Art. 27 
 
            Semplificazione in materia di procedura CIPE 
                     e concessioni autostradali 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre  2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,
n. 47, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di
ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare
nonche' la componente investimenti dei parametri X  e  K  relativi  a
ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con  decreto  motivato  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  il  15
dicembre, sono approvate  o  rigettate  le  variazioni  proposte.  Il
decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative
alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e  dei
relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi  inadempienze
delle disposizioni previste  dalla  convenzione  e  che  siano  state
formalmente  contestate  dal  concessionario  entro  il   30   giugno
precedente.». 
  2. All'articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, terzo  periodo,  le  parole:  «Dipartimento  per  la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e, dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i  quali
il decreto puo' essere comunque adottato»; 
  b) al comma 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di
criticita' procedurali,  tali  da  non  consentire  il  rispetto  del
predetto termine di trenta giorni  per  l'adozione  del  decreto,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al  Consiglio
dei Ministri per le conseguenti determinazioni.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21,  del  decreto
          legge  24  dicembre  2003,  n.  355,  "Proroga  di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative",  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in  legge,
          con modificazioni, dall'art. 1,  della  legge  27  febbraio
          2004, n. 47, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 21. Concessioni autostradali. 
              1. - 2. (abrogati) 
              3. Entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al
          CIPE una  proposta  intesa  a  integrare  gli  standard  di
          qualita' e le  modalita'  di  misurazione  e  verifica  dei
          relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita'  e
          sicurezza del servizio, fluidita'  in  itinere  e  qualita'
          ambientale. La formulazione integrativa dovra'  basarsi  su
          rilevazioni  oggettive   e   verificabili   dei   risultati
          ottenuti. Essa dovra' essere resa operativa in tempo  utile
          a permetterne l'applicazione alle scadenze  previste  dagli
          impegni  contrattuali  vigenti  o  a  far  tempo  dal  loro
          rinnovo. 
              4. (abrogato) 
              5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15
          ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni  tariffarie
          che intende applicare nonche'  la  componente  investimenti
          dei  parametri  X  e  K  relativi  a  ciascuno  dei   nuovi
          interventi aggiuntivi. Con decreto  motivato  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro
          il 15 dicembre, sono approvate o  rigettate  le  variazioni
          proposte.   Il    decreto    motivato    puo'    riguardare
          esclusivamente le verifiche relative alla  correttezza  dei
          valori inseriti nella formula revisionale  e  dei  relativi
          conteggi, nonche' alla sussistenza  di  gravi  inadempienze
          delle disposizioni previste dalla convenzione e  che  siano
          state formalmente contestate dal concessionario entro il 30
          giugno precedente. 
              6. (abrogato) 
              7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente  convenzione  tra
          ANAS e Autostrade Spa, ora  Autostrade  per  l'Italia  Spa,
          stipulato il 23 dicembre 2002, e'  approvato  a  tutti  gli
          effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze. Ai soli fini di tale atto  aggiuntivo,  lo  stesso
          subordina l'applicazione del  primo  incremento  tariffario
          annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi
          all'approvazione  del  relativo  progetto  ai  sensi  della
          vigente  normativa;  i  successivi   incrementi   tariffari
          annuali devono essere applicati in funzione del progressivo
          stato  di  avanzamento  dei  lavori  di  realizzazione  del
          singolo intervento " 
              - Si riporta il testo dell'articolo 169-bis del  citato
          decreto legislativo 12-4-2006 n. 163, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 169-bis Approvazione unica progetto preliminare 
              1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti, il CIPE puo' valutare il  progetto  preliminare,
          istruito secondo le previsioni dell'articolo 165,  ai  fini
          dell'approvazione   unica   dello    stesso,    assicurando
          l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso  di
          opere  finanziate  a  carico  della  finanza  pubblica,  la
          delibera  CIPE  relativa  al  progetto   preliminare   deve
          indicare  un  termine  perentorio,  a  pena  di   decadenza
          dell'efficacia della  delibera  e  del  finanziamento,  per
          l'approvazione  del  progetto  definitivo.   In   caso   di
          approvazione unica del progetto preliminare,  che  comporta
          gli  effetti  dell'articolo  165,  comma  7,  il   progetto
          definitivo e' approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente,
          della tutela del territorio e del mare  per  i  profili  di
          rispettiva  competenza,  sentito  il  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con   le
          modalita' di cui al presente articolo e  sempre  che  siano
          rispettate  le  condizioni  previste   al   comma   2.   II
          Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
          politica  economica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,   decorsi
          infruttuosamente i quali il decreto  puo'  essere  comunque
          adottato. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          fornisce al CIPE  comunicazione  periodica  sulle  avvenute
          approvazioni dei  progetti  definitivi  e  sullo  stato  di
          avanzamento delle opere. 
              2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla
          relazione del progettista prevista dall'art. 166, comma  1,
          da una ulteriore relazione del progettista, confermata  dal
          responsabile del procedimento, che attesti: 
              a) che il progetto definitivo rispetta le  prescrizioni
          e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE; 
              b) che il progetto  definitivo  non  comporta  varianti
          localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo  167,  comma
          6; 
              c) che la realizzazione  del  progetto  definitivo  non
          comporta il superamento del limite  di  spesa  fissato  dal
          CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare. 
              3. Il progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del
          soggetto aggiudicatore,  del  concessionario  o  contraente
          generale a ciascuna delle amministrazioni  interessate  dal
          progetto rappresentate nel CIPE  e  a  tutte  le  ulteriori
          amministrazioni  competenti   a   rilasciare   permessi   e
          autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di
          opere   interferenti.    Nel    termine    perentorio    di
          quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  del  progetto  le
          pubbliche amministrazioni competenti e i gestori  di  opere
          interferenti  possono  presentare  motivate   proposte   di
          adeguamento o richieste di  prescrizioni  per  il  progetto
          definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
          localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere,
          nel rispetto dei limiti di spesa  e  delle  caratteristiche
          prestazionali e delle specifiche funzionali individuati  in
          sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni  successivi
          il Ministero valuta  la  compatibilita'  delle  proposte  e
          richieste   pervenute   dalle   pubbliche   amministrazioni
          competenti e dai  gestori  di  opere  interferenti  con  le
          indicazioni vincolanti contenute nel  progetto  preliminare
          approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte
          le condizioni di cui al comma  2,  il  progetto  definitivo
          viene approvato con il decreto di cui al comma 1.  In  caso
          di  criticita'  procedurali,  tali  da  non  consentire  il
          rispetto  del  predetto  termine  di  trenta   giorni   per
          l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti riferisce al Consiglio dei  Ministri  per  le
          conseguenti determinazioni. 
              4.  L'approvazione  del  progetto  definitivo  con   il
          decreto  di  cui  al  comma   1,   comporta   gli   effetti
          dell'articolo 166, comma 5, e la dichiarazione di  pubblica
          utilita'  dell'opera.  Per  quanto  riguarda  l'avvio   del
          procedimento  di  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si
          applica l'articolo 166, comma 2. 
              5. Il termine di cui all'articolo  170,  comma  3,  per
          l'indicazione delle interferenze non rilevate dal  soggetto
          aggiudicatore  e'  pari  a  quarantacinque  giorni  ed   il
          programma di risoluzione, approvato con il decreto  di  cui
          al comma 2 unitamente al progetto definitivo, e' vincolante
          per gli enti gestori di reti o opere destinate al  pubblico
          servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5."