Art. 11 
 
 
Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali  e  altre
                           misure urgenti 
 
  1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter le parole  «1°  luglio  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti «1° ottobre 2013»; 
    b) il comma 1-quater e' abrogato. 
  2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre  2012
la Banca d'Italia, all'atto del versamento al  bilancio  dello  Stato
degli  utili  di  gestione,   comunica   annualmente   al   Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del  tesoro  la  quota  di
tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato  greci
presenti nel portafoglio Securities  Markets  Programme  attribuibili
all'Italia. La quota  degli  utili  di  cui  al  periodo  precedente,
relativa ai  redditi  provenienti  dai  titoli  greci  detenuti  come
investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del
21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, e' pari a 4,1  milioni  di
euro. 
  3. Le predette quote sono  riassegnate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa  per  far
fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2. 
  4. Nelle more della procedura di cui al comma 3,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  essere  autorizzato  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con  emissione
di ordini di pagamento sul pertinente  capitolo  di  spesa  entro  il
termine di novanta giorni dal pagamento. 
  5. E' autorizzato un contributo in  favore  del  Chernobyl  Shelter
Fund istituito presso la Banca Europea  per  la  Ricostruzione  e  lo
Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il  contributo
e' versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno  2013,
di 2.000.000 euro, e le successive di  5.775.000  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2014 al 2017. 
  6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge  24  dicembre
2012 n. 228, le parole:  «per  euro  58.000.000,00»  sono  sostituite
dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00». 
  (( 6-bis. Lo stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  il  servizio
civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.  230,  e'
incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di  10  milioni
di euro per l'anno 2014. )) 
  7. L'articolo 12-bis  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
abrogato. 
  8. L'articolo 6-novies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
sostituito dal seguente: 
  ((  «Art.  6-novies  (Detassazione  di  contributi,  indennizzi   e
risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). )) - 1.
Per i soggetti che hanno sede o  unita'  locali  nel  territorio  dei
comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e
di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto
degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi  e
i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi  natura  e
indipendentemente dalle modalita' di  fruizione  e  contabilizzazione
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive. 
  2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto,
in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto  legge  6  giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  verificano
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto  anche  degli
eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e  la  cura
del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1,  comma  373,
della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modifiche.
L'agevolazione e' concessa nei  limiti  e  alle  condizioni  previste
dalle decisioni della Commissione europea  C(2012)  9853  final  e  C
(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012». 
  (( 8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  parole:  «nonche'  degli  altri  soggetti
pubblici  competenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  degli  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20  maggio
1985, n. 222»; 
    b) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: 
  «5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione  delle
opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici
del maggio 2012 i soggetti  attuatori,  in  deroga  all'articolo  91,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, possono affidare gli incarichi di servizi  tecnici,  per  quanto
attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori  e  direzione
dei lavori,  di  importo  compreso  tra  euro  100.000  e  la  soglia
comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando  l'obbligo  di
gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6,  del  medesimo  codice,  fra
almeno dieci concorrenti scelti da  un  elenco  di  professionisti  e
sulla base del principio di rotazione degli incarichi». )) 
  9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i  gestori  dei
servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati  dagli  eventi
sismici  del  20  e  29  maggio   2012,   cosi'   come   identificati
dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012,  n.  122  e
successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare  e
quantificare la presenza di  macerie  a  terra  miste  ad  amianto  e
pianificare le attivita' di rimozione delle stesse per: 
    a) le aree interessate anche dalla tromba  d'aria  del  3  maggio
2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni  gia'  interessati
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  con  riferimento  alle
conseguenze della citata tromba d'aria; 
    b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto  derivanti
dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato
dagli  eventi  sismici,  per  quelli  derivanti  dalle  attivita'  di
demolizione e abbattimento degli  edifici  pericolanti  disposti  dai
comuni interessati, nonche' da altri soggetti competenti, o  comunque
svolti sui incarico dei medesimi comuni. 
  10. Sulla  base  della  quantificazione  delle  macerie  contenenti
amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente  della
Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario delegato, provvede,
anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento  delle
procedure di  gara  per  l'aggiudicazione  dei  contratti  aventi  ad
oggetto rispettivamente: 
    a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo  256
del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  recante  «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  n.  123,  in  materia  di
tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»,  la
rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il
loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento; 
    b) lo smaltimento dei  materiali  di  cui  al  comma  9,  con  la
previsione  che  l'aggiudicatario  si  impegnera'  ad  applicare   le
medesime condizioni  economiche  alle  attivita'  di  smaltimento  di
materiale contenente amianto commissionate  da  soggetti  privati  in
conseguenza degli eventi di cui al comma 9. 
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10  provvede
il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario
delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per  gli  eventi  sismici
del maggio 2012 nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili
rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122  ((
e dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
0083 )) del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza. 
  (( 11-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori  (SAL)
degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal  direttore  dei
lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati,  dal  presidente
del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario
beneficiario nel caso in cui l'unita' immobiliare non sia  ricompresa
in  un  consorzio  o   in   un   condominio,   solo   a   fronte   di
autocertificazione ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  rilasciata
dall'impresa affidataria dei lavori con  cui  si  attesti  l'avvenuto
pagamento  di  tutte  le  fatture  scadute  dei   fornitori   e   dei
subappaltatori relativi ai  lavori  effettuati  nel  precedente  SAL.
L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento. 
  11-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare  definisce  un  programma  di  interventi   finalizzato   a
provvedere  alle  bonifiche  ambientali  connesse  allo   smaltimento
dell'amianto  e  dell'eternit   derivanti   dalla   dismissione   dei
baraccamenti costruiti nei comuni della  Valle  del  Belice  indicati
all'articolo  26  della  legge  5  febbraio   1970,   n.   21.   Alla
realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede, nel
limite di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2013,  nell'ambito  delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate  alla  Regione
siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno  2009,  anche  mediante
una rimodulazione degli  interventi  e  delle  relative  risorse.  Il
riparto delle relative somme e' stabilito nel  rispetto  delle  quote
percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture
2 agosto 2007. 
  11-quater. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A  tal
fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito  operanti  nei
territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge  n.  74  del
2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con  apposita  convenzione  con  l'Associazione  bancaria   italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, al fine di concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da
garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi  sismici,
nel limite massimo di 6.000 milioni di euro». 
  11-quinquies.  Agli  interventi  di  ricostruzione,  riparazione  e
miglioramento sismico di  immobili  compresi  all'interno  del  piano
integrato di recupero del  borgo  storico  di  Spina  del  comune  di
Marsciano di cui  al  comma  3  dell'articolo  1  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3853  del  3  marzo  2010,
danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione
Umbria,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al   comma   1-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. )) 
  12.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013  n.  35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-bis
e' aggiunto il seguente articolo: 
  (( «Art. 3-ter (Disposizioni in materia  di  addizionale  regionale
all'IRPEF  nelle  Regioni  a  statuto   speciale).   ))   -   1.   ((
Esclusivamente al fine ))  di  consentire  la  predisposizione  delle
misure di copertura finanziaria degli oneri  derivanti  dal  rimborso
delle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2,  comma  3,
lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  deroga   alle
disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma  1,  del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  a  decorrere  dall'anno
2014, possono maggiorare fino ad un massimo di  1  punto  percentuale
l'aliquota base dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, stabilita nella  misura  dell'1,23  per  cento
dall'articolo  28  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» 
  (( 12-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai  disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo  1,  comma  180,  della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e
commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto,  i
pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre  che
in applicazione  dei  criteri  indicati  nel  comma  1  del  presente
articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati  su  titoli
esecutivi per i quali non sono piu' esperibili rimedi giurisdizionali
volti ad ottenere la sospensione dell'esecutivita'. Restano  fermi  i
suindicati piani di rientro, ivi  compresi  gli  eventuali  piani  di
pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi  piani,  in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi  da  76  a
91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191». 
  12-ter. I debiti di parte corrente delle pubbliche  amministrazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni  di  cui  al
comma 6 dell'articolo 7 del medesimo  decreto-legge,  sono  assistiti
dalla garanzia dello Stato. 
  12-quater.  Per  i  debiti  in  conto  capitale   delle   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 12-ter continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresi' ferma
la validita' delle  operazioni  di  pagamento  per  debiti  di  parte
corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e
gia'  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
  12-quinquies.  I  soggetti  creditori  possono  cedere  il  credito
certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma
12-ter ad una banca o ad un intermediario  finanziario,  anche  sulla
base di apposite convenzioni quadro. Per i  crediti  assistiti  dalla
garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al
2 per cento dell'ammontare del  credito.  Avvenuta  la  cessione  del
credito,  l'amministrazione  debitrice  diversa  dallo   Stato   puo'
richiedere la ristrutturazione del debito con piano di  ammortamento,
comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a  un
massimo di cinque anni, rilasciando delegazione di pagamento o  altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello
Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della  ristrutturazione
di  cui  al  presente   comma.   L'amministrazione   debitrice   puo'
contrattare  con  una  banca  o  un  intermediario   finanziario   la
ristrutturazione del debito, a condizioni  piu'  vantaggiose,  previo
contestuale rimborso del primo cessionario. 
  12-sexies. Per le finalita' di cui al comma  12-ter,  e'  istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze apposito Fondo  per
la copertura degli oneri  determinati  dal  rilascio  della  garanzia
dello  Stato,  nell'ambito  di  quanto  previsto  dal   comma   9-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti termini  e  modalita'  di  attuazione
della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi
di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato  e  ceduti
ai sensi del presente comma, nonche' le modalita' di escussione della
garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La garanzia dello Stato di
cui  ai  commi  12-ter  e  seguenti   acquista   efficacia   all'atto
dell'individuazione delle risorse da destinare al  Fondo  di  cui  al
presente comma. 
  12-septies. In caso di escussione  della  garanzia,  e'  attribuito
allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La  rivalsa  e'
esercitata  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo   spettanti   all'ente
debitore. Con il decreto di cui al comma 12-sexies sono  disciplinate
le modalita' per  l'esercizio  del  diritto  di  rivalsa  di  cui  al
presente comma. )) 
  13. La quota dell'anticipazione di euro  1.452.600.000,  attribuita
alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 14 maggio 2013, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133
del 16 maggio 2013, )) non utilizzata per il pagamento dei debiti  di
cui  all'articolo  2  del  decreto  legge  8  aprile  2013,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'
destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della  parte
del  piano  di  rientro,  di  cui  all'articolo  16,  comma  5,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le  risorse  di
cui al primo periodo  del  comma  9  dell'articolo  16  del  medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo  1
del  decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  destinate  alla
regione Campania. 
  14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di
cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n.  83  del  2012  e'
erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruita'  della
copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata  degli
interessi,  da  parte  del  Tavolo  tecnico  di  cui   al   comma   8
dell'articolo 16 del decreto-legge  n.  83  del  2012,  nonche'  alla
sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania. 
  15. Per la regione Campania, a  decorrere  dal  2014,  e'  disposta
l'applicazione delle maggiorazioni fiscali  di  cui  all'articolo  2,
comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito
fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via
residuale, all'ammortamento del corrispondente  prestito  di  cui  al
comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16,  comma
5,  del  decreto-legge  n.  83  del   2012,   per   l'intera   durata
dell'ammortamento dei medesimi prestiti. 
  16. Al comma 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge  n.  174  del
2012 sono aggiunte infine le seguenti parole «ovvero per  la  regione
Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134». 
  17. Al fine di fronteggiare lo stato di  crisi  del  settore  e  di
salvaguardare i lavoratori  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,  il
Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e'
autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte  le  somme  residue  a
valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge  30  aprile
1985, n. 163 e successive  modificazioni,  a  favore  delle  medesime
fondazioni. 
  18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e' fissata al 100 per cento. 
  19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui  al  comma  18  produce
effetti  esclusivamente  sulla  seconda  o  unica  rata  di   acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  effettuando  il
versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l'acconto
complessivamente dovuto e  l'importo  dell'eventuale  prima  rata  di
acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza  fiscale,  i
sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica  rata  di  acconto
tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma. 
  20. Per il periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2013,  la
misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e'
aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione  produce  effetti
esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando  il
versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l'acconto
complessivamente dovuto e  l'importo  dell'eventuale  prima  rata  di
acconto. 
  21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2013  e  per
quello successivo, il versamento di acconto di cui  all'articolo  35,
comma 1, del decreto-legge 18  marzo  1976  n.  46,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e'  fissato  nella
misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in  corso  al  31
dicembre 2013, la  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  produce
effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando
il versamento in misura corrispondente alla differenza fra  l'acconto
complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza. 
  (( 22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo  l'articolo
62-ter e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 62-quater (Imposta di consumo  sui  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo). )) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire  il  consumo
dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne  consentono  il  consumo,  sono
assoggettati ad imposta di consumo nella  misura  pari  al  58,5  per
cento del prezzo di vendita al pubblico. 
  2. La commercializzazione dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,  e'
assoggettata alla preventiva  autorizzazione  da  parte  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti  che  siano  in
possesso dei  medesimi  requisiti  stabiliti,  per  la  gestione  dei
depositi  fiscali  di  tabacchi  lavorati,  dall'articolo  3  ((  del
regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  ))  22
febbraio 1999, n. 67. 
  3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla  preventiva
prestazione di cauzione, in uno dei modi  stabiliti  dalla  legge  10
giugno 1982, n. 348,  a  garanzia  dell'imposta  dovuta  per  ciascun
periodo di imposta. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e  le
modalita' di presentazione dell'istanza ai  fini  dell'autorizzazione
di cui al comma 2, le procedure  per  la  variazione  dei  prezzi  di
vendita al pubblico dei prodotti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di  tenuta
dei registri e documenti  contabili,  di  liquidazione  e  versamento
dell'imposta di consumo, anche in caso  di  vendita  a  distanza,  di
comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita  al  pubblico,
in conformita', per  quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i
tabacchi lavorati. 
  5. In attesa di una disciplina  organica  della  produzione  e  del
commercio dei prodotti di cui al comma 1,  la  vendita  dei  prodotti
medesimi e' consentita, in deroga all'articolo  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il
tramite delle  rivendite  di  cui  all'articolo  16  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293, (( ferme le disposizioni del  regolamento  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio
2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma  42,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia
di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
)) 
  6. La commercializzazione  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1  e'
soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
delle disposizioni, per  quanto  applicabili,  dell'articolo  18.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 
  7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in  caso  di
perdita di uno o piu' requisiti soggettivi  di  cui  al  comma  2,  o
qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma  3.  In  caso  di
violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento
dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul  valore  aggiunto
e' disposta la revoca dell'autorizzazione». 
  23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per  i
profili di competenza, sugli  effetti  dei  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo, al fine  di  promuovere  le  necessarie  iniziative
anche normative a tutela della salute.  ((  Ai  prodotti  di  cui  al
presente comma si applicano le disposizioni vigenti  per  i  tabacchi
lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale,  nonche'
di tutela della salute dei non fumatori.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Comma 1 
              - Il testo dell'art.  40  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria), convertito dalla legge  15  luglio  2011,  n.
          111, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 40 (Disposizioni finanziarie). - 1. La  dotazione
          del fondo per interventi strutturali di politica economica,
          di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di  835  milioni  di
          euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per  l'anno
          2012. Le risorse finanziarie di cui al  primo  periodo  per
          l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra  di
          bilancio relativa all'anno medesimo. 
              1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
          entrata in vigore del presente decreto, dall'art. 1,  comma
          13, terzo periodo, della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,
          sono resi definitivi con  le  modalita'  ivi  previste.  Le
          entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono
          conseguentemente destinate al miglioramento  dei  saldi  di
          finanza pubblica. 
              1-ter. A decorrere  dal  1°  ottobre  2013,  l'aliquota
          dell'imposta sul  valore  aggiunto  del  21  per  cento  e'
          rideterminata nella misura del 22 per cento. 
              1-quater. (Abrogato) 
              2. Alle minori entrate e alle maggiori spese  derivanti
          dall'art. 13, comma 1, dall'art. 17, comma 6, dall'art. 21,
          commi 1, 3 e 6, dall'art. 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45,
          art. 27, art. 32, comma 1, art. 33, comma 1, art. 31,  art.
          37, comma 20, art. 38, comma 1, lettera a), e dal  comma  1
          del presente articolo, pari  complessivamente  a  1.817,463
          milioni di euro per l'anno 2011,  a  4.427,863  milioni  di
          euro per l'anno 2012,  a  1.435,763  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.642,563 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  1.542,563
          milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente: 
              a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno  2011,
          a 1.314,863 milioni di euro  per  l'anno  2012,  a  435,763
          milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di  euro
          per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
          a 542,563 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall'art. 23 e dell'art. 24; 
              b) quanto a 162 milioni di euro per  l'anno  2011  e  a
          2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di
          quota parte delle minori spese recate dall'art.  10,  comma
          2, dall'art. 13, commi da 1 a 3, dall'art. 18, commi 3 e 5,
          e dall'art. 21, comma 7; 
              c) quanto a 932 milioni di euro per  l'anno  2012  e  a
          1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2013  al
          2016, mediante corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni,
          per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo  speciale
          di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio  triennale
          2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          per  l'anno  2011,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto   a   2   milioni   di   euro   per   l'anno   2012,
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,  quanto
          a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni  di
          euro  per  ciascuno  degli   anni   dal   2013   al   2016,
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti; 
              d) quanto  a  165  milioni  per  l'anno  2011  mediante
          corrispondente versamento al bilancio dello Stato per  pari
          importo,  di  una  quota  delle  risorse   complessivamente
          disponibili relative a rimborsi e compensazioni di  crediti
          di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale  1778
          «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio». 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              - Il testo del comma 171 dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di
          stabilita' 2013), come modificato dalla presente legge,  e'
          il seguente: 
              "171. E' parte della spesa complessiva di cui al  comma
          170 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia  ai
          Fondi  multilaterali  di   sviluppo,   relativamente   alle
          ricostituzioni gia'  concluse,  non  coperta  dall'art.  7,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
              a) International Development Association (IDA) -  Banca
          mondiale   per   euro    1.084.314.640,    relativi    alla
          quattordicesima (IDAXIV), quindicesima IDA XV) e sedicesima
          (IDA XVI) ricostituzione del Fondo; 
              b)  Fondo  globale  per  l'ambiente  (GEF)   per   euro
          155.990.000, relativi alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V)
          ricostituzione del Fondo; 
              c)  Fondo  africano  di  sviluppo   (AfDF)   per   euro
          319.794.689,  relativi  alla   undicesima   (AfDF   XI)   e
          dodicesima (AfDF XII) ricostituzione del Fondo; 
              d)  Fondo  asiatico  di   sviluppo   (ADF)   per   euro
          127.571.798, relativi alla nona (ADF X) e alla decima  (ADF
          XI) ricostituzione del Fondo; 
              e) Fondo internazionale per lo  sviluppo  agricolo  (IF
          AD)   per   euro   58.017.000,00,   relativi   alla    nona
          ricostituzione del Fondo (IF AD IX); 
              f) Fondo speciale per lo sviluppo della  Banca  per  lo
          sviluppo  dei  Caraibi  per  complessivi  euro   4.753.000,
          relativi alla settima ricostituzione del Fondo." 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della  legge
          8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di  obiezione
          di coscienza): 
              "Art. 19 - 1. Per l'assolvimento dei  compiti  previsti
          dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per  il  servizio
          civile degli obiettori di coscienza. 
              2. Tutte le spese  recate  dalla  presente  legge  sono
          finanziate nell'ambito e nei  limiti  delle  disponibilita'
          del Fondo. 
              3. La dotazione del Fondo e' determinata  in  lire  120
          miliardi a decorrere dal 1998. 
              4. All'onere derivante dall'attuazione  della  presente
          legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere  dal  1998,  si
          provvede mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa
          recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  iscritta,  ai   fini   del
          bilancio triennale 1998-2000,  all'unita'  previsionale  di
          base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
          stato di previsione del Ministero della difesa  per  l'anno
          1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi." 
              - L'art. 12-bis del d.l. n. 74 del 2012, abrogato dalla
          presente legge recava: 
              «Art. 12-bis. Detassazione dei rimborsi per danni  alle
          imprese». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74  (Interventi  urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dagli  eventi   sismici   che   hanno
          interessato  il  territorio  delle  province  di   Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4 (Ricostruzione e funzionalita' degli edifici  e
          dei  servizi  pubblici  nonche'  interventi  sui  beni  del
          patrimonio artistico e culturale). - 1. I Presidenti  delle
          regioni di cui all'art. 1,  comma  2,  d'intesa  fra  loro,
          sentiti le province e i comuni interessati per i profili di
          competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati
          in coerenza con i criteri  stabiliti  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'art.  2,
          comma 2, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi,
          e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a  valere
          sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui  al
          medesimo art. 2: 
              a) le modalita' di predisposizione e di  attuazione  di
          un piano di interventi  urgenti  per  il  ripristino  degli
          immobili pubblici, danneggiati dagli  eventi  sismici,  con
          priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo
          per  la  prima  infanzia,  e   delle   strutture   edilizie
          universitarie,  nonche'  degli  edifici  municipali,  delle
          caserme in uso all'amministrazione  della  difesa  e  degli
          immobili demaniali o di proprieta'  di  enti  ecclesiastici
          civilmente   riconosciuti,   formalmente   dichiarati    di
          interesse storico-artistico ai sensi del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42. Sono altresi' compresi  nel  piano  le
          opere di  difesa  del  suolo  e  le  infrastrutture  e  gli
          impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
          l'irrigazione.  Qualora  la   programmazione   della   rete
          scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi  nuove
          o diverse, le  risorse  per  il  ripristino  degli  edifici
          scolastici  danneggiati  sono   comunque   prioritariamente
          destinate a tale scopo; 
              b) le modalita' organizzative per consentire la  pronta
          ripresa delle attivita' degli uffici delle  amministrazioni
          statali, degli enti  pubblici  nazionali  e  delle  agenzie
          fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici; 
              b-bis) le modalita' di predisposizione e di  attuazione
          di un piano di interventi urgenti per il  ripristino  degli
          edifici ad  uso  pubblico,  ivi  compresi  archivi,  musei,
          biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli  immobili
          di cui alla  lettera  a).  I  Presidenti  delle  regioni  -
          Commissari delegati, per la realizzazione degli  interventi
          di  cui   alla   presente   lettera,   stipulano   apposite
          convenzioni con  i  soggetti  proprietari,  titolari  degli
          edifici  ad  uso  pubblico,  per   assicurare   la   celere
          esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
          ovvero  di  riparazione,  anche  praticando  interventi  di
          miglioramento  sismico,   onde   conseguire   la   regolare
          fruibilita' pubblica degli edifici medesimi. 
              2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
          all'art. 1,  comma  2,  anche  avvalendosi  del  competente
          provveditorato interregionale alle opere pubbliche  nonche'
          degli altri  soggetti  pubblici  competenti  e  degli  enti
          ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della  legge
          20 maggio 1985, n. 222, con le risorse umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli
          immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima
          infanzia, le province e i  comuni  competenti.  Nell'ambito
          del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle
          risorse all'uopo individuate, alle esigenze  connesse  agli
          interventi   di   messa   in   sicurezza   degli   immobili
          danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni  culturali  e
          archivistici mobili, di rimozione  controllata  e  ricovero
          delle  macerie   selezionate   del   patrimonio   culturale
          danneggiato,  nonche'  per  l'avvio  degli  interventi   di
          ricostruzione,  di   ripristino,   di   conservazione,   di
          restauro,  e  di  miglioramento  strutturale  del  medesimo
          patrimonio, si  provvede  secondo  le  modalita'  stabilite
          d'intesa con  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  d'intesa  con  il  presidente   della   regione
          interessata, sia per far fronte  agli  interventi  urgenti,
          sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. 
              3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
          riferimento  agli  interventi  in   materia   di   edilizia
          sanitaria, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
          67, previa intesa con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  puo'
          essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo  delle  risorse
          disponibili  nel  bilancio  dello  Stato  ai   fini   della
          sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
          alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
          sanitarie   regionali   riducendo   il   rischio   sismico;
          nell'ambito  degli  interventi   gia'   programmati   dalle
          medesime regioni  nell'Accordo  di  programma  vigente,  le
          Regioni  procedono,  previo  parere  del  Ministero   della
          salute, alle opportune rimodulazioni, al fine  di  favorire
          le opere di consolidamento e di ripristino delle  strutture
          danneggiate. 
              4. I programmi finanziati con fondi statali  o  con  il
          contributo   dello   Stato   a   favore    delle    regioni
          Emilia-Romagna,  Lombardia   e   Veneto,   possono   essere
          riprogrammati nell'ambito  delle  originarie  tipologie  di
          intervento prescindendo dai  termini  riferiti  ai  singoli
          programmi, non previsti da norme comunitarie. 
              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i   comuni
          predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
          di emergenza di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
          sostitutiva i prefetti competenti per territorio. 
              5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre
          a  disposizione  delle  amministrazioni  comunali  di   cui
          all'art. 1 i segretari comunali non titolari di  sede,  per
          un  periodo  non  superiore  alla  durata  dello  stato  di
          emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso,  sono
          assegnati in  posizione  di  comando  alle  amministrazioni
          comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati,  anche
          in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle
          nuove o maggiori attivita' delle  amministrazioni  medesime
          connesse    all'emergenza.     Agli     oneri     derivanti
          dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese
          documentate di vitto e  alloggio  sostenute  dai  segretari
          comunali di cui al secondo periodo, si  provvede  a  valere
          sulle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. 
              5-ter.  Per  la  riparazione,  il   ripristino   o   la
          ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali
          danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti
          attuatori, in deroga all'art. 91, comma 1,  del  codice  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  possono
          affidare gli  incarichi  di  servizi  tecnici,  per  quanto
          attiene a progettazione, coordinamento sicurezza  lavori  e
          direzione dei lavori, di importo compreso tra euro  100.000
          e la soglia comunitaria per gli appalti di  servizi,  fermo
          restando l'obbligo di gara ai sensi dell'art. 57, comma  6,
          del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da
          un elenco di professionisti e sulla base del  principio  di
          rotazione degli incarichi." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          del citato decreto-legge n. 74 del 2012: 
              "Art. 1 (Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi
          per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la
          ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
          maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
          n. 212.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 256 del decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81  (Attuazione  dell'art.  1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              "Art.  256   (Lavori   di   demolizione   o   rimozione
          dell'amianto). - 1. I lavori di demolizione o di  rimozione
          dell'amianto possono  essere  effettuati  solo  da  imprese
          rispondenti ai requisiti di cui all'art.  212  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori  di
          demolizione o di  rimozione  dell'amianto  o  di  materiali
          contenenti amianto  da  edifici,  strutture,  apparecchi  e
          impianti, nonche' dai mezzi  di  trasporto,  predispone  un
          piano di lavoro. 
              3. Il piano  di  cui  al  comma  2  prevede  le  misure
          necessarie per garantire  la  sicurezza  e  la  salute  dei
          lavoratori  sul   luogo   di   lavoro   e   la   protezione
          dell'ambiente esterno. 
              4.  Il  piano,  in  particolare,  prevede  e   contiene
          informazioni sui seguenti punti: 
              a) rimozione dell'amianto o  dei  materiali  contenenti
          amianto   prima   dell'applicazione   delle   tecniche   di
          demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire
          per  i   lavoratori   un   rischio   maggiore   di   quello
          rappresentato  dal  fatto  che  l'amianto  o  i   materiali
          contenenti amianto vengano lasciati sul posto; 
              b) fornitura ai lavoratori  di  idonei  dispositivi  di
          protezione individuale; 
              c)   verifica    dell'assenza    di    rischi    dovuti
          all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
          dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; 
              d)   adeguate   misure   per   la   protezione   e   la
          decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 
              e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la
          raccolta e lo smaltimento dei materiali; 
              f)  adozione,  nel  caso  in  cui   sia   previsto   il
          superamento dei valori limite di cui  all'art.  254,  delle
          misure di cui all'art. 255,  adattandole  alle  particolari
          esigenze del lavoro specifico; 
              g) natura dei lavori, data  di  inizio  e  loro  durata
          presumibile; 
              h) luogo ove i lavori verranno effettuati; 
              i)  tecniche  lavorative  adottate  per  la   rimozione
          dell'amianto; 
              l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che
          si intendono utilizzare per attuare quanto  previsto  dalle
          lettere d) ed e). 
              5. Copia del piano di lavoro e' inviata  all'organo  di
          vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio  dei  lavori.
          Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo
          di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione
          o modifica del piano di lavoro e non rilascia  prescrizione
          operativa, il datore di  lavoro  puo'  eseguire  i  lavori.
          L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima  dell'inizio
          dei lavori non si applica nei  casi  di  urgenza.  In  tale
          ultima ipotesi, oltre alla  data  di  inizio,  deve  essere
          fornita dal datore di  lavoro  indicazione  dell'orario  di
          inizio delle attivita'. 
              6. L'invio della  documentazione  di  cui  al  comma  5
          sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 250. 
              7. Il datore di lavoro provvede affinche' i  lavoratori
          o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione
          di cui al comma 4." 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  2  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012: 
              "Art.  2  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate). - 1. Nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2012, il Fondo per la  ricostruzione  delle  aree
          colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'
          previste dal presente decreto. 
              2. Su proposta dei  Presidenti  delle  Regioni  di  cui
          all'art.  1,  comma  2,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
          del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal  presente
          decreto, nonche' sono determinati criteri  generali  idonei
          ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
          dei soggetti danneggiati, nei  limiti  delle  risorse  allo
          scopo finalizzate. La proposta  di  riparto  e'  basata  su
          criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e  la
          quantita' dei  danni  subiti  e  asseverati  delle  singole
          Regioni. 
              3. Al predetto Fondo affluiscono,  nel  limite  di  500
          milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
          31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
          sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
          sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504. La  misura  dell'aumento,  pari  a  2
          centesimi al  litro,  e'  disposta  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane. L'art. 1,  comma  154,
          secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'
          abrogato. 
              4. Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto sono stabilite le modalita' di  individuazione  del
          maggior gettito di competenza delle autonomie  speciali  da
          riservare all'Erario per le finalita' di cui  al  comma  3,
          attraverso separata contabilizzazione. 
              5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
              a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
          solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
          n. 2012/2002  del  Consiglio  dell'11  novembre  2002,  nei
          limiti delle finalita' per esse stabilite; 
              b) con quota parte delle risorse di  cui  all'art.  16,
          comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
              c) (soppressa.) 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma
          2, sono intestate  apposite  contabilita'  speciali  aperte
          presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,  con  il
          decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
          di  cui  al  comma  1  destinate  al  finanziamento   degli
          interventi previsti  dal  presente  decreto,  al  netto  di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'art. 2, comma 3,  dall'art.  8,  commi  3  e
          15-ter,  e  dall'art.  13.  Sulle   contabilita'   speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'art. 1, comma 1, che provvedono,  ai  sensi  del  comma
          5-bis del medesimo art. 1, per conto dei  Presidenti  delle
          Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi
          di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del  patto
          di stabilita' interno  degli  enti  locali  beneficiari.  I
          presidenti delle regioni." 
              -  L'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile n. 0083 del 27 maggio 2013 e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante   "Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa  (Testo  A)"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della  legge
          5 febbraio 1970, n. 21, recante "Modifiche ed  integrazioni
          al  D.L.  27  febbraio  1968,  n.   79,   convertito,   con
          modificazioni, nella L. 18 marzo 1968, n. 241, ed  alla  L.
          29 luglio 1968,  numero  858,  concernenti  provvidenze  in
          favore delle zone della Sicilia colpite dai  terremoti  del
          1967 e del 1968": 
              "Art.  26.  -  E'  concessa  l'esenzione  dai   tributi
          erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre  1970,
          anche se dovuti per periodi d'imposta  anteriori  al  1970,
          per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati  dichiarati
          da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi  dell'art.
          11 del  D.L.  27  febbraio  1968,  n.  79,  convertito  con
          modificazioni, nella L. 18 marzo 1968, n. 241:  Camporeale,
          Contessa Entellina, in  provincia  di  Palermo;  Gibellina,
          Salaparuta,   Santa   Ninfa,   Salemi,   Partanna,    Vita,
          Poggioreale,   Calatafimi,   in   provincia   di   Trapani;
          Montevago,  Santa  Margherita  Belice,  Menfi,  Sambuca  di
          Sicilia, in provincia di Agrigento. 
              L'esenzione prevista dal precedente comma e' estesa  al
          comune di Roccamena e alla frazione Grisi'  del  comune  di
          Monreale. 
              Non si fa luogo alla restituzione delle imposte  pagate
          anteriormente al 1° gennaio 1968." 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari
          agevolati per la ricostruzione). - 1. I contributi  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno
          2012,  n.  74,  destinati  ad  interventi  di  riparazione,
          ripristino  o  ricostruzione  di   immobili   di   edilizia
          abitativa e ad uso produttivo,  nei  limiti  stabiliti  dai
          Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
          con   i   provvedimenti   di   cui   al   comma   5,   sono
          alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto
          interessato, con le modalita' del finanziamento  agevolato.
          A  tal  fine,  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
          credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato
          decreto-legge   n.   74   del   2012   possono    contrarre
          finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
          convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
          dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma  7,
          lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, al fine di  concedere  finanziamenti
          agevolati assistiti da garanzia  dello  Stato  ai  soggetti
          danneggiati dagli eventi sismici,  nel  limite  massimo  di
          6.000  milioni  di   euro.   Con   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
          Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
          e le modalita' di operativita'  della  stessa,  nonche'  le
          modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
          massimo di cui al periodo  precedente.  La  garanzia  dello
          Stato di cui al presente comma  e'  elencata  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze di cui all'art. 31 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
              2.  In  caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi del presente  articolo,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate    nel    limite
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il  credito
          di imposta e' revocato, in tutto o in  parte,  nell'ipotesi
          di  risoluzione  totale  o  parziale   del   contratto   di
          finanziamento agevolato. 
              3. Il soggetto che  eroga  il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate. 
              4.  I  finanziamenti  agevolati,  di   durata   massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate  nel  presente  articolo.  In  tutti  i  casi   di
          risoluzione del contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
          finanziatore chiede al  beneficiario  la  restituzione  del
          capitale, degli interessi e di ognialtro onere  dovuto.  In
          mancanza  di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
          soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
          per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
          del  debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo  restando  il
          recupero da parte del  soggetto  finanziatore  delle  somme
          erogate  e  dei  relativi  interessi  nonche'  delle  spese
          strettamente necessarie alla  gestione  dei  finanziamenti,
          non rimborsati spontaneamente  dal  beneficiario,  mediante
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
          riversate in apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnate  al  fondo  per   la
          ricostruzione. 
              5. Con apposito protocollo di intesa  tra  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente  articolo,  anche  al
          fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
          74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui  all'art.  2,  comma  2,  del  medesimo
          decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte
          le conseguenti disposizioni attuative di competenza,  anche
          al fine di assicurare  il  rispetto  del  limite  di  6.000
          milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione  di
          spesa di cui al comma 6. 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              7. All'art. 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
              «3-quater.   Sono   fatte   salve   le   certificazioni
          rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
          2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto
          di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
          la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
          l'ammissione alla garanzia del fondo  di  garanzia  di  cui
          all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti
          stabiliti dal decreto di cui all'art. 8, comma  5,  lettera
          b), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  e
          all'art. 39 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214». 
              8. Per le strette finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio  2012,  per  le  annualita'  dal  2012  al  2014  e'
          autorizzata   l'assunzione   con   contratti   di    lavoro
          flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
          parte dei comuni colpiti dal  sisma  individuati  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
          74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto
          2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della  struttura
          commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
          ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del  citato  decreto-legge
          n. 74 del  2012,  e  delle  prefetture  delle  province  di
          Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto  dei
          limiti di spesa annui  di  cui  al  comma  9  del  presente
          articolo. Ciascun contratto  di  lavoro  flessibile,  fermi
          restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'  essere
          prorogato.  Nei  limiti  delle  risorse  impiegate  per  le
          assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i
          vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma  28
          dell'art. 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Le assunzioni di cui  al  precedente  periodo  sono
          effettuate dalle unioni di comuni, o, ove  non  costituite,
          dai comuni, con facolta' di  attingere  dalle  graduatorie,
          anche per le assunzioni a  tempo  indeterminato,  approvate
          dai comuni costituenti le unioni medesime  e  vigenti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto,  garantendo  in  ogni  caso  il  rispetto
          dell'ordine di collocazione dei  candidati  nelle  medesime
          graduatorie. L'assegnazione delle risorse  finanziarie  per
          le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in  base
          al riparto di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  4  luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita'
          di personale assunte con contratti  flessibili  e'  attuato
          nel rispetto delle seguenti  percentuali:  l'80  per  cento
          alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il
          16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per  cento
          alle  prefetture.  Il  riparto  fra  i  comuni  interessati
          nonche', per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni  e  la
          struttura  commissariale,  avviene  previa  intesa  tra  le
          unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in
          unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni
          o fra di loro  ai  fini  dell'applicazione  della  presente
          disposizione. 
              8-bis.  I  comuni  individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557  e  562  dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui  al  comma  7  dell'art.  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 
              9.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle  risorse  di  cui  all'art.  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013  ed  euro  20.000.000
          per l'anno 2014. " 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3  dell'art.   1
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3853 del 3 marzo 2010 (Primi interventi urgenti conseguenti
          ai  gravi  eventi  sismici  che  hanno  colpito  parte  del
          territorio della  regione  Umbria  il  giorno  15  dicembre
          2009): 
              "3. Il Commissario delegato  adotta,  entro  30  giorni
          dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un  piano  di
          interventi straordinari per  il  ripristino  degli  edifici
          pubblici e privati destinati  ad  abitazione  principale  o
          all'esercizio   di   impresa   o   professione   e    delle
          infrastrutture danneggiate, e per  la  ricostruzione  degli
          immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma.  Nel
          borgo  storico  di  Spina  gli  interventi   sono   attuati
          attraverso  un  programma   integrato   di   recupero.   Il
          Commissario    provvede    all'elaborazione    del    piano
          articolandolo secondo  criteri  di  priorita'  e  modalita'
          attuative  stabilite  con  proprio  provvedimento,  tenendo
          conto della normativa tecnica in materia di costruzioni  in
          zona   sismica,   da   sottoporre   all'approvazione    del
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art.
          3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012: 
              "1-bis. I contratti stipulati dai  privati  beneficiari
          di  contributi   per   l'esecuzione   di   lavori   e   per
          l'acquisizione di beni e servizi connessi  agli  interventi
          di cui al comma 1, lettera  a),  non  sono  ricompresi  tra
          quelli previsti dall'art. 32, comma 1, lettere  d)  ed  e),
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n.  163;  resta  ferma  l'esigenza  che  siano
          assicurati  criteri  di  controllo,   di   economicita'   e
          trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.  Restano
          fermi i controlli antimafia  previsti  dall'art.  5-bis  da
          effettuarsi  secondo  le  linee  guida  del   Comitato   di
          coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere." 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per  il  pagamento
          dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
          riequilibrio finanziario degli enti  territoriali,  nonche'
          in materia di versamento di  tributi  degli  enti  locali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6 (Altre disposizioni per  favorire  i  pagamenti
          delle pubbliche amministrazioni).  -  01.  Al  comma  3-bis
          dell'art. 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, le parole:  «forniture  e  appalti»  sono  sostituite
          dalle   seguenti:   «forniture,   appalti   e   prestazioni
          professionali». 
              1. Le disposizioni di cui al presente Capo  sono  volte
          ad   assicurare    l'unita'    giuridica    ed    economica
          dell'ordinamento.  I  relativi  pagamenti  sono  effettuati
          dando priorita', ai fini  del  pagamento,  ai  crediti  non
          oggetto  di  cessione  pro-soluto.  Tra  piu'  crediti  non
          oggetto di cessione pro-soluto  il  pagamento  deve  essere
          imputato al credito  piu'  antico,  come  risultante  dalla
          fattura o dalla richiesta equivalente di  pagamento  ovvero
          da  contratti  o  da  accordi   transattivi   eventualmente
          intervenuti fra le parti. 
              1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai
          disavanzi sanitari,  sottoscritti  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni,  e  commissariate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di  cui
          all'art.  3  possono  essere  effettuati,  oltre   che   in
          applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del  presente
          articolo, anche attribuendo precedenza ai  crediti  fondati
          su titoli esecutivi per i quali non  sono  piu'  esperibili
          rimedi giurisdizionali volti  ad  ottenere  la  sospensione
          dell'esecutivita'. Restano  fermi  i  suindicati  piani  di
          rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento  dei
          debiti accertati  in  attuazione  dei  medesimi  piani,  in
          conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2,  commi  da
          76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              1-bis.  Il  Governo   promuove   la   stipulazione   di
          convenzioni con le associazioni di  categoria  del  sistema
          creditizio e le associazioni  imprenditoriali  maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, aventi ad  oggetto  la
          creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che
          la liquidita' derivante dal pagamento dei  crediti  oggetto
          di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da  parte
          delle imprese la cui posizione si era deteriorata a  motivo
          del  ritardo  dei  pagamenti  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni  sia  impiegata  a  sostegno  dell'economia
          reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, il  Governo  trasmette  alle  Camere  una
          relazione  concernente  le  convenzioni  sottoscritte  e  i
          risultati dei relativi sistemi di monitoraggio. 
              1-ter. I pagamenti effettuati  ai  sensi  del  presente
          capo in favore degli enti,  delle  societa',  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art.  1  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196,  o  degli  organismi   a   totale
          partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente  al
          pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e  5  nei
          confronti dei rispettivi creditori. 
              2. Ai fini  dell'ammortamento  delle  anticipazioni  di
          liquidita' di cui al presente Capo, la prima  rata  decorre
          dall'anno  successivo  a  quello  di   sottoscrizione   del
          contratto. 
              3. I piani dei pagamenti di cui al presente  Capo  sono
          pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per  importi
          aggregati  per  classi  di  debiti,  nel   rispetto   delle
          disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 22 giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 174. 
              4. Ferma restando l'indicazione  del  codice  unico  di
          progetto dell'opera pubblica nei  mandati  informatici  sul
          SIOPE ai sensi della legislazione  vigente,  in  attuazione
          del decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229  per  il
          necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a  decorrere
          dal  30  settembre  2013,  i  dati  relativi  ai  pagamenti
          previsti dal presente Capo riguardanti le  medesime  opere,
          sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
          secondo le modalita' previste dal decreto  ministeriale  26
          febbraio 2013. 
              5. In considerazione dell'esigenza di dare  prioritario
          impulso all'economia  in  attuazione  dell'art.  41,  della
          Costituzione, a tutela del vincolo  di  destinazione  delle
          risorse,  non  sono  ammessi  atti  di   sequestro   o   di
          pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di  cui  al
          presente Capo. Qualora siano  stati  stipulati  accordi  di
          natura  transattiva,  le  azioni  esecutive   sulle   somme
          destinate ai pagamenti da  effettuarsi  in  attuazione  dei
          piani di pagamento redatti ai sensi dell'art. 11, comma  2,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto,  ancorche'  effettuate
          presso i tesorieri delle  aziende  del  Servizio  sanitario
          regionale  e  presso  le  centrali  uniche   di   pagamento
          istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese  fino
          alla data del 30 giugno 2014. 
              6. Alla  legge  24  marzo  2001,  n.  89,  dopo  l'art.
          5-quater  e'  inserito  il  seguente:   "Art.   5-quinquies
          (Esecuzione  forzata).  -  1.   Al   fine   di   assicurare
          un'ordinata programmazione dei pagamenti dei  creditori  di
          somme liquidate a norma  della  presente  legge,  non  sono
          ammessi, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio,  atti  di
          sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale  e
          presso  le  Tesorerie  provinciali  dello  Stato   per   la
          riscossione coattiva  di  somme  liquidate  a  norma  della
          presente legge. 
              2. Ferma restando l'impignorabilita' prevista dall'art.
          1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente  ai
          fondi,  alle  aperture  di  credito  e  alle   contabilita'
          speciali destinati al pagamento di somme liquidate a  norma
          della presente  legge  e  successive  modificazioni,  anche
          relativamente ai fondi, alle aperture  di  credito  e  alle
          contabilita'  speciali  destinati  al  pagamento  di  somme
          liquidate a norma della  presente  legge,  i  creditori  di
          dette somme,  a  pena  di  nullita'  rilevabile  d'ufficio,
          eseguono  i  pignoramenti  e  i  sequestri   esclusivamente
          secondo le disposizioni del libro III, titolo II,  capo  II
          del codice di procedura  civile,  con  atto  notificato  ai
          Ministeri di cui all'art. 3, comma 2, ovvero al funzionario
          delegato  del  distretto  in  cui  e'   stato   emesso   il
          provvedimento  giurisdizionale  posto  in  esecuzione,  con
          l'effetto di sospendere ogni  emissione  di  ordinativi  di
          pagamento relativamente  alle  somme  pignorate.  L'ufficio
          competente presso i Ministeri di cui all'art. 3, comma 2, a
          cui  sia  stato  notificato  atto  di  pignoramento  o   di
          sequestro, ovvero il funzionario  delegato  sono  tenuti  a
          vincolare  l'ammontare  per  cui  si  procede,   sempreche'
          esistano  in  contabilita'  fondi  soggetti  ad  esecuzione
          forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo  agli
          ordini di pagamento che risultino gia' emessi. 
              3. Gli atti  di  pignoramento  o  di  sequestro  devono
          indicare  a  pena  di  nullita'  rilevabile  d'ufficio   il
          provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione. 
              4.  Gli   atti   di   sequestro   o   di   pignoramento
          eventualmente notificati alla  Tesoreria  centrale  e  alle
          Tesorerie provinciali dello Stato non determinano  obblighi
          di accantonamento da parte delle  Tesorerie  medesime,  ne'
          sospendono  l'accreditamento  di  somme  a   favore   delle
          Amministrazioni interessate.  Le  Tesorerie  in  tali  casi
          rendono dichiarazione  negativa,  richiamando  gli  estremi
          della presente disposizione di legge. 
              5. L'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994,  n.  313,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio  1994,
          n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di
          somme liquidate a norma della presente legge, ivi  compresi
          quelli accreditati mediante aperture di credito  in  favore
          dei funzionari delegati degli uffici centrali e  periferici
          delle amministrazioni interessate.". 
              7. All'art. 1, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
          dopo il comma 294-bis, e' inserito il  seguente:  "294-ter.
          Il  comma  294-bis  si  applica  anche  ai  fondi  e   alle
          contabilita' speciali del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma
          della legge 24 marzo 2001, n. 89.". 
              8. All'art. 8, del decreto legislativo 30 giugno  2011,
          n. 123 sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) alla fine del  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: 
              "Per   i   pagamenti   derivanti   dalle    transazioni
          commerciali di cui al decreto legislativo 9  ottobre  2002,
          n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis"; 
              b)  al  comma  3,  dopo   le   parole   "richiesta   di
          chiarimenti" sono aggiunte le  seguenti  parole:  ",  salvo
          quanto previsto al comma 4-bis"; 
              c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: 
              "4-bis. Gli  atti  di  pagamento  emessi  a  titolo  di
          corrispettivo   nelle   transazioni   commerciali    devono
          pervenire all'ufficio di controllo almeno 15  giorni  prima
          della data di scadenza del termine di pagamento.  L'ufficio
          di controllo  espleta  i  riscontri  di  competenza  e  da'
          comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al
          ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso  di  esito
          positivo, sia in caso di  formulazione  di  osservazioni  o
          richieste  di  integrazioni  e  chiarimenti.   Qualora   il
          dirigente  responsabile  non  risponda  alle  osservazioni,
          ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le
          osservazioni mosse, l'ufficio  di  controllo  e'  tenuto  a
          segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei
          conti eventuali ipotesi di  danno  erariale  derivanti  dal
          pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il  divieto  di
          dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'art.
          6, comma 2, con riferimento ai quali comunque  sussiste  la
          responsabilita' del dirigente che ha emanato l'atto.". 
              9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni
          di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai  creditori,
          anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso
          l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   inserito
          nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese  e
          dei professionisti, di cui all'art. 6-bis del codice di cui
          al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e  la
          data  entro  la  quale  provvederanno  rispettivamente   ai
          pagamenti dei debiti di cui agli articoli  1,  2,  3  e  5.
          L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita'
          per danno erariale a carico del  responsabile  dell'ufficio
          competente. La comunicazione inviata con posta  elettronica
          certificata  e'  sottoscritta  dal  dirigente  responsabile
          dell'ufficio competente  con  firma  elettronica  idonea  a
          garantire l'identificabilita' dell'autore,  l'integrita'  e
          l'immodificabilita'  del   documento   ovvero   con   firma
          digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma
          1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le
          pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e  5
          pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per
          ordine cronologico  di  emissione  della  fattura  o  della
          richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i  quali
          e'  stata  effettuata  comunicazione  ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma, indicando l'importo e  la  data
          prevista di pagamento comunicata al creditore.  La  mancata
          pubblicazione e' rilevante  ai  fini  della  misurazione  e
          della  valutazione  della   performance   individuale   dei
          dirigenti   responsabili   e    comporta    responsabilita'
          dirigenziale  e   disciplinare   ai   sensi   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili
          sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria  pari
          a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella  certificazione
          del credito. All'attuazione del presente comma si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente. 
              10. Fermo restando quanto previsto dall'art.  1,  comma
          4, e dall'art. 7,  commi  2  e  5,  il  mancato  o  tardivo
          adempimento  da  parte  delle   amministrazioni   pubbliche
          debitrici alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 8 e
          14, all'art. 2, commi 3 e 5, all'art. 3, commi 5,  6  e  7,
          all'art. 5, commi 1 e 3, all'art. 6, commi  2,  3  e  4,  e
          all'art.  7,  comma  4,  che  ha  causato  la  condanna  al
          pagamento di somme per risarcimento danni o  per  interessi
          moratori  e'  causa  di  responsabilita'  amministrativa  a
          carico del soggetto  responsabile  del  mancato  o  tardivo
          adempimento. 
              11. I decreti e i provvedimenti previsti  dal  presente
          capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella
          sezione "Amministrazione  trasparente"  dei  siti  internet
          delle  amministrazioni  competenti,  secondo  le  modalita'
          previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.  Al
          fine di garantire la massima tempestivita' nelle  procedure
          di   pagamento   previste   dal   presente   decreto,    le
          amministrazioni competenti omettono  la  trasmissione  alla
          Corte dei conti, per gli effetti di cui all'art. 3, commi 1
          e 2, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni, dei decreti di riparto  delle  anticipazioni
          di liquidita'  fra  gli  enti  interessati  e  degli  altri
          decreti e provvedimenti di cui al presente capo. 
              11-bis.  Al  fine  di  tutelare  l'unita'  giuridica  e
          l'unita' economica e, in particolare, i livelli  essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          in  caso  di  mancata  osservanza  delle  disposizioni  del
          presente capo, il  Governo  puo'  sostituirsi  agli  organi
          delle regioni  e  degli  enti  locali  per  l'adozione  dei
          provvedimenti e degli atti necessari, anche  normativi,  in
          attuazione dell'art. 120 della  Costituzione.  In  caso  di
          mancata adozione degli atti di cui  all'art.  1,  comma  2,
          all'art. 2, commi 1 e 3, e all'art. 3,  commi  4  e  5,  si
          procede alla nomina  di  un  apposito  commissario  per  il
          compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di  cui
          al presente comma si osserva l'art. 8 della legge 5  giugno
          2003, n. 131. 
              11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente  capo,
          l'accertamento della regolarita' contributiva e' effettuato
          con riferimento alla data  di  emissione  della  fattura  o
          richiesta   equivalente   di   pagamento.   Qualora    tale
          accertamento  evidenzi  un'inadempienza  contributiva,   si
          applicano le disposizioni dell'art. 4  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207. 
              11-quater. Al comma 10 dell'art. 6 del decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ", relativo a spese
          per   somministrazioni,   forniture   e   appalti,"    sono
          soppresse." 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 1,  6  e  9-bis
          dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 35 del 2013: 
              "Art.  7  (Ricognizione  dei  debiti  contratti   dalle
          pubbliche  amministrazioni).  -   1.   Le   amministrazioni
          pubbliche, ai fini della certificazione delle somme  dovute
          per   somministrazioni,   forniture   e   appalti   e   per
          obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
          dell'art. 9, commi 3-bis  e  3-ter,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  dell'art.  12,   comma
          11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n.  44,  provvedono   a   registrarsi   sulla   piattaforma
          elettronica per la gestione telematica del  rilascio  delle
          certificazioni, predisposta dal Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze -  Dipartimento  della  ragioneria  generale
          dello Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  25  giugno   2012,   come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 19 ottobre 2012  e  dell'art.  3  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              2 - 5 ... Omissis... 
              6. Per i crediti diversi  da  quelli  gia'  oggetto  di
          cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma
          4 equivale a certificazione del credito ai sensi  dell'art.
          9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 12, comma 11-quinquies,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44.  La
          certificazione di cui  al  periodo  precedente  si  intende
          rilasciata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  25  giugno  2012,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana  2  luglio  2012,  n.  152.   Le   amministrazioni
          pubbliche di cui al comma  1  del  presente  articolo,  nei
          limiti degli spazi finanziari  derivanti  dalle  esclusioni
          dai vincoli del patto di  stabilita'  interno  previste  ai
          commi 1 e 7 dell'art. 1 e dalle  anticipazioni  concesse  a
          valere sul Fondo di cui al comma 10 del  medesimo  art.  1,
          devono  indicare,  per  parte  dei  debiti  ovvero  per  la
          totalita' di  essi,  in  sede  di  comunicazione,  la  data
          prevista   per   il   pagamento.   Per   tali   debiti   la
          certificazione si intende rilasciata con apposizione  della
          data di pagamento, anche ai  fini  della  compensazione  ai
          sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          e successive modificazioni. In  relazione  alle  esclusioni
          dai vincoli del patto di stabilita'  interno  nonche'  alle
          anticipazioni, definite  successivamente  all'effettuazione
          della comunicazione  prevista  dal  comma  4  del  presente
          articolo, le pubbliche amministrazioni interessate  possono
          aggiornare   la   predetta   comunicazione    limitatamente
          all'apposizione della data prevista per  il  pagamento  dei
          debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione  di
          data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non
          sono modificabili in sede di aggiornamento. 
              7 - 9 ...Omissis... 
              9-bis. Alla Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di
          economia  e  finanza  2013  e'   allegata   una   relazione
          sull'attuazione del  presente  decreto.  La  relazione  da'
          conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle  pubbliche
          amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2,  3
          e 5, nonche' degli  esiti  dell'attivita'  di  ricognizione
          svolta ai sensi del presente articolo. La relazione  indica
          altresi'  le  iniziative   eventualmente   necessarie,   da
          assumere anche con la legge di stabilita' per il  2014,  al
          fine  di  completare  il   pagamento   dei   debiti   delle
          amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi
          inclusi   i   debiti   per   obbligazioni    giuridicamente
          perfezionate  relativi   a   somministrazioni,   forniture,
          appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali  non
          sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche
          mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello
          Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti
          a banche e ad altri intermediari finanziari,  nel  rispetto
          dei saldi programmati di finanza pubblica" 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  2  del  citato
          decreto-legge n. 35 del 2013: 
              "Art. 2 (Pagamenti dei debiti  delle  regioni  e  delle
          province autonome). - 1. Le regioni e le province  autonome
          che non possono far fronte ai pagamenti  dei  debiti  certi
          liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero
          dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
          da quelli finanziari e sanitari  di  cui  all'art.  3,  ivi
          inclusi i pagamenti in favore degli enti  locali,  maturati
          alla data del 31 dicembre  2012,  a  causa  di  carenza  di
          liquidita', in deroga all'art.  10,  secondo  comma,  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281,  e  all'art.  32,  comma  24,
          lettera b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme
          da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle  risorse
          della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e
          alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi  ed  esigibili  diversi  da  quelli  finanziari   e
          sanitari" di cui all'art. 1, comma 10. 
              2.  Le  somme  di  cui  al  comma   1   da   concedere,
          proporzionalmente, a ciascuna regione  sono  stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10  maggio  2013,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare modalita'  di  riparto,  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. 
              3.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente articolo,  si  provvede,  a
          seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          maggiorata degli interessi; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  alla  data  del  31
          dicembre 2012, ovvero dei debiti  per  i  quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine, ivi  inclusi  i  pagamenti  in  favore
          degli enti locali, comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle  lettere
          a), b) e c)  del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, e composto: 
              a) dal Capo Dipartimento degli affari  regionali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
              b) dal Direttore  generale  del  Tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze o suo delegato; 
              c) dal Segretario della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano o suo delegato; 
              d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 
              5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento;    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
          al   comma   precedente,   rilasciata   dal    responsabile
          finanziario  della  Regione   ovvero   da   altra   persona
          formalmente indicata dalla Regione ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 6. 
              6.  Il  pagamento  dei  debiti  oggetto  del   presente
          articolo deve riguardare, per  almeno  due  terzi,  residui
          passivi  in  via  prioritaria  di  parte  capitale,   anche
          perenti, nei  confronti  degli  enti  locali,  purche'  nel
          limite di corrispondenti residui attivi degli  enti  locali
          stessi ovvero, ove inferiori, nella  loro  totalita'.  Tali
          risorse devono, ove nulla  osti,  essere  utilizzate  dagli
          enti locali prioritariamente per  il  pagamento  di  debiti
          certi, liquidi ed esigibili maturati al  31  dicembre  2012
          ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa  fattura  o
          richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il   predetto
          termine. Ogni Regione provvede a concertare con le  ANCI  e
          le  UPI   regionali   il   riparto   di   tali   pagamenti.
          Limitatamente alla Regione siciliana, il principio  di  cui
          al presente comma si estende  anche  alle  somme  assegnate
          agli enti locali dalla  regione  e  accreditate  sui  conti
          correnti di tesoreria regionale. 
              7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma  4,
          dell'art. 32, della legge  12  novembre  2011,  n.  183  e'
          sostituito dal seguente:  "L'esclusione  opera  nei  limiti
          complessivi di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2012,  di
          1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2014.". 
              8. Al riparto delle risorse di cui al comma  precedente
          si provvede con gli  stessi  criteri  e  modalita'  dettati
          dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. 
              9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
          economico - Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica - sulla base dei  dati  acquisiti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del  comma  460,
          dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua
          entro il 15 settembre il monitoraggio  sull'utilizzo,  alla
          data del 31  luglio,  del  plafond  di  spesa  assegnato  a
          ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente,  in
          base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base  alle
          disposizioni di cui  al  comma  8  del  presente  articolo.
          All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo
          sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base  delle
          effettive  esigenze  di  cassa  delle  regioni  e  province
          autonome riferite al primo semestre, riscontri  per  alcune
          di esse  un'insufficienza  e  per  altre  un'eccedenza  del
          plafond   di   spesa   assegnato,   dispone   con   decreto
          direttoriale, per l'anno di riferimento,  la  rimodulazione
          del quadro di riparto del limite  complessivo  al  fine  di
          assegnare un maggiore  o  minore  spazio  finanziario  alle
          regioni e  province  autonome  commisurato  alla  effettiva
          capacita' di spesa registrata nel semestre di  riferimento.
          Il decreto direttoriale di cui  al  periodo  precedente  e'
          tempestivamente comunicato  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato." 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  5,  8  e  9
          dell'art. 16  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83
          (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              "1 - 4-bis ...Omissis... 
              5. Il Commissario ad acta nominato ai  sensi  dell'art.
          14, comma 22, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  per  l'attuazione  delle  misure  relative   alla
          razionalizzazione e al riordino delle societa'  partecipate
          regionali, recate dal piano di stabilizzazione  finanziaria
          della Regione Campania approvato con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di
          consentire  l'efficace  realizzazione   del   processo   di
          separazione  tra  l'esercizio  del  trasporto   ferroviario
          regionale e la proprieta', gestione  e  manutenzione  della
          rete, anche in applicazione dell'art. 4  del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  salvaguardando  i
          livelli  essenziali   delle   prestazioni   e   la   tutela
          dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in
          vigore del presente decreto-legge, una  ricognizione  della
          consistenza  dei  debiti  e  dei  crediti  delle   societa'
          esercenti  il  trasporto  regionale  ferroviario  e   delle
          societa' capogruppo. Nei successivi 60 giorni,  sulla  base
          delle risultanze dello stato dei debiti e dei  crediti,  il
          Commissario elabora  un  piano  di  rientro  dal  disavanzo
          accertato  e  un  piano  dei  pagamenti,  alimentato  dalle
          risorse regionali disponibili in bilancio e  dalle  entrate
          conseguenti all'applicazione delle disposizioni di  cui  al
          comma 9, della durata massima di  60  mesi,  da  sottoporre
          all'approvazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
          piano  di  rientro  dovra'   individuare   gli   interventi
          necessari al perseguimento delle finalita' sopra indicate e
          all'equilibrio economico delle suddette  societa',  nonche'
          le necessarie azioni di riorganizzazione,  riqualificazione
          o potenziamento  del  sistema  di  mobilita'  regionale  su
          ferro. 
              6 - 7 ...Omissis... 
              8.   E'   istituito   presso   il    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti  un  tavolo  tecnico,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di verifica
          degli adempimenti  regionali  per  la  disamina,  in  prima
          istanza, della documentazione pervenuta per la stipula e la
          successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione  dei
          piani di cui al comma 5, sottoscritto  dai  Ministri  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle
          finanze e dal Presidente della Regione. 
              9. A copertura dei  debiti  del  sistema  di  trasporto
          regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza
          pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5,
          la Regione Campania puo' utilizzare, per gli  anni  2012  e
          2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,
          di cui alla delibera CIPE  n.  1/2009  del  6  marzo  2009,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137  del  16  giugno
          2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200
          milioni   di   euro.   A    decorrere    dall'anno    2013,
          subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per
          l'aumento delle misure di cui all'art. 2, comma  86,  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  il  predetto  aumento
          automatico e' destinato alla ulteriore copertura del  piano
          di rientro di cui al comma  5.  A  decorrere  dal  medesimo
          anno, per garantire la  completa  copertura  del  piano  di
          rientro, nel caso in cui si verifichino i  presupposti  per
          l'aumento delle misure di cui all'art. 2, comma  86,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento  nelle  misure
          fisse ivi  previsto  e'  raddoppiato.  Il  Ministero  delle
          infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e  delle
          finanze e all'Agenzia delle entrate, il  verificarsi  delle
          condizioni  per  l'applicazione  del  predetto   incremento
          automatico. 
              10 - 10-bis...Omissis..." 
              - Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art.  1  del
          decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di  finanza   e   funzionamento   degli   enti
          territoriali,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
          delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
              "9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la  rimozione   degli
          squilibri finanziari delle regioni che adottano, o  abbiano
          adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
          dell'art. 14, comma 22, del decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle
          finanze,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di
          rotazione,  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro,
          denominato  «Fondo  di  rotazione  per  la  concessione  di
          anticipazioni alle  regioni  in  situazione  di  squilibrio
          finanziario»,  finalizzato  a  concedere  anticipazioni  di
          cassa per il graduale  ammortamento  dei  disavanzi  e  dei
          debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione  del  citato
          piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la  regione
          Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al
          comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
          83, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 86 dell'art.  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              "86.  L'accertato  verificarsi,  in  sede  di  verifica
          annuale, del mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  del
          piano di rientro,  con  conseguente  determinazione  di  un
          disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
          misure previste dal comma 80 e  ferme  restando  le  misure
          eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
          nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali  dell'aliquota
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
          punti percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al
          livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le   procedure
          previste dall' art. 1, comma 174, della legge  30  dicembre
          2004, n. 311, come da ultimo modificato dal  comma  76  del
          presente articolo." 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
          35 del 2013: 
              "Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti  del  servizio
          sanitario nazionale-SSN). - 1. Lo Stato e'  autorizzato  ad
          effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle
          Province autonome di Trento e di  Bolzano  a  valere  sulle
          risorse della "Sezione per  assicurare  la  liquidita'  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'art. 1,  comma
          10, al fine di favorire l'accelerazione dei  pagamenti  dei
          debiti degli enti del Servizio sanitario  nazionale  ed  in
          relazione: 
              a)  agli  ammortamenti  non  sterilizzati   antecedenti
          all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118; 
              b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
          delle somme dovute  dalle  regioni  ai  rispettivi  servizi
          sanitari regionali a titolo di finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di  somme
          dai  conti  di  tesoreria  e  dal  bilancio  statale  e  le
          coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
          nelle voci "crediti verso regione  per  spesa  corrente"  e
          "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle  voci  di
          credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni  dei
          modelli SP. 
              2. In via d'urgenza,  per  l'anno  2013,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   provvede   con   decreto
          direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al  riparto  fra  le
          regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
          massima  dell'importo  di  5.000  milioni   di   euro,   in
          proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera  a),  come
          risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al  2011,
          ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
          iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati  al  50%,  come
          presenti nell'NSIS alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse  di
          cui al presente comma si applicano le disposizioni  di  cui
          al comma  5.  Il  decreto  di  cui  al  presente  comma  e'
          trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
          di Bolzano per il tramite della Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e delle Province autonome  ed  e'  pubblicato
          sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
          e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre  2013,  e'
          stabilito il riparto definitivo,  comprensivo  anche  degli
          importi  previsti  per  l'anno   2014,   fra   le   regioni
          dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
          dell'importo di 14.000 milioni di euro, in  proporzione  ai
          valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b). Il riparto  di  cui  al  presente
          comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta  dal
          Tavolo di verifica degli adempimenti  di  cui  all'art.  12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo  2005  con  riferimento
          alle ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera
          a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento  alle
          ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera  b),
          come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
          Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014  delle  risorse  di
          cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate  per
          l'anno  2013  ai  sensi  del  comma  2,  si  applicano   le
          disposizioni di cui al  comma  5.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' trasmesso alle Regioni  e  alle  Province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  il  tramite  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome  ed  e'  pubblicato   sul   sito   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              4. Le regioni e le province autonome che,  a  causa  di
          carenza di liquidita', non possono far fronte ai  pagamenti
          di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'art.
          10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,  n.  281,  e
          all'art. 32, comma 24, lettera b), della legge 12  novembre
          2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del
          Presidente e del  responsabile  finanziario,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del  Tesoro  e
          della Ragioneria Generale dello Stato, entro il  31  maggio
          2013 l'istanza di accesso all'anticipazione  di  liquidita'
          di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre  2013  l'istanza
          di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui al  comma
          3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai
          fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, con decreto  direttoriale,  puo'  attribuire  alle
          regioni che ne abbiano fatto richiesta,  con  l'istanza  di
          cui al primo periodo, entro il 15  dicembre  2013,  importi
          superiori a quelli di cui al  comma  3,  nei  limiti  delle
          somme  gia'  attribuite  ad  altre  regioni  ai  sensi  del
          medesimo comma 3, ma non richieste. 
              5.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente  articolo,  da  accreditare
          sui conti intestati alla sanita' di  cui  all'art.  21  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  si  provvede,
          anche in tranche successive, a seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
          verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'art. 12 della citata Intesa; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data  del
          31 dicembre 2012 e comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
          ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti  regionali
          di cui all'art. 12 della citata Intesa verifica la coerenza
          con le somme assegnate alla  singola  regione  in  sede  di
          riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi  2  e
          3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi  2
          e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui  al  primo
          periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti puo'
          comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre  2012,
          intendendosi sorti i debiti per i quali  sia  stata  emessa
          fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il
          predetto termine; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze-Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              6.  All'atto  dell'erogazione  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento:    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale  certificazione  al  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della  citata
          Intesa,  rilasciata   dal   responsabile   della   gestione
          sanitaria accentrata, ovvero da altra  persona  formalmente
          indicata  dalla  Regione   all'atto   della   presentazione
          dell'istanza  di  cui  al  comma  4.  Quanto  previsto  dal
          presente comma costituisce adempimento regionale ai fini  e
          per gli effetti dell'art. 2, comma 68,  lettera  c),  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a  decorrere  dal
          2013 dall'art. 15, comma 24,  del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135. 
              7. A decorrere dall'anno 2013  costituisce  adempimento
          regionale - ai fini e per gli effetti  dell'art.  2,  comma
          68, lettera c), della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
          prorogato a decorrere dal 2013 dall'art. 15, comma 24,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135   -
          verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'art. 12 dell'Intesa fra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          l'erogazione, da parte della regione  al  proprio  Servizio
          sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno  il
          90% delle somme che la regione incassa  nel  medesimo  anno
          dallo  Stato  a  titolo  di  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
          valere   su   risorse   proprie   dell'anno,   destina   al
          finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. 
              8. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle Regioni  a  statuto  speciale  e  alle
          Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   che   non
          partecipano  al  finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette
          regioni e province autonome, per le  finalita'  di  cui  al
          comma 3, e  comunque  in  caso  di  avvenuto  accesso  alle
          anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti di cui all'art.  12  dell'Intesa
          fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano del 23 marzo  2005,  entro  il  termine  del  30
          giugno 2013, la documentazione necessaria per  la  verifica
          dei dati  contenuti  nei  conti  economici  e  negli  stati
          patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non
          provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al
          comma 6, o vi provvedano in modo incompleto,  il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  e'  autorizzato  a  recuperare  le
          somme erogate a titolo di anticipazione  di  liquidita'  ai
          sensi del  presente  articolo,  fino  a  concorrenza  degli
          importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime
          spettanti a qualsiasi titolo. 
              9. Nell'ambito del  procedimento  di  cui  all'art.  1,
          comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
          possono far valere le somme attinte  sull'anticipazione  di
          liquidita' di cui al  presente  articolo,  con  riferimento
          alle risorse in termini di competenza di cui  al  comma  1,
          lettera b), come valutate dal  citato  Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il  termine
          del 31 maggio di cui al citato art.  1,  comma  174,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio  e
          conseguentemente il termine del 30 aprile e'  differito  al
          15 maggio.". 
              - La legge  30  aprile  1985,  n.  163  recante  "Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
          1985, n. 104. 
              - Si riporta il testo vigente del primo comma dell'art.
          35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46  (Misure  urgenti
          in  materia  tributaria),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 10 maggio 1976, n. 249: 
              "Art. 35. Le aziende  ed  istituti  di  credito  devono
          versare annualmente alla sezione di  tesoreria  provinciale
          dello Stato in acconto dei versamenti di  cui  all'art.  8,
          primo comma, n. 3-bis), del D.P.R. 29  settembre  1973,  n.
          602, e successive modificazioni, un importo  pari  ai  nove
          decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art.  26
          del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  e   successive
          modificazioni, complessivamente versate per il  periodo  di
          imposta precedente." 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  51  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di  pubblica  amministrazione),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori).  -  1.
          E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: 
              a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; 
              b)  quelli  riservati   ai   fumatori   e   come   tali
          contrassegnati. 
              2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
          lettera  b),  devono  essere  dotati  di  impianti  per  la
          ventilazione  ed   il   ricambio   di   aria   regolarmente
          funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali  del
          diritto alla  salute,  le  caratteristiche  tecniche  degli
          impianti per la ventilazione ed il ricambio  di  aria  sono
          definite,  entro   centottanta   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di recepimento di un  accordo  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, su  proposta  del  Ministro
          della salute. Con lo stesso provvedimento sono  definiti  i
          locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli
          connessi  all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo. 
              3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi  del  comma
          1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno  o
          piu'  locali  di  superficie   prevalente   rispetto   alla
          superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. 
              4. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,
          possono  essere  individuati  eventuali  ulteriori   luoghi
          chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto  delle
          disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3.  Tale  regolamento
          deve prevedere che in tutte le strutture in cui le  persone
          sono costrette a  soggiornare  non  volontariamente  devono
          essere previsti locali adibiti ai fumatori. 
              5. Alle infrazioni al  divieto  previsto  dal  presente
          articolo si applicano le sanzioni di cui all'art.  7  della
          legge 11 novembre 1975, n. 584, come  sostituito  dall'art.
          52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
              6. Al fine di  consentire  una  adeguata  attivita'  di
          informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di
          categoria piu' rappresentative, le disposizioni di  cui  ai
          commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore  decorso
          un anno dalla data di entrata in vigore  del  provvedimento
          di cui al comma 2. 
              7. Entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con  accordo
          sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della salute di  concerto
          con  i  Ministri  della  giustizia  e  dell'interno,   sono
          ridefinite   le   procedure   per   l'accertamento    delle
          infrazioni, la relativa modulistica per  il  rilievo  delle
          sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti  legittimati
          ad  elevare  i  relativi  processi   verbali,   di   quelli
          competenti  a  ricevere  il   rapporto   sulle   infrazioni
          accertate ai sensi dell'art. 17  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare  le  relative
          sanzioni. 
              8. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non
          comportano maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              9. Rimangono  in  vigore,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9,  10  e  11
          della legge 11 novembre 1975, n. 584. 
              10. Restano ferme le disposizioni che  disciplinano  il
          divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni. 
              10-bis.  Il  Ministero   della   salute   esercita   il
          monitoraggio, per i profili di  competenza,  sugli  effetti
          dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo,  al  fine  di
          promuovere  le  necessarie  iniziative  anche  normative  a
          tutela della salute. Ai prodotti di cui al  presente  comma
          si  applicano  le  disposizioni  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati   in   materia   di   divieto   pubblicitario    e
          promozionale,  nonche'  di  tutela  della  salute  dei  non
          fumatori." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  204  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  "Testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  204  (Regole  particolari  per  l'assunzione  di
          mutui).- 1. Oltre  al  rispetto  delle  condizioni  di  cui
          all'art. 203, l'ente locale puo'  assumere  nuovi  mutui  e
          accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
          quello dei mutui precedentemente contratti,  a  quello  dei
          prestiti obbligazionari precedentemente  emessi,  a  quello
          delle aperture di credito stipulate ed a  quello  derivante
          da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al  netto  dei
          contributi statali e  regionali  in  conto  interessi,  non
          supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per  cento  per
          gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno
          2014 delle entrate  relative  ai  primi  tre  titoli  delle
          entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello
          in cui  viene  prevista  l'assunzione  dei  mutui.  Per  le
          comunita' montane si fa riferimento  ai  primi  due  titoli
          delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione  si
          fa riferimento, per i primi  due  anni,  ai  corrispondenti
          dati finanziari del bilancio di previsione. 
              2. I contratti di mutuo con enti  diversi  dalla  Cassa
          depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di  previdenza
          per   i   dipendenti   dell'amministrazione   pubblica    e
          dall'Istituto per il credito sportivo, devono,  a  pena  di
          nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
          seguenti clausole e condizioni: 
              a) l'ammortamento non puo' avere  durata  inferiore  ai
          cinque anni; 
              b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere  fissata
          al 1° gennaio dell'anno successivo a quello  della  stipula
          del    contratto.    In    alternativa,    la    decorrenza
          dell'ammortamento puo'  essere  posticipata  al  1°  luglio
          seguente o al 1° gennaio  dell'anno  successivo  e,  per  i
          contratti stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'
          essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»; 
              c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
          dal  primo  anno,  della  quota  capitale  e  della   quota
          interessi; 
              d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
          cui si riferiscono devono essere corrisposti gli  eventuali
          interessi  di  preammortamento,  gravati  degli   ulteriori
          interessi, al medesimo  tasso,  decorrenti  dalla  data  di
          inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza  della  prima
          rata. Qualora l'ammortamento del mutuo  decorra  dal  primo
          gennaio del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          avvenuta  la  stipula  del  contratto,  gli  interessi   di
          preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del  mutuo
          dalla data di valuta della somministrazione al 31  dicembre
          successivo e dovranno essere versati  dall'ente  mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
              e) deve  essere  indicata  la  natura  della  spesa  da
          finanziare con il mutuo e, ove necessario,  avuto  riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta approvazione  del  progetto  definitivo  o
          esecutivo, secondo le norme vigenti; 
              f) deve essere rispettata la misura massima  del  tasso
          di   interesse   applicabile    ai    mutui,    determinato
          periodicamente  dal  Ministro  del   tesoro,   bilancio   e
          programmazione economica con proprio decreto. 
              2-bis. Le disposizioni del comma 2  si  applicano,  ove
          compatibili, alle altre forme di indebitamento  cui  l'ente
          locale acceda. 
              3. L'ente mutuatario utilizza  il  ricavato  del  mutuo
          sulla base dei documenti giustificativi della spesa  ovvero
          sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai  relativi
          titoli di spesa e' data esecuzione dai  tesorieri  solo  se
          corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
          il rispetto delle predette modalita' di utilizzo." 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  8
          aprile 2013, n.  35,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, recante  "Disposizioni  urgenti
          per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti   della   pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali). -  1.
          Sono esclusi dai vincoli del patto  di  stabilita'  interno
          per un importo complessivo  di  5.000  milioni  di  euro  i
          pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: 
              a) dei debiti  in  conto  capitale  certi,  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 
              b) dei debiti in conto capitale per i quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
          in favore dei comuni; 
              c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla  data
          del 31 dicembre 2012 ovvero che  presentavano  i  requisiti
          per il riconoscimento entro  la  medesima  data,  ai  sensi
          dell'art. 194 del testo unico di cui al decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267. 
              1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del  patto  di
          stabilita' interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche
          di parte capitale verso terzi  assunte  alla  data  del  31
          dicembre 2012, sostenuti nel  corso  del  2013  dagli  enti
          locali e finanziati con i contributi straordinari in  conto
          capitale di cui all'art. 1, commi 704 e 707, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296. 
              1-ter. Alla compensazione degli effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dal comma 1-bis, pari a 2,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
          Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dallalegge  4  dicembre
          2008, n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2.  Ai  fini   della   distribuzione   della   predetta
          esclusione tra  i  singoli  enti  locali,  i  comuni  e  le
          province  comunicano  mediante   il   sistema   web   della
          Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine  del  30
          aprile 2013, gli spazi finanziari di  cui  necessitano  per
          sostenere i pagamenti di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  del
          riparto, si considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute
          entro il predetto termine. 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma  2,
          entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun  ente
          locale, sulla base delle modalita' di  riparto  individuate
          dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro  il
          10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
          gli  importi  dei  pagamenti  da  escludere  dal  patto  di
          stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di  cui
          al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il  15
          luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute,  sino  a
          dieci giorni prima rispetto a  tale  data,  secondo  quanto
          previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
          quota  residua   del   10   per   cento   unitamente   alle
          disponibilita' non assegnate  con  il  primo  decreto.  Gli
          eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
          dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli  del
          patto    di    stabilita'    interno    sono     attribuiti
          proporzionalmente  agli  enti  locali  per  escludere   dai
          vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
          9 aprile 2013  in  relazione  alla  medesima  tipologia  di
          debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a  valere  sul
          patto  di  stabilita'  interno  per  effetto  del   periodo
          precedente   sono   utilizzati,   nel   corso   del   2013,
          esclusivamente per sostenere pagamenti in  conto  capitale.
          Nella liquidazione dei pagamenti  si  osserva  il  criterio
          cronologico per singolo comune. 
              4.  Su  segnalazione  del  collegio  dei  revisori  dei
          singoli enti locali, la procura regionale competente  della
          Corte  dei  conti  esercita  l'azione  nei  confronti   dei
          responsabili   dei   servizi   interessati    che,    senza
          giustificato  motivo,  non  hanno   richiesto   gli   spazi
          finanziari nei termini e secondo le  modalita'  di  cui  al
          comma 2, ovvero non  hanno  effettuato,  entro  l'esercizio
          finanziario 2013, pagamenti per  almeno  il  90  per  cento
          degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui  al
          periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
          quali risulti accertata la responsabilita' ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni di legge, le  sezioni  giurisdizionali
          regionali della  Corte  dei  conti  irrogano  una  sanzione
          pecuniaria  pari   a   due   mensilita'   del   trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e  previdenziali.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze  di  condanna
          emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
          eseguite per l'intero  importo,  esse  restano  pubblicate,
          osservando le cautele previste dalla normativa  in  materia
          di  tutela  dei  dati  personali,  sul  sito  istituzionale
          dell'ente, con l'indicazione degli estremi della  decisione
          e della somma a credito. 
              5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui al  comma  3,  ciascun
          ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al  comma  1
          nel limite massimo del 13 per  cento  delle  disponibilita'
          liquide detenute presso la tesoreria al 31  marzo  2013  e,
          comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari  che
          intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai  sensi  del
          comma 2. 
              6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi da 1 a 9 dell'art. 4-ter del  decreto-legge  2
          marzo 2012, n.  16,  come  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 26 aprile 2012, n. 44. 
              7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali,  per
          l'anno 2013,  non  rilevano  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
          delle regioni e delle  province  autonome  i  trasferimenti
          effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
          stabilita' interno a valere sui residui  passivi  di  parte
          corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
          degli enti locali. 
              8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
          stabilita'  interno  delle  regioni  e  province   autonome
          derivanti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma  7  sono
          utilizzati esclusivamente per il pagamento  dei  debiti  di
          parte capitale certi, liquidi ed esigibili al  31  dicembre
          2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i  quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il  predetto  termine.  Tali  spazi  finanziari  sono
          destinati prioritariamente per il pagamento di  residui  di
          parte capitale in favore degli enti locali. 
              9. Per l'anno 2013, il limite  massimo  di  ricorso  da
          parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria  di
          cui all'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267, e' incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013,
          da tre a cinque dodicesimi. 
              10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione  di  9.327.993.719  euro  per  il   2013   e   di
          14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
          precedente e' distinto in tre sezioni a  cui  corrispondono
          tre articoli del relativo capitolo di bilancio,  denominati
          rispettivamente "Sezione per assicurare la  liquidita'  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          locali" con una dotazione di  1.800  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la
          liquidita'  alle  regioni  e  alle  province  autonome  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da
          quelli  finanziari  e  sanitari"  con  una   dotazione   di
          2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719  euro
          per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          del Servizio Sanitario Nazionale",  con  una  dotazione  di
          5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di
          euro  per   l'anno   2014.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e
          alla Corte dei conti, possono  essere  disposte  variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i
          predetti articoli in relazione alle richieste  di  utilizzo
          delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite  sul  conto
          corrente di tesoreria di cui al successivo comma  11,  sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   E'
          accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,   della
          dotazione complessiva della  Sezione  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, per essere destinata, entro il  31  ottobre  2013,
          unitamente  alle  disponibilita'  non  assegnate  in  prima
          istanza e  con  le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'art.  2  richieste  in  data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto art. 2, comma  1,  e,  comunque,  non
          oltre il 30 settembre 2013. 
              11. Ai fini dell'immediata operativita' della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di  cui  al
          comma  10,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          stipula con la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  entro  5
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  un
          apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre  2009  e
          trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su
          apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
          dello Stato, intestato al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, su cui la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  e'
          autorizzata ad  effettuare  operazioni  di  prelevamento  e
          versamento per le finalita' di cui alla  predetta  Sezione.
          Il suddetto addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e
          modalita' per l'accesso da parte  degli  enti  locali  alle
          risorse della Sezione, secondo un contratto tipo  approvato
          con decreto del direttore generale del Tesoro e  pubblicato
          sui siti  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
          criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. della  gestione  della  Sezione.
          L'addendum e' pubblicato sui siti  internet  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. 
              12.  Per  le  attivita'  oggetto   dell'addendum   alla
          convenzione di cui al comma precedente  e'  autorizzata  la
          spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014. 
              13. Gli enti locali  che  non  possono  far  fronte  ai
          pagamenti dei debiti certi liquidi  ed  esigibili  maturati
          alla data del 31 dicembre 2012, ovvero  dei  debiti  per  i
          quali sia stata emessa fattura o richiesta  equivalente  di
          pagamento entro il predetto termine a causa di  carenza  di
          liquidita', in deroga agliarticoli 42,203e204  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  chiedono  alla  Cassa
          depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita'  stabilite
          nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30  aprile  2013
          l'anticipazione di  liquidita'  da  destinare  ai  predetti
          pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il 15  maggio
          2013  a  valere  sulla  Sezione  di   cui   al   comma   11
          proporzionalmente e nei limiti  delle  somme  nella  stessa
          annualmente disponibili ed  e'  restituita,  con  piano  di
          ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
          e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
          Le  restituzioni  sono  versate  annualmente  dalla   Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del  bilancio  dello
          Stato ai sensi e con le modalita' dell'art.  12,  comma  6.
          Entro il 10 maggio  2013,  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali puo'  individuare  modalita'  di  riparto,
          diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  secondo
          periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire  dalla
          scadenza  annuale  successiva  alla  data   di   erogazione
          dell'anticipazione  e  non  potra'  cadere  oltre   il   30
          settembre  di  ciascun  anno.  Il  tasso  di  interesse  da
          applicare alle  suddette  anticipazioni  e'  pari,  per  le
          erogazioni dell'anno 2013, al  rendimento  di  mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del
          presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito  internet   del
          medesimo Ministero. Per  l'erogazione  dell'anno  2014,  il
          tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
          sara' determinato sulla base del rendimento di mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
          e pubblicare sul sito internet del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro  il  15  gennaio  2014.  In  caso  di
          mancata corresponsione della rata di ammortamento entro  il
          30  settembre  di  ciascun  anno,  sulla  base   dei   dati
          comunicati  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
          l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere  le  relative
          somme, per i comuni  interessati,  all'atto  del  pagamento
          agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art.
          13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni, dallalegge 22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa
          tramite modello F24. 
              13-bis.  Gli  enti  locali  ai  quali  viene   concessa
          l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e  che
          ricevono risorse dalla regione o dalla  provincia  autonoma
          ai sensi dell'art. 2, all'esito del pagamento  di  tutti  i
          debiti di cui al medesimo comma 13 e  di  cui  all'art.  2,
          comma  6,  devono   utilizzare   le   somme   residue   per
          l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
          prima  scadenza  di  pagamento  della  rata  prevista   dal
          relativo     contratto.     La      mancata      estinzione
          dell'anticipazione entro il termine di  cui  al  precedente
          periodo e' rilevante ai  fini  della  misurazione  e  della
          valutazione della  performance  individuale  dei  dirigenti
          responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          disciplinare   ai   sensi   degli   articoli21e55deldecreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              14. All'atto di ciascuna erogazione,  e  in  ogni  caso
          entro  i  successivi  trenta  giorni,   gli   enti   locali
          interessati provvedono all'immediata estinzione dei  debiti
          di cui al comma 13. Il responsabile  finanziario  dell'ente
          locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
          medesimo, fornisce alla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.
          formale   certificazione    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. 
              15. Gli enti locali che abbiano deliberato  il  ricorso
          alla procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale  di
          cui all'art. 243-bis  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di  liquidita'
          di  cui  al  comma  13,  sono  tenuti  alla  corrispondente
          modifica  del   piano   di   riequilibrio,   da   adottarsi
          obbligatoriamente entro sessanta giorni  dalla  concessione
          della  anticipazione  da  parte  della  Cassa  depositi   e
          prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13. 
              16. Nell'ipotesi di cui al comma 15,  le  anticipazioni
          di cassa eventualmente concesse in  applicazione  dell'art.
          5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito,
          con modificazioni, dallalegge 7 dicembre 2012, n. 213,  che
          risultassero non  dovute,  sono  recuperate  da  parte  del
          Ministero dell'interno. 
              17. Per gli enti locali beneficiari  dell'anticipazione
          di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
          al comma 17, dell'art. 6, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito con  modificazioni  dallalegge  7  agosto
          2012,  n.  135,  relativo  ai  cinque  esercizi  finanziari
          successivi   a   quello   in   cui   e'   stata    concessa
          l'anticipazione stessa, e comunque nelle more  dell'entrata
          in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
          schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per  cento  dei  residui
          attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
          anzianita' superiore  a  5  anni.  Previo  parere  motivato
          dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
          di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili  dei
          servizi competenti abbiano  analiticamente  certificato  la
          perdurante  sussistenza  delle  ragioni   del   credito   e
          l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
              17-bis.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome che esercitano le funzioni in materia  di
          finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
          di cui al comma 2 alle regioni e  alle  province  autonome,
          che ne curano  la  trasmissione  alla  Ragioneria  generale
          dello Stato. 
              17-ter. All'art. 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono  versate»
          sono  sostituite  dalle   seguenti:   «sono   comunque   ed
          inderogabilmente versate». 
              17-quater. All'art. 6, comma 15-bis, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «I  contributi  di  cui  al  presente  comma  sono
          altresi' esclusi dalle riduzioni a  compensazione  disposte
          in applicazione del comma 14 del presente articolo». 
              17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
          nell'anno  2012  i  vincoli  del  patto  di  stabilita'  in
          conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1,  la
          sanzione prevista dall'art. 31, comma 26, lettera a), della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti
          sanzioni,  si   applica   limitatamente   all'importo   non
          imputabile ai predetti pagamenti."