Art. 24 Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ((al comma 1, le parole: «d'intesa con»,)) sono sostituite dalla seguente: «sentita» e le parole: «e' stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «((e' approvata)) la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto»; b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ((e dei corrispettivi)) dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonche' le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.». 2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attivita' di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'.». 3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonche' al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e scendere» sono sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»; b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. L'autorita' competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, puo' richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, ((il pagamento)) di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. ((L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e)) non puo' comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. ((I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico)). Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorita', non sono piu' soggette alle limitazioni ((nel diritto di far salire)) o scendere le persone fintanto che ((non si verifichino)) nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate. 4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli medi tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.». ((3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' inserito il seguente:)) ((«3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».))
Riferimenti normativi - si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 8-7-2003 n. 188 recante Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170, S.O. come modificato dalla presente legge: - "Art.17. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. 1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, e' approvata la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso. 3. Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attivita', nonche' le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi cosi' considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all'articolo 14. 4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e marginali del canone per usi equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete. 5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri: a) qualita' dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocita' massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea; b) saturazione, legata alla densita' dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari; c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocita' del convoglio, nonche' alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria; d) velocita', intesa come grado di assorbimento di capacita' sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta; e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata. 6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione dovuto da ciascun assegnatario di capacita' per le tracce orarie programmate nell'orario ferroviario. Gli altri parametri di cui al comma 5 si applicano su base chilometrica. 7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' individuare con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone. 8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocita'/Alta Capacita' non dovra' comunque essere inferiore al 2 per cento. Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione. 9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla base dei principi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualita' delle capacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio. 10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni. 11. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonche' le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20. 11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e' determinato secondo i seguenti principi: a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale; b) computo dei consumi medi per tipologia di treno; c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie; d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie. 11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessita' di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocita', attrezzate per velocita' pari o superiori a 250 chilometri orari. 11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-ter, conformemente al diritto comunitario e in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' ai principi di equita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e' effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter, senza compromettere la redditivita' economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applica, ed e' soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonche' di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. 11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter." - si riporta il testo dell'art. 5 del citato D.Lgs. 8-7-2003 n. 188 come modificato dalla presente legge: "Art.5. Contabilita' e bilancio delle imprese ferroviarie. 1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio annuale. 2. Nel bilancio annuale sono tenute separate le attivita' connesse con la prestazione di servizi di trasporto merci. 3. Qualora siano erogati fondi per le attivita' relative alla prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico, essi devono figurare separatamente nella pertinente contabilita' e non possono essere trasferiti alle attivita' relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o ad altre attivita'. 4. Qualora l'impresa ferroviaria svolga attivita' connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, nel bilancio sono tenute separate le attivita' connesse alla prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due settori di attivita' non puo' essere trasferito all'altro. I conti relativi ai due settori di attivita' sono tenuti in modo da riflettere tale divieto. 4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attivita' di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'." - si riporta l'art. 59 della legge 23-7-2009 n. 99 recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O., come modificato dalla presente legge: "Art. 59. (Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale) 1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale di cui all' articolo 58, a condizione che la finalita' principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione e' valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell'Organismo di regolazione di cui all' articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonche' la percorrenza coperta dal servizio. 2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, puo' essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire o scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditivita' di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorita' pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalita' di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto. 3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta: a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) del gestore dell'infrastruttura; c) della o delle regioni titolari del con tratto di servizio pubblico;. d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico. 4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo e' assoggettato. 4-bis. L'autorita' competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, puo' richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, il pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e non puo' comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorita', non sono piu' soggette alle limitazioni nel diritto di far salire o scendere le persone fintanto che non si verifichino nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate. 4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli medi tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica." - si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 10-8-2007 n. 162 recante Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2007, n. 234, S.O., come modificato dalla presente legge: "Art.12. Norme nazionali di sicurezza. 1. L'Agenzia provvede affinche' gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di sicurezza. 2. L'Agenzia apporta, quando necessarie, le modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali. 3. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma precedente alla Commissione. 3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. 4. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, o comunque le norme riguardino l'attivita' di imprese ferroviarie di altri Stati membri sulla rete ferroviaria italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di norma alla Commissione."