(( Art. 26-ter 
 
                     Anticipazione del prezzo )) 
 
  ((1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati
a seguito di gare bandite successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2014, in deroga ai  vigenti  divieti  di  anticipazione  del
prezzo,  e'  prevista  e  pubblicizzata  nella  gara   d'appalto   la
corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al
10 per cento dell'importo contrattuale.  Si  applicano  gli  articoli
124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e  3,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.)) 
  ((2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori  di  durata
pluriennale, l'anticipazione  va  compensata  fino  alla  concorrenza
dell'importo sui  pagamenti  effettuati  nel  corso  del  primo  anno
contabile.)) 
  ((3. Nel caso  di  contratti  sottoscritti  nel  corso  dell'ultimo
trimestre dell'anno, l'anticipazione e'  effettuata  nel  primo  mese
dell'anno successivo ed e' compensata nel  corso  del  medesimo  anno
contabile.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163 si vedano i riferimenti normativi all'articolo
          26-bis. 
              - Si riporta il testo dell' articolo 124, commi 1  e  2
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante:  Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288: 
              "Art. 124. (Fideiussione a garanzia  dell'anticipazione
          e fideiussione a garanzia dei saldi) 
              1.  L'erogazione  dell'anticipazione,  ove   consentita
          dalla leggi vigenti, e' subordinata  alla  costituzione  di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei
          lavori. 
              2.  L'importo  della  garanzia  viene  gradualmente  ed
          automaticamente ridotto nel corso dei lavori,  in  rapporto
          al progressivo recupero dell'anticipazione da  parte  delle
          stazioni appaltanti." 
              - Si riporta il testo dell' articolo 140, commi 2  e  3
          del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207: 
              "Art. 140. (Anticipazione) 
              (omissis) 
              2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni
          appaltanti erogano  all'esecutore,  entro  quindici  giorni
          dalla data di effettivo inizio  dei  lavori  accertata  dal
          responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo
          contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.  La
          ritardata  corresponsione  dell'anticipazione  obbliga   al
          pagamento   degli   interessi   corrispettivi    a    norma
          dell'articolo 1282 codice civile. 
              3.  Il  beneficiario   decade   dall'anticipazione   se
          l'esecuzione  dei  lavori  non  procede  secondo  i   tempi
          contrattuali, e sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli
          interessi corrispettivi  al  tasso  legale  con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione".