Art. 12 
 
Disposizioni urgenti per agevolare  la  diffusione  di  donazioni  di
  modico valore in favore  della  cultura  e  il  coinvolgimento  dei
  privati. 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, (( da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  ))  sono
definite le modalita'  di  acquisizione  delle  donazioni  di  modico
valore (fino all'importo di euro (( diecimila ))) destinate ai beni e
alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: 
    a) massima  semplificazione  ed  esclusione  di  qualsiasi  onere
amministrativo a carico del privato; 
    b) garanzia  della  destinazione  della  liberalita'  allo  scopo
indicato dal donante; 
    c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego,
mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli  organi  di
controllo; 
    d) previsione della possibilita'  di  effettuare  le  liberalita'
mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'
interamente  tracciabili  idonee  a  consentire  lo  svolgimento   di
controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 
  2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della
Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle
indicazioni fornite  dalla  commissione  di  studio  gia'  costituita
presso il  Ministero,  forme  di  coinvolgimento  dei  privati  nella
valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a  beni
individuati con decreto del medesimo Ministro. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 9 della  Costituzione
          della  Repubblica  italiana,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.: 
              "Art. 9.  La  Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione.".