Art. 12 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b),  2,
commi 5-bis, 6 e 10, 7, 7-bis, comma 7 e 11, commi 1, 5, 6-bis, 20  e
21, pari a (( 1.122,15 milioni di euro per  l'anno  2013,  a  576,525
milioni di euro per l'anno 2014, a 321,925 milioni di euro per l'anno
2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925  milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 7 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2018, )) si provvede: 
    a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77  milioni  di
euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997,  n.
59; 
    b) quanto  a  98  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117  milioni
di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a  51
milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22; 
    (( d) quanto a 91,05 milioni di euro per l'anno  2013,  a  209,15
milioni di euro per l'anno 2014, a 6,15 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017 e  a  6  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno    2018,    ))    mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a  120  milioni
di euro per l'anno  2015,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge  24
dicembre 2012 n. 228; 
    f) quanto a  7,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente riduzione del (( fondo per il finanziamento  ordinario
)) delle Universita'; 
    g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a  5,775  milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2014  al  2017,   mediante
corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    (( g-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno  2013  e  a  10
milioni di euro per l'anno 2014  mediante  corrispondente  riduzione,
per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,  relativamente
alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche. )) 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 15  marzo  1997,  n.  59,  reca  "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  marzo  1997,  n.
          63, (S.O.). 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  10   del
          decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante
          "Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica": 
              "Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti  edilizi).-  1.  Aldecreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge  24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3.  Il  comma  2-quaterdell'art.  5deldecreto-legge  12
          luglio  2004,  n.  168,  convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge  30  luglio   2004,   n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 139 dell'art. 1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2013): 
              "Art. 1 (...) - 1 -138 (omissis) 
              139.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2013, un fondo per il  pagamento  dei  canoni  di
          locazione degli immobili conferiti dallo  Stato  ad  uno  o
          piu' fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo  e'
          di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di
          euro per l'anno 2014, di 590 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 515 dell'art. 1
          della citata legge n. 228 del 2012,  (legge  di  stabilita'
          2013): 
              "Art. 1 (...) - 1 - 514 (omissis) 
              515.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dal
          2014, un fondo  finalizzato  ad  escludere  dall'ambito  di
          applicazione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, di cui aldecreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n.  446,  le  persone  fisiche   esercenti   le   attivita'
          commerciali indicate all'art.  55  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  ovvero  arti  e  professioni,  che  non  si
          avvalgono di  lavoratori  dipendenti  o  assimilati  e  che
          impiegano, anche mediante locazione,  beni  strumentali  il
          cui  ammontare  massimo  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  adottato  previo
          parere conforme delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili finanziari, che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione del relativo  schema.  La
          dotazione annua del predetto fondo e'  di  188  milioni  di
          euro per l'anno 2014, di 252 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 47 della  legge
          20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti  e
          beni ecclesiastici in Italia e  per  il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi": 
              "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far  tempo  dal
          1° gennaio 1987 e sino a  tutto  il  1989  alla  Conferenza
          episcopale italiana e al Fondo edifici di  culto  in  forza
          delle presenti norme sono  iscritte  in  appositi  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero del  tesoro,  verso
          contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del  medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e  n.  2071  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
              A decorrere dall'anno finanziario 1990 una  quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
              Le destinazioni di  cui  al  comma  precedente  vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  In  caso  di
          scelte  non  espresse  da  parte   dei   contribuenti,   la
          destinazione  si  stabilisce  in  proporzione  alle  scelte
          espresse. 
              Per gli anni finanziari 1990,  1991  e  1992  lo  Stato
          corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun  anno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno  1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'art. 50. 
              A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993,  lo   Stato
          corrisponde annualmente, entro  il  mese  di  giugno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente  con
          destinazione alla Chiesa cattolica.".