Art. 22 
 
         Misure per l'aumento della produttivita' nei porti 
 
  1. All'articolo  5-bis  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «Nei  siti  oggetto  di
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle  aree  portuali  e
marino costiere poste in siti» e il quarto periodo e' sostituito  dal
seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro  trenta
giorni  dalla  suddetta  trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il
progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture  di
contenimento  non  comprese  nei  provvedimenti  di  rilascio   della
Valutazione d'impatto ambientale dei  Piani  regolatori  portuali  di
riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti,
della Commissione di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto  alla
valutazione di impatto ambientale»; 
  b) al comma 2, lettera a), le parole: «analoghe al  fondo  naturale
con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse; 
  c) al comma 2, lettera c), le parole «con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 6» sono soppresse; 
  d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  disposizione,  definisce  con  proprio  decreto   le
modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche  al
fine  dell'eventuale  loro  reimpiego,  di  aree  portuali  e  marino
costiere poste in siti  di  bonifica  di  interesse  nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti:  «adotta  con  proprio  decreto  le  norme
tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali
e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al
fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati  ed  al  fine  di
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo». 
  2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle  autorita'
portuali e' consentito di stabilire variazioni in  diminuzione,  fino
all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio  e  portuale,  cosi'  come
adeguate ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28  maggio  2009,  n.  107,  nonche'  variazioni  in
aumento, fino a ((un limite massimo)) pari  al  doppio  della  misura
delle  tasse  medesime.   ((L'utilizzo   delle   entrate   rivenienti
dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorita'
portuali)),  nonche'  la  compensazione,  con  riduzioni   di   spese
correnti, sono adeguatamente esposti nelle ((relazioni sul bilancio))
di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorita'
portuali si avvalgano della  predetta  facolta'  di  riduzione  della
tassa di ancoraggio in misura superiore al  settanta  per  cento,  e'
esclusa la  possibilita'  di  pagare  il  tributo  con  la  modalita'
dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti  attesta
la compatibilita'  finanziaria  delle  operazioni  poste  in  essere.
((Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma)) non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma
1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti»
sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari  alla  messa
in sicurezza, alla manutenzione e alla  riqualificazione  strutturale
degli ambiti portuali» e le parole: «di 70  milioni  di  euro  annui»
sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5-bis  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in
          materia portuale". Pubblicata nella Gazz. Uff.  4  febbraio
          1997, n. 28, S.O., come modificato dalla preente legge: 
              - 
              "Art.5-bis. Disposizioni in materia di dragaggio. 
              1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in  siti
          di bonifica di interesse nazionale, ai sensi  dell'articolo
          252 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive  modificazioni,  le  operazioni   di   dragaggio
          possono   essere   svolte   anche   contestualmente    alla
          predisposizione del progetto  relativo  alle  attivita'  di
          bonifica. Al fine di evitare che  tali  operazioni  possano
          pregiudicare la futura bonifica del sito,  il  progetto  di
          dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione
          del materiale, ivi compreso l'eventuale  progetto  relativo
          alle casse di colmata, vasche di raccolta  o  strutture  di
          contenimento   di   cui   al   comma   3,   e'   presentato
          dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'ente
          competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
          con proprio  decreto,  approva  il  progetto  entro  trenta
          giorni sotto il profilo tecnico-economico  e  trasmette  il
          relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  per   l'approvazione
          definitiva.  Il  decreto  di  approvazione  del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve
          intervenire   entro   trenta    giorni    dalla    suddetta
          trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il  progetto   di
          dragaggio prevede anche il progetto  di  infrastrutture  di
          contenimento non comprese  nei  provvedimenti  di  rilascio
          della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori
          portuali di riferimento,  o  comunque  difformi  da  quelle
          oggetto  dei  provvedimenti  della   Commissione   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152,  sull'assoggettabilita'  o  meno  del  progetto   alla
          valutazione  di   impatto   ambientale.   Il   decreto   di
          autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7
          del citato articolo 252 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e allo stesso deve  essere  garantita  idonea
          forma di pubblicita'. 
              2. I materiali derivanti dalle attivita'  di  dragaggio
          di  aree  portuali  e  marino-costiere  poste  in  siti  di
          bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni  loro  singola
          frazione granulometrica ottenuta a seguito  di  separazione
          con metodi fisici: 
              a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito  di
          trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della  rimozione
          degli inquinanti, ad esclusione  dei  processi  finalizzati
          alla    immobilizzazione    degli    inquinanti     stessi,
          caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche  idonee
          con riferimento al sito di destinazione, e  non  presentino
          positivita' ai test  eco-tossicologici,  su  autorizzazione
          dell'autorita' competente per la bonifica,  possono  essere
          immessi o refluiti nei corpi idrici dai  quali  provengono,
          ovvero possono essere utilizzati per il  rifacimento  degli
          arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare
          lo stato dei fondali attraverso attivita' di  capping,  nel
          rispetto delle modalita' previste dal  decreto  di  cui  al
          comma  6.  Restano  salve  le  competenze   della   regione
          territorialmente interessata; 
              b) qualora  presentino,  all'origine  o  a  seguito  di
          trattamenti   aventi   esclusivamente   lo   scopo    della
          desalinizzazione ovvero della rimozione  degli  inquinanti,
          ad  esclusione  quindi  dei   processi   finalizzati   alla
          immobilizzazione  degli  inquinanti  stessi,   livelli   di
          contaminazione  non  superiori  a  quelli  stabiliti  nelle
          colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in  funzione
          della destinazione d'uso e qualora  risultino  conformi  al
          test di cessione da compiere con il metodo  e  in  base  ai
          parametri di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  possono
          essere destinati a impiego a  terra  secondo  le  modalita'
          previste dal decreto di cui al  comma  6.  Nel  caso  siano
          destinati  a  impiego  in  aree  con   falda   naturalmente
          salinizzata, i materiali  da  collocare  possono  avere  un
          livello  di  concentrazione  di  solfati   e   di   cloruri
          nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui
          all'allegato   3   del   citato   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme
          parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta
          qualsiasi   modificazione   delle   caratteristiche.   Tale
          destinazione deve essere indicata nei progetti  di  cui  al
          comma 1. Il provvedimento di approvazione del  progetto  di
          dragaggio costituisce altresi'  autorizzazione  all'impiego
          dei materiali fissandone l'opera  pubblica,  il  luogo,  le
          condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione
          dei corrispondenti materiali naturali; 
              c) qualora risultino non  pericolosi  all'origine  o  a
          seguito  di  trattamenti  finalizzati  esclusivamente  alla
          rimozione  degli  inquinanti,  ad  esclusione  quindi   dei
          processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti
          stessi quali  solidificazione  e  stabilizzazione,  possono
          essere destinati a  refluimento  all'interno  di  casse  di
          colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture  di
          contenimento    che    presentino     un     sistema     di
          impermeabilizzazione naturale o  artificiale  o  completato
          artificialmente al  perimetro  e  sul  fondo  in  grado  di
          assicurare requisiti di permeabilita' equivalenti a  quelli
          di uno strato di materiale naturale  dello  spessore  di  1
          metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s 
              d) qualora risultino caratterizzati  da  concentrazioni
          degli inquinanti al  di  sotto  dei  valori  di  intervento
          definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare  per  ciascun  sito  di
          interesse nazionale, l'area  interessata  viene  restituita
          agli  usi  legittimi,  previo   parere   favorevole   della
          conferenza di servizi di cui all'articolo  242,  comma  13,
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152. 
              3. Nel caso di opere il  cui  progetto  abbia  concluso
          l'iter approvativo alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  tali  requisiti  sono  certificati
          dalle amministrazioni titolari delle  opere  medesime.  Nel
          caso in cui, al termine delle attivita' di  refluimento,  i
          materiali di cui sopra presentino livelli  di  inquinamento
          superiori  ai  valori  limite  di  cui   alla   Tabella   1
          dell'allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006 deve essere attivata la procedura di  bonifica
          dell'area derivante dall'attivita' di colmata in  relazione
          alla destinazione  d'uso.  E'  fatta  salva  l'applicazione
          delle  norme   vigenti   in   materia   di   autorizzazione
          paesaggistica.  Nel  caso  di   permanenza   in   sito   di
          concentrazioni  residue  degli   inquinanti   eccedenti   i
          predetti valori limite, devono essere  adottate  misure  di
          sicurezza che garantiscano comunque la tutela della  salute
          e  dell'ambiente.  L'accettabilita'  delle   concentrazioni
          residue degli inquinanti eccedenti  i  valori  limite  deve
          essere accertata attraverso una metodologia di  analisi  di
          rischio con procedura  diretta  e  riconosciuta  a  livello
          internazionale che assicuri, per la parte di interesse,  il
          soddisfacimento    dei    'Criteri     metodologici     per
          l'applicazione nell'analisi di rischio  sanitaria  ai  siti
          contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto  superiore
          di sanita' e dalle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
          dell'ambiente. I principali criteri di riferimento  per  la
          conduzione   dell'analisi   di   rischio   sono   riportati
          nell'allegato B del decreto ministeriale 7  novembre  2008.
          Per la verifica della presenza di valori di  concentrazione
          superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa  e  per
          la  valutazione  dell'accettabilita'  delle  concentrazioni
          residue degli  inquinanti  si  tiene  conto  del  contenuto
          dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma  1.  Tale
          procedura puo' essere attuata con l'impiego  di  tecnologie
          che   possano   consentire,   contestualmente   alla   loro
          applicazione, l'utilizzo delle aree medesime. 
              4. I materiali di cui al comma 3  destinati  ad  essere
          refluiti   all'interno   di   strutture   di   contenimento
          nell'ambito  di  porti  nazionali  diversi  da  quello   di
          provenienza devono  essere  accompagnati  da  un  documento
          contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e
          dei galleggianti all'uopo impiegati  sono  quelle  previste
          dalle  norme  nazionali  e  internazionali  in  materia  di
          trasporto    marittimo    e    garantiscono     l'idoneita'
          dell'impresa.  Le  Autorita'   marittime   competenti   per
          provenienza e  destinazione  dei  materiali  concordano  un
          sistema  di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante
          vigilanza durante il trasporto dei  materiali,  nell'ambito
          delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere  gestito
          secondo quanto previsto ai commi 2  e  3  viene  verificata
          mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima  del
          dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal
          citato decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche  al
          decreto di cui al periodo  precedente  sono  apportate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare.   In   caso   di   realizzazione,
          nell'ambito  dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture
          adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti  dalle
          attivita'  di  dragaggio  nonche'   dalle   operazioni   di
          bonifica, prima della loro messa a  dimora  definitiva,  il
          termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza
          limitazione   di   quantitativi,   assicurando    il    non
          trasferimento degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.
          Sono  fatte  salve  le   disposizioni   adottate   per   la
          salvaguardia della  laguna  di  Venezia.  Si  applicano  le
          previsioni    della    vigente     normativa     ambientale
          nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione  a
          terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 
              6.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e trasporti, adotta con proprio  decreto  le
          norme tecniche applicabili  alle  operazioni  di  dragaggio
          nelle aree portuali e marino  costiere  poste  in  siti  di
          bonifica di  interesse  nazionale  al  fine  dell'eventuale
          reimpiego dei  materiali  dragati  ed  al  fine  di  quanto
          previsto dal comma 2 del presente articolo. Fino alla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,
          si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato
          articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              7.  Fermo  restando   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modifiche,
          per i  porti  di  categoria  II,  classe  III,  la  regione
          disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore
          portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei
          comuni interessati. 
              8. I materiali provenienti dal  dragaggio  dei  fondali
          dei porti non compresi in siti di interesse  nazionale,  ai
          sensi dell'articolo 252 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive  modificazioni,  possono  essere
          immersi   in   mare   con   autorizzazione   dell'autorita'
          competente nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo
          109, comma 2, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152.  I  suddetti  materiali  possono  essere  diversamente
          utilizzati a fini di ripascimento,  anche  con  sversamento
          nel  tratto  di  spiaggia  sommersa  attiva,   o   per   la
          realizzazione di casse di  colmata  o  altre  strutture  di
          contenimento nei porti in attuazione del  Piano  regolatore
          portuale ovvero lungo  il  litorale  per  la  ricostruzione
          della fascia costiera,  con  autorizzazione  della  regione
          territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della
          legge 31 luglio 2002, n. 179." 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio
          2009, n.107 recante Regolamento  concernente  la  revisione
          della disciplina delle tasse e  dei  diritti  marittimi,  a
          norma dell'articolo 1, comma 989, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto  2009,
          n. 180. 
              - Si riporta il testo dell'art. 18-bis della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in
          materia portuale", pubblicata nella Gazz. Uff.  4  febbraio
          1997, n. 28, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art.18-bis.  Autonomia  finanziaria  delle   autorita'
          portuali e finanziamento della realizzazione di  opere  nei
          porti. 
              1. Al fine di agevolare la  realizzazione  delle  opere
          previste nei rispettivi piani  regolatori  portuali  e  nei
          piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
          infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
          stradali  e  ferroviari  nei  porti  e   gli   investimenti
          necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
          riqualificazione  strutturale  degli  ambiti  portuali,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   un   fondo   per   il
          finanziamento degli interventi  di  adeguamento  dei  porti
          alimentato su base annua, in misura pari  all'1  per  cento
          dell'imposta sul valore aggiunto  dovuta  sull'importazione
          delle merci introdotte  nel  territorio  nazionale  per  il
          tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni  di  euro
          annui. 
              2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario,
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  quantifica
          l'ammontare  dell'imposta  sul   valore   aggiunto   dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota
          da iscrivere nel fondo. 
              3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti la  documentazione  relativa
          alla  realizzazione  delle   infrastrutture   portuali   in
          attuazione del presente articolo. 
              4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, attribuendo a ciascun porto  l'ottanta  per  cento
          della  quota  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per suo tramite e ripartendo  il  restante  venti
          per cento tra i porti, con finalita'  perequative,  tenendo
          altresi'  conto  delle  previsioni  dei  rispettivi   piani
          operativi triennali e piani regolatori portuali. 
              5. Per la realizzazione delle opere e degli  interventi
          di cui al comma 1, le autorita' portuali possono,  in  ogni
          caso,  fare  ricorso  a  forme  di  compartecipazione   del
          capitale privato, secondo la disciplina  della  tecnica  di
          finanza di progetto di cui  all'articolo  153  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e  successive  modifiche
          ed integrazioni, stipulando contratti  di  finanziamento  a
          medio e lungo termine con istituti di credito nazionali  ed
          internazionali  abilitati,  inclusa  la  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. 
              6. Sono abrogati i commi da 247 a 250  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244."