Art. 12 Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati. 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) sono definite le modalita' di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro (( diecimila ))) destinate ai beni e alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato; b) garanzia della destinazione della liberalita' allo scopo indicato dal donante; c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo; d) previsione della possibilita' di effettuare le liberalita' mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita' interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio gia' costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.: "Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.".