 
  1) al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Per le concessioni da affidarsi con la  procedura  ristretta,  nel
bando  puo'  essere  previsto  che  l'amministrazione  aggiudicatrice
((possa indire)), prima della scadenza del termine  di  presentazione
delle  offerte,  una  consultazione  preliminare  con  gli  operatori
economici invitati a presentare le offerte,  al  fine  di  verificare
l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara sotto
il profilo della finanziabilita', e ((possa provvedere)),  a  seguito
della consultazione, ad adeguare gli  atti  di  gara  aggiornando  il
termine di presentazione delle offerte, che non puo' essere inferiore
a  trenta  giorni  decorrenti  dalla  relativa   comunicazione   agli
interessati. Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle
misure di defiscalizzazione di cui all'articolo  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012,  n.  221,  nonche'  l'importo  dei  contributi  pubblici,   ove
previsti.» 
  2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «3-ter. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia  corredata  dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o  piu'  istituti  finanziatori  di
manifestazione di  interesse  a  finanziare  l'operazione,  anche  in
considerazione dei contenuti dello schema di contratto  e  del  piano
economico-finanziario. 
  3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice  prevede  nel  bando  di
gara che il contratto di concessione stabilisca  la  risoluzione  del
rapporto  in  caso  di  mancata  sottoscrizione  del   contratto   di
finanziamento  o  ((in  mancanza))  della  sottoscrizione  o  ((del))
collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo  157,
entro un congruo termine fissato dal  bando  medesimo,  comunque  non
superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di  approvazione
del progetto definitivo. Resta salva la facolta'  del  concessionario
di   reperire   la   liquidita'   necessaria    alla    realizzazione
dell'investimento attraverso altre forme  di  finanziamento  previste
dalla  normativa  vigente,  purche'  sottoscritte  entro  lo   stesso
termine. Nel caso di risoluzione del  rapporto  ai  sensi  del  primo
periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso  delle
spese sostenute,  ivi  incluse  quelle  relative  alla  progettazione
definitiva. Il bando di gara puo' altresi' prevedere che in  caso  di
parziale finanziamento del  progetto  e  comunque  per  uno  stralcio
tecnicamente  ed   economicamente   funzionale,   il   contratto   di
concessione ((rimanga valido)) limitatamente alla parte che regola la
realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»; 
  c) all'articolo 153, dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente: 
  «21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di  bancabilita'  e
il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si  applicano
in quanto compatibili le  disposizioni  contenute  all'articolo  144,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»; 
  d) all'articolo 174, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il
coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi
3-bis, 3-ter e 3-quater.»; 
  e) all'articolo 175 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il
coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi
3-bis, 3-ter e 3-quater.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non
si applicano alle procedure in  finanza  di  progetto,  di  cui  agli
articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,
con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente
decreto((, ne' agli interventi  da  realizzare  mediante  finanza  di
progetto le cui proposte  sono  state  gia'  dichiarate  di  pubblico
interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto)). 
  3. All'articolo 33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. Al
fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove  opere
infrastrutturali  di  rilevanza  strategica  nazionale   di   importo
superiore  a  200  milioni  di  euro  mediante  l'utilizzazione   dei
contratti di partenariato pubblico-privato  di  cui  all'articolo  3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la  cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per
i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto  ed  e'
accertata, in esito  alla  procedura  di  cui  al  comma  2,  la  non
sostenibilita' del ((piano economico-finanziario)),  e'  riconosciuto
al   soggetto    titolare    ((del    contratto    di    partenariato
pubblico-privato)), ivi comprese  le  societa'  di  progetto  di  cui
all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un
credito di  imposta  a  valere  sull'IRES  e  sull'IRAP  generate  in
relazione alla costruzione e gestione dell'opera»; 
  b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  CIPE,  previo
parere del NARS  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  proprie
delibere  individua   l'elenco   delle   opere   che,   per   effetto
dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  conseguono
le  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  necessarie   a
consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura  sono
inoltre  determinate  le  misure  agevolative   necessarie   per   la
sostenibilita' del ((piano  economico-finanziario)),  definendone  le
modalita' per l'accertamento, per il  relativo  monitoraggio  nonche'
per la loro rideterminazione in caso di miglioramento  dei  parametri
posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto
compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite
linee guida  per  l'applicazione  dell'articolo  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183»; 
  c) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «((2-ter. Al fine  di
favorire))  la  realizzazione  di  nuove  opere  infrastrutturali  di
rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni  di
euro  mediante  l'utilizzazione   dei   contratti   di   partenariato
((pubblico-privato)) di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali  e'  accertata,
in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita'  del
piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del
contratto  di  partenariato  ((pubblico-privato)),  ivi  comprese  le
societa' di progetto di cui all'articolo  156  del  medesimo  decreto
legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita' economica
dell'operazione di partenariato ((pubblico-privato)), l'esenzione dal
pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura  necessaria  al
raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario»; 
  d) al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Le misure di cui al presente  articolo  sono  alternative  a  quelle
previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011,  n.  183.  Le
stesse  misure  sono  riconosciute  in  conformita'  alla  disciplina
comunitaria in materia di ((aiuti di Stato)). 
  4. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Con  le
modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi'  definita
ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
  5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1». 
  ((5-bis. Fino alla data  del  15  settembre  2013  sono  sospesi  i
pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime  indicate
all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e  successive
modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati  iscritti
al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle  di  pagamento  da
parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data
del 15 settembre 2013  sono  sospesi  i  procedimenti  amministrativi
avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei  medesimi,
relativi alla  sospensione,  revoca  o  decadenza  dalla  concessione
demaniale marittima  derivante  dal  mancato  versamento  del  canone
demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03
del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  le
amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente  della
riscossione   l'elenco   dei   codici   tributo   interessati   dalla
sospensione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli artt. 143, 144, 153, 174  e
          175  del  D.Lgs.  12-4-2006  n.  163  recante  Codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio  2006,  n.  100,  S.O.
          come modificato dalla presente legge: 
              Art. 143. Caratteristiche delle concessioni  di  lavori
          pubblici(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n.
          109/1994; art. 87, comma 2, decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 554/1999). 
              1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di  regola,
          ad oggetto la progettazione  definitiva,  la  progettazione
          esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o  di  pubblica
          utilita',  e  di   lavori   ad   essi   strutturalmente   e
          direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale
          ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata,
          ad opere o  parti  di  opere  in  tutto  o  in  parte  gia'
          realizzate e direttamente connesse a quelle  oggetto  della
          concessione e da ricomprendere nella stessa. 
              2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto
          definitivo ed esecutivo, ovvero  del  progetto  definitivo,
          l'oggetto  della  concessione,  quanto   alle   prestazioni
          progettuali,  puo'  essere  circoscritto  al  completamento
          della progettazione, ovvero alla revisione della  medesima,
          da parte del concessionario. 
              3. La controprestazione  a  favore  del  concessionario
          consiste, di regola,  unicamente  nel  diritto  di  gestire
          funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
          realizzati. 
              4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in  sede
          di gara anche un prezzo nonche', eventualmente, la gestione
          funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti
          di opere gia' realizzate, qualora al  concessionario  venga
          imposto di praticare  nei  confronti  degli  utenti  prezzi
          inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione  degli
          investimenti  e  alla  somma  del  costo  del  servizio   e
          dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero   qualora   sia
          necessario assicurare al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti  e
          della connessa gestione  in  relazione  alla  qualita'  del
          servizio da prestare. Nella determinazione  del  prezzo  si
          tiene conto della eventuale prestazione di beni  e  servizi
          da  parte   del   concessionario   allo   stesso   soggetto
          aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
          previsioni del bando di gara. 
              5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di
          convenienza  economica,   possono   prevedere   nel   piano
          economico finanziario e  nella  convenzione,  a  titolo  di
          prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento
          di beni immobili nella loro  disponibilita'  o  allo  scopo
          espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione  sia
          necessaria   all'equilibrio   economico-finanziario   della
          concessione.  Le  modalita'  di  utilizzazione  ovvero   di
          valorizzazione   dei   beni    immobili    sono    definite
          dall'amministrazione   aggiudicatrice    unitamente    alla
          approvazione ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a
          base di gara,  e  costituiscono  uno  dei  presupposti  che
          determinano   l'equilibrio   economico-finanziario    della
          concessione.  Nel   caso   di   gara   indetta   ai   sensi
          dell'articolo 153, le predette modalita'  di  utilizzazione
          ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione
          aggiudicatrice nell'ambito dello  studio  di  fattibilita'.
          All'atto della consegna dei lavori il  soggetto  concedente
          dichiara di disporre di tutte le  autorizzazioni,  licenze,
          abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso
          comunque denominati previsti dalla normativa vigente e  che
          detti atti sono legittimi, efficaci e validi. 
              6. La concessione ha di regola durata non  superiore  a
          trenta anni. 
              7. L'offerta e il contratto devono contenere  il  piano
          economico-finanziario di  copertura  degli  investimenti  e
          della  connessa  gestione  per   tutto   l'arco   temporale
          prescelto e devono prevedere la specificazione  del  valore
          residuo  al  netto  degli  ammortamenti  annuali,   nonche'
          l'eventuale   valore    residuo    dell'investimento    non
          ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo
          un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono
          dare conto del preliminare coinvolgimento  di  uno  o  piu'
          istituti finanziatori nel progetto. 
              8. La stazione appaltante, al  fine  di  assicurare  il
          perseguimento dell'equilibrio  economico-finanziario  degli
          investimenti del  concessionario,  puo'  stabilire  che  la
          concessione abbia  una  durata  superiore  a  trenta  anni,
          tenendo  conto  del  rendimento  della  concessione,  della
          percentuale del prezzo di cui  ai  commi  4  e  5  rispetto
          all'importo totale dei lavori, e dei rischi  connessi  alle
          modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti  e  le
          condizioni   di   base   che    determinano    l'equilibrio
          economico-finanziario degli investimenti e  della  connessa
          gestione, da richiamare nelle premesse  del  contratto,  ne
          costituiscono parte  integrante.  Le  variazioni  apportate
          dalla stazione appaltante a detti presupposti o  condizioni
          di base, nonche' le norme legislative e  regolamentari  che
          stabiliscano nuovi  meccanismi  tariffari  o  che  comunque
          incidono sull'equilibrio del  piano  economico-finanziario,
          previa verifica del CIPE sentito il  Nucleo  di  consulenza
          per l'attuazione delle linee guida per la  regolazione  dei
          servizi di pubblica  utilita'  (NARS),  comportano  la  sua
          necessaria revisione, da attuare mediante  rideterminazione
          delle nuove condizioni  di  equilibrio,  anche  tramite  la
          proroga del  termine  di  scadenza  delle  concessioni.  In
          mancanza della predetta revisione  il  concessionario  puo'
          recedere dal contratto.  Nel  caso  in  cui  le  variazioni
          apportate o le nuove condizioni introdotte  risultino  piu'
          favorevoli  delle  precedenti  per  il  concessionario,  la
          revisione del piano dovra' essere effettuata a  favore  del
          concedente. Al fine di assicurare il rientro  del  capitale
          investito e l'equilibrio  economico-finanziario  del  Piano
          Economico Finanziario, per le nuove concessioni di  importo
          superiore ad un miliardo di euro,  la  durata  puo'  essere
          stabilita fino a cinquanta anni. 
              8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di
          cui al  comma  8  del  presente  articolo,  la  convenzione
          definisce i presupposti e le condizioni di base  del  piano
          economico finanziario le cui variazioni non  imputabili  al
          concessionario,   qualora    determinino    una    modifica
          dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione.  La
          convenzione contiene inoltre una definizione di  equilibrio
          economico finanziario che fa riferimento ad  indicatori  di
          redditivita' e di capacita' di rimborso del debito, nonche'
          la procedura di  verifica  e  la  cadenza  temporale  degli
          adempimenti connessi. 
              9. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare
          in concessione opere destinate alla  utilizzazione  diretta
          della pubblica amministrazione, in quanto  funzionali  alla
          gestione di servizi pubblici,  a  condizione  che  resti  a
          carico  del  concessionario  l'alea   economico-finanziaria
          della gestione dell'opera. 
              10. Il  concessionario  partecipa  alla  conferenza  di
          servizi  finalizzata  all'esame  e   all'approvazione   dei
          progetti di loro competenza, senza diritto di  voto.  Resta
          ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni." 
              "Art. 144.Procedure di affidamento e pubblicazione  del
          bando relativo alle concessioni di lavori pubblici(art. 58,
          direttiva 2004/18; art. 20, legge  n.  109/1994;  art.  84,
          decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). 
              1. Le stazioni appaltanti affidano  le  concessioni  di
          lavori  pubblici  con   procedura   aperta   o   ristretta,
          utilizzando    il    criterio    selettivo     dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa. 
              2. Quale che sia la procedura  prescelta,  le  stazioni
          appaltanti  pubblicano  un  bando  in  cui   rendono   nota
          l'intenzione di affidare la concessione. 
              3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
          contengono gli elementi indicati nel  presente  codice,  le
          informazioni  di  cui  all'allegato  IX  B  e  ogni   altra
          informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli
          di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
          procedura di cui all'articolo 77,  paragrafo  2,  direttiva
          2004/18. 
              3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi  compresi,  a
          seconda dei  casi,  lo  schema  di  contratto  e  il  piano
          economico finanziario, sono definiti in modo da  assicurare
          adeguati  livelli  di  bancabilita'  dell'opera.   Per   le
          concessioni da affidarsi con la  procedura  ristretta,  nel
          bando   puo'   essere   previsto   che    l'amministrazione
          aggiudicatrice  possa  indire,  prima  della  scadenza  del
          termine di presentazione delle offerte,  una  consultazione
          preliminare  con  gli  operatori   economici   invitati   a
          presentare   le   offerte,   al    fine    di    verificare
          l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base  di
          gara  sotto  il  profilo  della  finanziabilita',  e  possa
          provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare  gli
          atti di gara aggiornando il termine di presentazione  delle
          offerte, che non puo'  essere  inferiore  a  trenta  giorni
          decorrenti dalla relativa comunicazione  agli  interessati.
          Non puo' essere oggetto di  consultazione  l'importo  delle
          misure di defiscalizzazione di cui  all'articolo  18  della
          legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e  all'articolo  33  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. 
              3-ter.  Il  bando  puo'  prevedere  che  l'offerta  sia
          corredata dalla dichiarazione sottoscritta da  uno  o  piu'
          istituti finanziatori  di  manifestazione  di  interesse  a
          finanziare  l'operazione,  anche  in   considerazione   dei
          contenuti  dello  schema   di   contratto   e   del   piano
          economico-finanziario. 
              3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede  nel
          bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la
          risoluzione del rapporto in caso di mancata  sottoscrizione
          del  contratto  di  finanziamento  o  in   mancanza   della
          sottoscrizione o del  collocamento  delle  obbligazioni  di
          progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo  termine
          fissato  dal  bando  medesimo,  comunque  non  superiore  a
          ventiquattro mesi, decorrente dalla  data  di  approvazione
          del  progetto  definitivo.  Resta  salva  la  facolta'  del
          concessionario di reperire la  liquidita'  necessaria  alla
          realizzazione dell'investimento attraverso altre  forme  di
          finanziamento previste  dalla  normativa  vigente,  purche'
          sottoscritte  entro  lo  stesso  termine.   Nel   caso   di
          risoluzione del rapporto ai sensi  del  primo  periodo,  il
          concessionario non avra' diritto ad  alcun  rimborso  delle
          spese  sostenute,  ivi   incluse   quelle   relative   alla
          progettazione definitiva. Il bando di  gara  puo'  altresi'
          prevedere  che  in  caso  di  parziale  finanziamento   del
          progetto  e  comunque  per  uno  stralcio  tecnicamente  ed
          economicamente  funzionale,  il  contratto  di  concessione
          rimanga valido  limitatamente  alla  parte  che  regola  la
          realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale. 
              4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo  66
          ovvero l'articolo 122." 
              "Art. 153. Finanza di progetto 
              1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di  lavori
          di pubblica utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle
          strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti  nella
          programmazione  triennale  e  nell'elenco  annuale  di  cui
          all'articolo 128, ovvero negli strumenti di  programmazione
          formalmente approvati  dall'amministrazione  aggiudicatrice
          sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei
          porti, finanziabili  in  tutto  o  in  parte  con  capitali
          privati,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in
          alternativa all'affidamento mediante concessione  ai  sensi
          dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a  base
          di gara uno studio di fattibilita', mediante  pubblicazione
          di un bando finalizzato alla presentazione di  offerte  che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti proponenti. 
              2. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo  studio  di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
              2-bis. Lo studio di fattibilita' da  porre  a  base  di
          gara  e'  redatto  dal  personale   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi
          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle
          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio
          multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'.  In
          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente
          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          affidare  la  redazione  dello  studio  di  fattibilita'  a
          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di
          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel
          quadro economico del progetto. (361) 
              3. Il bando, oltre al contenuto previsto  dall'articolo
          144, specifica: 
              a)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          preliminare,   da   questi   presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal  caso  la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
              b) che, in caso di mancata accettazione  da  parte  del
          promotore di apportare modifiche al  progetto  preliminare,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al  progetto   preliminare
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
              4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   valutano   le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83. 
              5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
          delle concessioni, l'esame delle proposte  e'  esteso  agli
          aspetti relativi alla  qualita'  del  progetto  preliminare
          presentato, al valore economico e finanziario del  piano  e
          al  contenuto  della  bozza  di  convenzione.  Per   quanto
          concerne le strutture dedicate  alla  nautica  da  diporto,
          l'esame e la valutazione delle proposte sono  svolti  anche
          con riferimento  alla  maggiore  idoneita'  dell'iniziativa
          prescelta a  soddisfare  in  via  combinata  gli  interessi
          pubblici  alla  valorizzazione   turistica   ed   economica
          dell'area  interessata,  alla  tutela   del   paesaggio   e
          dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione. 
              6. Il bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
          previsti  per  il  rilascio  della  concessione   demaniale
          marittima. 
              7. Il disciplinare di  gara,  richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso dei requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il
          concessionario  anche  associando  o   consorziando   altri
          soggetti, fermi restando i requisiti  di  cui  all'articolo
          38. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di
          servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed
          iscritte   nell'elenco    generale    degli    intermediari
          finanziari,  ai  sensi  dell'articolo   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
          revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939,   n.   1966,   nonche'   la   specificazione    delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni
          per chiarire e agevolare le attivita' di  asseverazione  ai
          fini  della  valutazione   degli   elementi   economici   e
          finanziari.  Il   piano   economico-finanziario   comprende
          l'importo delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione
          delle offerte, comprensivo anche dei  diritti  sulle  opere
          dell'ingegno di cui all'articolo 2578  del  codice  civile.
          Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del  valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dallo   studio   di
          fattibilita' posto a base di gara. Nel  caso  di  strutture
          destinate alla nautica da diporto, il progetto  preliminare
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti 5 giugno  2009,  nn.  10/09,
          11/09 e 12/09 e successive modificazioni. 
              10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
              a) prende in esame le offerte che  sono  pervenute  nei
          termini indicati nel bando; 
              b)  redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore   il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
              c)  pone  in  approvazione  il   progetto   preliminare
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 97, anche  al  fine  del  successivo  rilascio
          della concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In
          tale fase e' onere del promotore procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
              d)  quando  il  progetto  non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
              e) qualora il promotore non accetti  di  modificare  il
          progetto, ha facolta'  di  richiedere  progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
              11. La stipulazione del contratto di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          preliminare   e   della   accettazione   delle    modifiche
          progettuali da parte  del  promotore,  ovvero  del  diverso
          concorrente aggiudicatario. Il rilascio  della  concessione
          demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
          progetto definitivo, redatto  in  conformita'  al  progetto
          preliminare approvato. 
              12.  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
              13. Le offerte sono corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 75 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dallo   studio   di
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   113.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
              14. Si applicano ove necessario le disposizioni di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni aggiudicatrici,  ferme  restando
          le disposizioni relative al contenuto  del  bando  previste
          dal comma 3,  primo  periodo,  possono,  in  alternativa  a
          quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e  b),  procedere
          come segue: 
              a) pubblicare un bando precisando che la procedura  non
          comporta  l'aggiudicazione  al  promotore   prescelto,   ma
          l'attribuzione allo stesso del diritto di essere  preferito
          al migliore offerente individuato con le modalita'  di  cui
          alle  successive  lettere  del  presente  comma,   ove   il
          promotore prescelto intenda adeguare la propria  offerta  a
          quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
              b)   provvedere   alla   approvazione   del    progetto
          preliminare in conformita' al comma 10, lettera c); 
              c) bandire una nuova  procedura  selettiva,  ponendo  a
          base  di  gara  il  progetto  preliminare  approvato  e  le
          condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
          con  il  criterio   della   offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa; 
              d) ove non  siano  state  presentate  offerte  valutate
          economicamente  piu'  vantaggiose  rispetto  a  quella  del
          promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo; 
              e) ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte
          valutate economicamente  piu'  vantaggiose  di  quella  del
          promotore posta a base di gara,  quest'ultimo  puo',  entro
          quarantacinque       giorni       dalla       comunicazione
          dell'amministrazione aggiudicatrice,  adeguare  la  propria
          proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
          contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice
          rimborsa al migliore offerente, a spese del  promotore,  le
          spese sostenute per  la  partecipazione  alla  gara,  nella
          misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; 
              f) ove il promotore non  adegui  nel  termine  indicato
          alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
          miglior offerente  individuato  in  gara,  quest'ultimo  e'
          aggiudicatario   del    contratto    e    l'amministrazione
          aggiudicatrice   rimborsa    al    promotore,    a    spese
          dell'aggiudicatario,  le  spese  sostenute   nella   misura
          massima di cui  al  comma  9,  terzo  periodo.  Qualora  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   si    avvalgano    delle
          disposizioni del presente comma, non si applicano il  comma
          10, lettere d) ed e), il comma 11  e  il  comma  12,  ferma
          restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 
              16. In relazione a ciascun lavoro inserito  nell'elenco
          annuale di cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni
          aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei  bandi
          entro sei  mesi  dalla  approvazione  dello  stesso  elenco
          annuale, i soggetti in possesso dei  requisiti  di  cui  al
          comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro  mesi
          dal decorso  di  detto  termine,  una  proposta  avente  il
          contenuto dell'offerta di cui al comma 9,  garantita  dalla
          cauzione  di   cui   all'articolo   75,   corredata   dalla
          documentazione  dimostrativa  del  possesso  dei  requisiti
          soggettivi e dell'impegno a  prestare  una  cauzione  nella
          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel
          caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a),  b)  e
          c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          del termine di quattro mesi di cui al  periodo  precedente,
          le amministrazioni  aggiudicatrici  provvedono,  anche  nel
          caso in cui sia pervenuta una sola proposta,  a  pubblicare
          un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
          cui  all'articolo  122,  secondo  l'importo   dei   lavori,
          contenente i criteri in  base  ai  quali  si  procede  alla
          valutazione   delle   proposte.   Le   eventuali   proposte
          rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
          le nuove proposte  sono  presentate  entro  novanta  giorni
          dalla pubblicazione di  detto  avviso;  le  amministrazioni
          aggiudicatrici esaminano dette  proposte,  unitamente  alle
          proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei  mesi
          dalla  scadenza  di  detto  termine.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso  dei
          requisiti, individuano la  proposta  ritenuta  di  pubblico
          interesse procedendo poi in via alternativa a: 
              a) se il progetto preliminare necessita  di  modifiche,
          qualora ricorrano le condizioni  di  cui  all'articolo  58,
          comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo  a  base  di
          esso il progetto preliminare e la proposta; 
              b)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, bandire una concessione ai  sensi
          dell'articolo 143, ponendo lo stesso  progetto  a  base  di
          gara ed invitando alla gara il promotore; 
              c)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma  15,
          lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base
          di gara e invitando alla gara il promotore. 
              17. Se  il  soggetto  che  ha  presentato  la  proposta
          prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare  di
          cui  alle   lettere   a),   b)   e   c)   del   comma   16,
          l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia  di
          cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
          a), b) e c), si applica il comma 13. 
              18. Il promotore che non risulti  aggiudicatario  nella
          procedura di cui al comma 16, lettera  a),  ha  diritto  al
          rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle  spese
          sostenute nella misura massima di cui  al  comma  9,  terzo
          periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario  nelle
          procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),  si  applica
          quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
              19. Gli operatori  economici  possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica  da  diporto,  non  presenti  nella  programmazione
          triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto  preliminare,  una  bozza  di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto,  il  progetto   preliminare   deve   definire   le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  ed  il
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione  del  progetto  ed   i   dati   necessari   per
          individuare e valutare i principali effetti che il progetto
          puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato  con  le
          specifiche  richieste  nei  decreti  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti 5 giugno  2009,  nn.  10/09,
          11/09  e  12/09,  e  successive  modificazioni.  Il   piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui all'articolo 2578 del codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  21,  dalla  cauzione  di  cui
          all'articolo 75, e dall'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
          nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
          aggiudicatrice  valuta,  entro  tre   mesi,   il   pubblico
          interesse della  proposta.  A  tal  fine  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare  al
          progetto preliminare le modifiche  necessarie  per  la  sua
          approvazione. Se il proponente  non  apporta  le  modifiche
          richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
          interesse.   Il   progetto    preliminare,    eventualmente
          modificato, e' inserito nella programmazione  triennale  di
          cui   all'articolo   128   ovvero   negli   strumenti    di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice sulla base della  normativa  vigente  ed  e'
          posto   in   approvazione   con   le   modalita'   indicate
          all'articolo 97; il proponente e' tenuto  ad  apportare  le
          eventuali  ulteriori   modifiche   chieste   in   sede   di
          approvazione del  progetto;  in  difetto,  il  progetto  si
          intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e'
          posto a base di gara per l'affidamento di una  concessione,
          alla  quale  e'  invitato  il  proponente,  che  assume  la
          denominazione di  promotore.  Nel  bando  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' chiedere ai  concorrenti,  compreso  il
          promotore,  la  presentazione  di  eventuali  varianti   al
          progetto. Nel bando e' specificato che  il  promotore  puo'
          esercitare  il  diritto  di  prelazione.   I   concorrenti,
          compreso  il  promotore,  devono  essere  in  possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  8,  e  presentare  un'offerta
          contenente   una   bozza   di   convenzione,    il    piano
          economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
          al  comma  9,  primo  periodo,  la   specificazione   delle
          caratteristiche del servizio e della gestione,  nonche'  le
          eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano  i
          commi 4, 5,  6,  7  e  13.  Se  il  promotore  non  risulta
          aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro  quindici  giorni
          dalla  comunicazione  dell'aggiudicazione  definitiva,   il
          diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
          di impegnarsi ad adempiere alle  obbligazioni  contrattuali
          alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
          promotore non risulta  aggiudicatario  e  non  esercita  la
          prelazione   ha   diritto   al    pagamento,    a    carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese   per   la
          predisposizione della  proposta  nei  limiti  indicati  nel
          comma  9.  Se  il   promotore   esercita   la   prelazione,
          l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento,  a
          carico del  promotore,  dell'importo  delle  spese  per  la
          predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
              20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
          riguardare, in alternativa alla concessione,  la  locazione
          finanziaria di cui all'articolo 160-bis. 
              21. Possono presentare le proposte di cui al comma  19,
          primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di  cui
          al comma 8, nonche' i soggetti dotati di  idonei  requisiti
          tecnici,   organizzativi,    finanziari    e    gestionali,
          specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
          articoli 34  e  90,  comma  2,  lettera  b),  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
              21-bis. Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli  di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si  applicano  in  quanto  compatibili  le
          disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
          e 3-quater. 
              22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19  e
          21, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
              23. Ai sensi dell'articolo 4 del presente  codice,  per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo." 
              "Art. 174. Concessioni relative a infrastrutture  (art.
          7, d.lgs. n. 190/2002) 
              1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio
          di  gestione  dell'opera.  Il   prezzo   eventualmente   da
          accordare al concessionario e la durata  della  concessione
          sono determinati, nel bando di gara, sulla base  del  piano
          economico finanziario e  costituiscono,  come  previsto  al
          successivo   articolo   177,   comma   4,   parametri    di
          aggiudicazione della concessione. Nella determinazione  del
          prezzo si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni  e
          servizi da parte del concessionario  allo  stesso  soggetto
          aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
          previsioni del bando di gara. 
              2. Le procedure  di  appalto  del  concessionario  e  i
          rapporti  dello  stesso   concessionario   con   i   propri
          appaltatori o con  il  proprio  contraente  generale,  sono
          regolate esclusivamente dalle: 
              norme regolanti gli appalti del concessionario  di  cui
          agli articoli da 146 a 151; 
              norme   di   qualificazione   degli    appaltatori    e
          subappaltatori di cui al regolamento; 
              verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti  degli
          affidatari  e  subaffidatari  di  lavori.  I  rapporti  tra
          concessionario e appaltatore  o  contraente  generale  sono
          rapporti di diritto privato disciplinati  dal  contratto  e
          dalle norme del codice civile. 
              3. I rapporti di collegamento del concessionario con le
          imprese esecutrici dei lavori sono individuati  e  regolati
          dall'articolo 149, comma 3.  L'elenco  limitativo  di  tali
          imprese e' unito alle candidature per la concessione.  Tale
          elenco  e'  aggiornato  in  funzione  delle  modifiche  che
          intervengono  successivamente  nei  collegamenti   tra   le
          imprese.  Ove  il  concessionario   si   avvalga   per   la
          realizzazione delle opere, di un  contraente  generale,  ai
          rapporti  tra  concessionario  e  contraente  generale   si
          applicano i commi 7,  8  e  9  dell'articolo  176.  Ove  il
          contraente   generale   sia   un'impresa    collegata    al
          concessionario, deve assicurare il subaffidamento  a  terzi
          delle quote ad essi riservate in sede  di  gara  ovvero  ai
          sensi del comma 4; il subaffidamento delle  quote  predette
          dovra' avvenire con la procedura prevista per  gli  appalti
          del concessionario dagli articoli da 146 a 151. 
              4.    E'    fatto    divieto    alle    amministrazioni
          aggiudicatrici,  di  procedere  ad  estensioni  dei  lavori
          affidati  in  concessione  al  di   fuori   delle   ipotesi
          consentite dall'articolo 147,  previo  aggiornamento  degli
          atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
          Ministro delle infrastrutture. Di tale  aggiornamento  deve
          essere data comunicazione al Parlamento. 
              4-bis.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli  di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
          e 3-quater. 
              5. (abrogato)" 
              "Art. 175. Promotore  e  finanza  di  progetto(art.  8,
          d.lgs. n. 190/2002) 
              1. Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al
          decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  100  del  2  maggio
          2001, nonche' nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e in quella dell'Unione europea,  la  lista  delle
          infrastrutture inserite nel programma di cui all'  articolo
          161, comma 1, del presente codice, per le quali i  soggetti
          aggiudicatori  intendono  ricorrere  alle  procedure  della
          finanza di progetto  disciplinate  dal  presente  articolo.
          Nella lista  e'  precisato,  per  ciascuna  infrastruttura,
          l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso  il  quale  gli
          interessati  possono  ottenere  le  informazioni   ritenute
          utili. 
              2.  Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento   nella
          lista, i soggetti  aggiudicatori  rimettono  lo  studio  di
          fattibilita'  al  Ministero,  che  ne  cura   l'istruttoria
          secondo quanto previsto dall' articolo 161, comma 1-quater.
          Il Ministero sottopone lo studio di fattibilita'  al  CIPE,
          che si esprime con la partecipazione dei  presidenti  delle
          regioni e delle province autonome eventualmente interessate
          e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le
          eventuali risorse  pubbliche  destinate  al  progetto,  che
          devono essere disponibili  a  legislazione  vigente.  Dette
          risorse devono essere mantenute disponibili per i  progetti
          approvati sino alla loro realizzazione. 
              3. Il Ministero aggiorna la lista di cui  al  comma  1,
          indicando gli interventi i cui studi di  fattibilita'  sono
          stati approvati dal CIPE. 
              4. Il  soggetto  aggiudicatore,  entro  novanta  giorni
          dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE  di
          approvazione dello studio di  fattibilita',  provvede  alla
          pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio  di
          fattibilita'. 
              5. Il bando, oltre a  quanto  previsto  dall'  articolo
          177, deve specificare che: 
              a) le offerte devono contenere un progetto  preliminare
          che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico  di  cui
          all'allegato XXI, deve evidenziare, con  apposito  adeguato
          elaborato cartografico,  le  aree  impegnate,  le  relative
          eventuali fasce di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di
          salvaguardia, e  deve,  inoltre,  indicare  ed  evidenziare
          anche  le  caratteristiche  prestazionali,  le   specifiche
          funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi
          compreso  il  costo  per  le  eventuali  opere   e   misure
          compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza
          di convenzione; un piano  economico-finanziario  asseverato
          ai sensi  dell'  articolo  153,  comma  9,  primo  periodo,
          nonche' dare conto del preliminare coinvolgimento di uno  o
          piu'  istituti  finanziatori   nel   progetto.   Il   piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute per la predisposizione dell'offerta,  comprensivo
          anche  dei  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
          all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'
          superare il 2,5 per  cento  del  valore  dell'investimento,
          come desumibile dallo studio di fattibilita' posto  a  base
          di gara; 
              b) il  soggetto  aggiudicatore  richiede  al  promotore
          scelto ai sensi  del  comma  6  di  apportare  al  progetto
          preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione  e
          al piano  economico-finanziario,  da  esso  presentati,  le
          modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione
          del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso  la
          concessione e'  definitivamente  aggiudicata  al  promotore
          solo  successivamente   all'accettazione,   da   parte   di
          quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di  mancata
          accettazione delle modifiche indicate dal CIPE da parte del
          promotore,  il  soggetto  aggiudicatore  ha   facolta'   di
          chiedere   ai   concorrenti   successivi   in   graduatoria
          l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta,  delle
          modifiche da apportare al progetto  preliminare  presentato
          dal   promotore   alle   stesse   condizioni   proposte   a
          quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito
          negativo o di una sola offerta, il  soggetto  aggiudicatore
          ha facolta' di  procedere  ai  sensi  dell'  articolo  177,
          ponendo a base di gara il progetto preliminare  predisposto
          dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE; 
              c) il  promotore,  o  eventualmente  altro  concorrente
          scelto   ai   sensi    della    lettera    b)    ai    fini
          dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare
          adeguato   conto   dell'integrale   copertura   finanziaria
          dell'investimento, anche acquisendo  la  disponibilita'  di
          uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento
          previsto  nel  piano  economico-finanziario  correlato   al
          progetto   preliminare   presentato   dal   promotore    ed
          eventualmente adeguato a seguito  della  deliberazione  del
          CIPE. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli  di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
          e 3-quater. 
              6. In parziale deroga a quanto stabilito dall' articolo
          177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate
          con   il   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'
          vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina  promotore  il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta. L'esame  delle  offerte  e'  esteso  agli  aspetti
          relativi alla qualita' del progetto preliminare presentato,
          al valore economico e finanziario del piano e al  contenuto
          della bozza di convenzione. 
              7. Le offerte sono corredate  delle  garanzie  e  delle
          cauzioni di cui all' articolo 153, comma 13, primo periodo. 
              8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo
          indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno  dalla
          presentazione dell'offerta stessa. 
              9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove  necessaria,
          la procedura di valutazione di impatto ambientale e  quella
          di localizzazione urbanistica, ai sensi dell' articolo 165,
          comma 3. A tale fine,  il  promotore  integra  il  progetto
          preliminare con lo  studio  di  impatto  ambientale  e  con
          quanto necessario alle predette procedure. 
              10. Il progetto preliminare, istruito  ai  sensi  dell'
          articolo 165, comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'
          articolo 169-bis, unitamente allo schema di  convenzione  e
          al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del
          progetto preliminare da parte del CIPE non determina  alcun
          diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni
          e alle attivita' gia' svolte. 
              11.     Il     soggetto      aggiudicatore      procede
          all'aggiudicazione  e  alla  stipula   del   contratto   di
          concessione nei termini e alle condizioni di cui  al  comma
          5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti  aggiudicatario
          della  concessione  un  soggetto  diverso  dal   promotore,
          quest'ultimo   ha   diritto   al   pagamento,   a    carico
          dell'aggiudicatario definitivo,  dell'importo  delle  spese
          sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso
          dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9. 
              12.  Il  soggetto   aggiudicatario   e'   tenuto   agli
          adempimenti previsti dall' articolo 153, comma 13,  secondo
          e terzo periodo. 
              13. E' facolta' dei soggetti di cui all' articolo  153,
          comma 20, presentare al  soggetto  aggiudicatore  studi  di
          fattibilita' relativi alla realizzazione di  infrastrutture
          inserite nel  programma  di  cui  all'  articolo  161,  non
          presenti nella  lista  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo. Ai fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella
          lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore
          trasmette lo studio di fattibilita' al Ministero il  quale,
          svolta l'istruttoria ai sensi  dell'  articolo  161,  comma
          1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai  sensi
          del  comma   2   del   presente   articolo.   L'inserimento
          dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del
          proponente al compenso per le prestazioni compiute  o  alla
          realizzazione degli interventi proposti. 
              14. I soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,
          possono  presentare  al  soggetto  aggiudicatore   proposte
          relative alla realizzazione di infrastrutture inserite  nel
          programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista
          di cui al  comma  1  del  presente  articolo.  Il  soggetto
          aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta
          ovvero di  interrompere  il  procedimento,  senza  oneri  a
          proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui
          al sesto periodo del presente comma. La  proposta  contiene
          il progetto preliminare  redatto  ai  sensi  del  comma  5,
          lettera a), lo studio di impatto ambientale,  la  bozza  di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui all'articolo 153,  comma  9,  primo
          periodo,  nonche'  l'indicazione  del  contributo  pubblico
          eventualmente necessario alla realizzazione del progetto  e
          la specificazione  delle  caratteristiche  del  servizio  e
          della gestione. Il  piano  economico-finanziario  comprende
          l'importo  di  cui  all'articolo  153,  comma  9,   secondo
          periodo; tale importo non puo' superare il  2,5  per  cento
          del valore  dell'investimento.  La  proposta  e'  corredata
          delle autodichiarazioni relative al possesso dei  requisiti
          di cui all'articolo 153, comma 20, della  cauzione  di  cui
          all'articolo 75, e dell'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9,
          terzo periodo, nel caso di indizione di gara.  Il  soggetto
          aggiudicatore promuove, ove  necessaria,  la  procedura  di
          impatto ambientale e quella di localizzazione  urbanistica,
          ai   sensi   dell'articolo   165,   comma   3,    invitando
          eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
          documentazione  necessaria  alle  predette  procedure.   La
          proposta  viene  rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore   al
          Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo
          165, comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE
          ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo  schema  di
          convenzione e al piano economico-finanziario.  Il  soggetto
          aggiudicatore ha facolta' di richiedere  al  proponente  di
          apportare  alla   proposta   le   modifiche   eventualmente
          intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.  Se
          il proponente apporta  le  modifiche  richieste  assume  la
          denominazione di promotore e la proposta e' inserita  nella
          lista di cui al comma 1 ed e' posta  a  base  di  gara  per
          l'affidamento di una  concessione  ai  sensi  dell'articolo
          177, cui partecipa il promotore con diritto di  prelazione,
          di cui e' data evidenza nel bando di gara. Se il  promotore
          non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera
          la cauzione di cui all'articolo 75.  I  concorrenti  devono
          essere in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  153,
          comma  8.  Si  applica  l'articolo  153,  commi  4  e   19,
          tredicesimo, quattordicesimo  e  quindicesimo  periodo.  Il
          soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti
          dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo." 
              - si riporta il testo dell'art. 33 del D.L.  18-10-2012
          n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del
          Paese., pubblicato nella Gazz. Uff.  19  ottobre  2012,  n.
          245,  S.O.,  convertito,  con  modificazioni,   con   legge
          17-12-2012 n. 221 pubblicata nella Gazz. Uff.  18  dicembre
          2012, n. 294, S.O, come modificato dalla presente legge: 
              - 
              "Art. 33 Disposizioni per incentivare la  realizzazione
          di nuove infrastrutture 
              1.  Al  fine  di  favorire  in  via   sperimentale   la
          realizzazione di nuove opere infrastrutturali di  rilevanza
          strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni  di
          euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato
          pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma  15-ter,  del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  la   cui
          progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
          2016, per i quali non sono previsti contributi  pubblici  a
          fondo perduto ed e' accertata, in esito alla  procedura  di
          cui al comma 2, la non sostenibilita' del  piano  economico
          finanziario,  e'  riconosciuto  al  soggetto  titolare  del
          contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le
          societa' di progetto di cui all'articolo 156  del  medesimo
          decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di  imposta
          a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in  relazione  alla
          costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta e'
          stabilito per ciascun progetto nella misura  necessaria  al
          raggiungimento   dell'equilibrio   del   piano    economico
          finanziario e comunque entro il limite massimo del  50  per
          cento del costo dell'investimento. Il  credito  di  imposta
          non costituisce ricavo ai  fini  delle  imposte  dirette  e
          dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto a  base  di  gara
          per  l'individuazione  dell'affidatario  del  contratto  di
          partenariato pubblico privato e  successivamente  riportato
          nel contratto. 
              2. Il CIPE, previo parere del NARS che  allo  scopo  e'
          integrato   con   due   ulteriori   componenti    designati
          rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle  finanze
          e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          con proprie delibere individua l'elenco  delle  opere  che,
          per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai  commi
          1  e  2-ter,  conseguono  le   condizioni   di   equilibrio
          economico-finanziario   necessarie   a    consentirne    il
          finanziamento, e il  valore  complessivo  delle  opere  che
          possono   accedere   alle   agevolazioni;   per    ciascuna
          infrastruttura   sono   inoltre   determinate   le   misure
          agevolative necessarie  per  la  sostenibilita'  del  piano
          economico  finanziario,  definendone   le   modalita'   per
          l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonche' per la
          loro  rideterminazione  in  caso   di   miglioramento   dei
          parametri posti a base del  piano  economico-finanziario  e
          applicando, per quanto compatibili, i principi e i  criteri
          definiti  dal  CIPE  con  le  apposite  linee   guida   per
          l'applicazione dell'articolo 18  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183. 
              2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  sono   apportate   le   seguenti
          modifiche: 
              a) al comma 1, dopo le parole: «puo' avere ad  oggetto»
          sono inserite le seguenti: «il credito di  imposta  di  cui
          all'articolo 33, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, chiesto a rimborso e»; 
              b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. L'attestazione del credito di  imposta  di  cui
          all'articolo 33, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, chiesto a  rimborso  deve  essere  rilasciata
          dall'Agenzia delle  entrate  entro  quaranta  giorni  dalla
          richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad
          attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1». 
              2-ter. Al fine di favorire la  realizzazione  di  nuove
          opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di
          importo  superiore  a  200   milioni   di   euro   mediante
          l'utilizzazione    dei    contratti     di     partenariato
          pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma  15-ter,  del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  la   cui
          progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
          2016, per le quali e' accertata, in esito alla procedura di
          cui  al  comma  2,  la   non   sostenibilita'   del   piano
          economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare
          del  contratto  di   partenariato   pubblico-privato,   ivi
          comprese le societa' di progetto di  cui  all'articolo  156
          del  medesimo  decreto  legislativo  n.  163,  al  fine  di
          assicurare la sostenibilita' economica  dell'operazione  di
          partenariato pubblico-privato,  l'esenzione  dal  pagamento
          del  canone  di  concessione  nella  misura  necessaria  al
          raggiungimento       dell'equilibrio       del        piano
          economico-finanziario. 
              2-quater. La misura di cui al comma 2-ter e' utilizzata
          anche cumulativamente a  quella  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo al fine di assicurare  la  sostenibilita'
          economica dell'operazione di partenariato pubblico privato.
          Nel complesso le misure di cui  ai  commi  1  e  2-ter  del
          presente articolo non possono superare il 50 per cento  del
          costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
          pubblico a fondo perduto. Le  misure  di  cui  al  presente
          articolo sono alternative a quelle  previste  dall'articolo
          18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le  stesse  misure
          sono   riconosciute   in   conformita'   alla    disciplina
          comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
              3. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.
          183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'alinea del comma  1,  le  parole:  «previste  in
          piani  o  programmi  di  amministrazioni  pubbliche»   sono
          sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di
          amministrazioni pubbliche previsti a legislazione  vigente»
          e, dopo le parole:  «per  il  soggetto  interessato,»  sono
          inserite   le   seguenti:   «ivi   inclusi    i    soggetti
          concessionari,»; 
              b) al comma  2  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Le misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzate  anche  per  le  infrastrutture   di   interesse
          strategico gia' affidate o  in  corso  di  affidamento  con
          contratti  di  partenariato   pubblico   privato   di   cui
          all'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, nel caso  in  cui  risulti  necessario
          ripristinare l'equilibrio del piano economico  finanziario.
          Il CIPE con propria delibera, previo parere  del  Nars  che
          allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori  componenti
          designati  rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  adottata  su  proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  determina  l'importo  del
          contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario  per
          il riequilibrio del piano economico  finanziario  ai  sensi
          del   periodo   precedente,   l'ammontare   delle   risorse
          disponibili   a    legislazione    vigente    utilizzabili,
          l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
          compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
          criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
          delle agevolazioni in caso di miglioramento  dei  parametri
          posti a base del piano economico finanziario.». 
              3-bis.  All'articolo  157,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  dopo  le  parole:  «Le
          disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  si  applicano  anche
          alle societa'» sono inserite le seguenti:  «operanti  nella
          gestione  dei  servizi  di  cui  all'articolo   3-bis   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  alle
          societa'». 
              3-ter. All'articolo  163,  comma  2,  lettera  f),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono  aggiunte,
          in  fine,  le  seguenti  parole:  «.  Per  gli   interventi
          ferroviari di cui all'articolo 1 della  legge  21  dicembre
          2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia  diverso
          da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima   direttamente   o
          indirettamente partecipato, il Ministero individua  in  RFI
          S.p.A. il destinatario dei  fondi  da  assegnare  ai  sensi
          della presente lettera». 
              4. I canoni di cui all'articolo 1,  comma  1020,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          derivanti    dalla    realizzazione    del    completamento
          dell'autostrada        Livorno-Civitavecchia,        tratto
          Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana,
          per i primi dieci  anni  di  gestione  dell'infrastruttura,
          fino alla quota massima annua del settantacinque per cento.
          Il  trasferimento  avviene  a   titolo   di   concorso   al
          finanziamento  da  parte  della  regione   di   misure   di
          agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei  comuni
          dei territori interessati. 
              4-bis.  Al  comma  4  dell'articolo  157  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le  parole:  «rete
          di  trasmissione  nazionale  di  energia  elettrica,»  sono
          inserite  le  seguenti:  «alle  societa'   titolari   delle
          autorizzazioni   per   la   realizzazione   di   reti    di
          comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze
          individuali per l'installazione e la fornitura di  reti  di
          telecomunicazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  1997,
          n. 318, come modificato dal decreto del  Presidente,  della
          Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,». 
              4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese  per
          l'indebitamento di cui agli articoli  6  e  7  del  decreto
          legislativo 29  marzo  2012,  n.  49,  quale  garanzia  del
          pagamento delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
          prestiti le universita' possono  rilasciare  agli  istituti
          finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte  le
          entrate,   proprie   e   da   trasferimenti,   ovvero   sui
          corrispondenti proventi  risultanti  dal  conto  economico.
          L'atto  di  delega,  non  soggetto  ad   accettazione,   e'
          notificato  al  tesoriere  da  parte  delle  universita'  e
          costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza  delle
          universita' destinate al pagamento delle rate  in  scadenza
          dei mutui  e  dei  prestiti  non  possono  essere  comprese
          nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e
          concorsuali, anche  straordinarie,  e  non  possono  essere
          oggetto di compensazione, a  pena  di  nullita'  rilevabile
          anche d'ufficio dal giudice. 
              5. Al fine di assicurare la  realizzazione,  in  uno  o
          piu' degli Stati le cui acque  territoriali  confinano  con
          gli spazi marittimi internazionali a rischio di  pirateria,
          individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio  2011,
          n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
          2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi
          e  di  sicurezza  idonei  a  garantire  il  supporto  e  la
          protezione del personale impiegato  anche  nelle  attivita'
          internazionali di contrasto alla  pirateria  ed  assicurare
          una  maggior  tutela  della  liberta'  di  navigazione  del
          naviglio  commerciale  nazionale,   in   attuazione   delle
          disposizioni di cui al citato articolo  5,  e'  autorizzata
          una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  2,6
          milioni di euro annui fino all'anno 2020. 
              6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a
          3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni  di  euro
          annui per gli anni dal 2013 al 2020, si provvede: 
              a) quanto  a  3,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2012
          mediante  utilizzo  delle  somme   relative   ai   rimborsi
          corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,  quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, versate nell'anno 2012 e non  ancora  riassegnate  al
          fondo per il finanziamento  della  partecipazione  italiana
          alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo
          1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A  tal
          fine le  predette  somme  sono  riassegnate  al  pertinente
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero della difesa; 
              b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              6-bis. All'articolo 27  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, al comma 11, la parola: «affida»  e'
          sostituita dalle seguenti: «puo' affidare». 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti, le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la
          Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della
          fase  esecutiva  del  programma  di   interventi   per   il
          completamento  della  rete  nazionale   standard   Te.T.Ra.
          necessaria per le comunicazioni  sicure  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo  della  guardia
          di  finanza,  della  Polizia  penitenziaria  e  del   Corpo
          forestale dello  Stato,  cui  e'  affidato  il  compito  di
          formulare  pareri  sullo  schema  del  programma,  sul  suo
          coordinamento e integrazione interforze e,  nella  fase  di
          attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.
          La Commissione e' presieduta  dal  direttore  centrale  dei
          servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del
          Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta:  dal
          direttore  dell'ufficio   per   il   coordinamento   e   la
          pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile
          1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di  Stato;
          da un rappresentante del  Comando  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri; da  un  rappresentante  del  Comando  generale
          della  Guardia  di  finanza;  da  un   rappresentante   del
          Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria;  da   un
          rappresentante del  Corpo  forestale  dello  Stato;  da  un
          dirigente  della  Ragioneria  generale  dello   Stato.   Le
          funzioni di segretario sono  espletate  da  un  funzionario
          designato dal Capo della polizia - Direttore generale della
          pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione  non
          sono corrisposti compensi. La Commissione, senza  che  cio'
          comporti oneri per la finanza pubblica,  puo'  decidere  di
          chiedere    specifici    pareri    anche    ad     estranei
          all'Amministrazione dello Stato,  che  abbiano  particolare
          competenza tecnica. I contratti e le  convenzioni  inerenti
          all'attuazione del programma di cui al presente comma  sono
          stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della
          pubblica sicurezza, o da  un  suo  delegato,  acquisito  il
          parere della Commissione di cui al presente comma." 
              - si riporta il testo dell'art. 18 della L.  12-11-2011
          n. 183 recante Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello  Stato.  (Legge  di  stabilita'
          2012), pubblicata nella Gazz. Uff.  14  novembre  2011,  n.
          265, S.O. come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  18  Finanziamento  di  infrastrutture   mediante
          defiscalizzazione 
              1. Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture,   incluse   in   piani   o   programmi   di
          amministrazioni pubbliche previsti a legislazione  vigente,
          da  realizzare  con  contratti  di  partenariato   pubblico
          privato di cui all'articolo 3, comma  15-ter,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  riducendo  ovvero
          azzerando il contributo pubblico a fondo perduto,  in  modo
          da assicurare la sostenibilita'  economica  dell'operazione
          di  partenariato  pubblico  privato  tenuto   conto   delle
          condizioni di mercato,  possono  essere  previste,  per  le
          societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo  156
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni, nonche', a  seconda  delle
          diverse   tipologie   di   contratto,   per   il   soggetto
          interessato,  ivi  inclusi  i  soggetti  concessionari,  le
          seguenti misure: 
              a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante  il
          periodo di concessione possono essere compensate totalmente
          o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto; 
              b)  il  versamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, puo' essere assolto  mediante  compensazione
          con il predetto contributo pubblico a  fondo  perduto,  nel
          rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del  28
          novembre  2006,  relativa  all'IVA   e   delle   pertinenti
          disposizioni in materia di  risorse  proprie  del  bilancio
          dell'Unione europea,  nonche',  limitatamente  alle  grandi
          infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
          anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
          valore aggiunto relativa alle  operazioni  di  importazione
          riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento; 
              c)  l'ammontare  del  canone  di  concessione  previsto
          dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
          prevista dall'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,
          possono  essere   riconosciuti   al   concessionario   come
          contributo in conto esercizio. 
              2. L'importo del contributo pubblico  a  fondo  perduto
          nonche' le modalita' e i termini delle misure  previste  al
          comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono  posti  a
          base di gara per  l'individuazione  del  concessionario,  e
          successivamente riportate nel contratto di  concessione  da
          approvare con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. La misura massima del  contributo  pubblico,
          ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere
          il 50 per cento del costo dell'investimento e  deve  essere
          in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
          materia. Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzate  anche  per  le  infrastrutture   di   interesse
          strategico gia' affidate o  in  corso  di  affidamento  con
          contratti  di  partenariato   pubblico   privato   di   cui
          all'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, nel caso  in  cui  risulti  necessario
          ripristinare l'equilibrio del piano economico  finanziario.
          Il CIPE con propria delibera, previo parere  del  Nars  che
          allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori  componenti
          designati  rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  adottata  su  proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  determina  l'importo  del
          contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario  per
          il riequilibrio del piano economico  finanziario  ai  sensi
          del   periodo   precedente,   l'ammontare   delle   risorse
          disponibili   a    legislazione    vigente    utilizzabili,
          l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
          compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
          criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
          delle agevolazioni in caso di miglioramento  dei  parametri
          posti a  base  del  piano  economico  finanziario.  Con  le
          modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi'
          definita ogni altra  disposizione  attuativa  del  presente
          articolo. 
              2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
          lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per  cento,  e'
          determinato    per    ciascun     anno     di     esercizio
          dell'infrastruttura: 
              a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture,  in
          misura  pari  all'ammontare  delle   riscossioni   dell'IVA
          registrato nel medesimo anno; 
              b)  in  relazione  a  progetti  di  ampliamento  ovvero
          potenziamento di infrastrutture esistenti, in  misura  pari
          alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni  dell'IVA
          registrato nel medesimo anno e la media  delle  riscossioni
          conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
          in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento. 
              2-ter. (soppresso) 
              2-quater.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono  stabilite  le
          modalita'  di  accertamento,   calcolo   e   determinazione
          dell'incremento di  gettito  di  cui  al  comma  2-bis,  di
          corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto
          gettito alla  societa'  di  progetto,  nonche'  ogni  altra
          disposizione  attuativa  della  disposizione  di   cui   al
          predetto comma 2-bis. 
              2-quinquies.  Restano  salve  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi 990 e 991, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, con riguardo agli interventi  di  finanza  di
          progetto gia' individuati ed in parte finanziati  ai  sensi
          del citato comma 991. (50) 
              3. (abrogato) 
              4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
          economico-finanziario si procede alla verifica del  calcolo
          del  costo  medio  ponderato  del  capitale  investito   ed
          eventualmente del premio di rischio indicati nel  contratto
          di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
          misure  previste  al  comma  1  sulla   base   dei   valori
          consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
          luce  delle  stime  di  traffico  registrate  nel  medesimo
          periodo." 
              - Si riporta l'art. 1 del D.L. 22-6-2012 n. 83  recante
          Misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 26 giugno 2012,  n.  147,  S.O.  convertito  con
          modificazioni con Legge 7-8-2012 n.  134  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              - 
              "Art.  1   Integrazione   della   disciplina   relativa
          all'emissione di obbligazioni e  di  titoli  di  debito  da
          parte delle societa' di progetto - project bond 
              1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto  emesse
          dalle  societa'  di  cui  all'articolo  157   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  sono  soggette  allo
          stesso regime fiscale previsto  per  i  titoli  del  debito
          pubblico. 
              2. All'articolo 3, comma 115, della legge  28  dicembre
          1995, n. 549, dopo le parole: «diversi dalle  banche»  sono
          aggiunte le seguenti: «e dalle societa' di cui all'articolo
          157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 
              3. Le garanzie di  qualunque  tipo  da  chiunque  e  in
          qualsiasi momento prestate in relazione alle  emissioni  di
          obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa'  di
          cui all'articolo 157  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n.  163,  nonche'  le  relative  eventuali  surroghe,
          postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni    anche
          parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate  in
          relazione a tali emissioni, sono soggette alle  imposte  di
          registro, ipotecarie e catastali in  misura  fissa  di  cui
          rispettivamente al decreto del Presidente della  Repubblica
          26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31  ottobre
          1990, n. 347. 
              4. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle
          obbligazioni emesse nei tre anni successivi  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              5. E' ammessa  l'emissione  di  obbligazioni  ai  sensi
          dell'articolo 157 del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163 , anche  ai  fini  del  rifinanziamento  del  debito
          precedentemente    contratto    per    la     realizzazione
          dell'infrastruttura o delle opere connesse al  servizio  di
          pubblica utilita' di cui sia titolare. " 
              - Il testo del Decreto Legge 5-10-1993 n.  400  recante
          Disposizioni per la determinazione dei  canoni  relativi  a
          concessioni demaniali marittime e' stato  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 5  ottobre  1993,  n.  234,  e  convertito,  con
          modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n.
          494 pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285.