Art. 26 Proroghe in materia di appalti pubblici 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 e' sostituito dal seguente: «418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.». 2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a)al comma 9-bis:)) ((1) al primo e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;)) ((2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;)) b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
Riferimenti normativi - La legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.. - Si riporta il testo dell'art. 253, commi 9-bis, 15-bis, 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O., come modificato dalla presente legge: "Art. 253. Norme transitorie (omissis) 9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2015, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche' agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalita' ivi previste. (omissis) 15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 91 (Procedure di affidamento art. 17, legge n. 109/1994) fino al 31 dicembre 2015 per la dimostrazione dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia), con le modalita' ivi previste. (omissis) 20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria)."